Testo del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3
(in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 8 dell'11 gennaio
2006), coordinato con la legge di conversione 22 febbraio 2006,
n. 78 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 25), recante:
«Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione
giuridica delle invenzioni biotecnologiche».
(GU n. 58 del 10-3-2006)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo
testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ...
)).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate
dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Finalita'
01. Il presente decreto disciplina la protezione giuridica
delle invenzioni biotecnologiche.
1. Il presente decreto e' adottato nel rispetto degli obblighi
derivanti da accordi internazionali, in particolare dalla Convenzione
sul brevetto europeo, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973, ratificata
con legge 26 maggio 1978, n. 260, dalla Convenzione sulla diversita'
biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, ratificata
con legge 14 febbraio 1994, n. 124, tenendo conto in particolare
del principio dell'uso sostenibile delle risorse genetiche e dell'equa
distribuzione dei benefici derivanti dallo sfruttamento delle
medesime, dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione
dei diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina, fatta ad Oviedo
il 4 aprile 1997 e dal Protocollo addizionale sul divieto di clonazione
di esseri umani, fatto a Parigi il 12 gennaio 1998, n. 168, entrambi
ratificati con legge 28 marzo 2001, n. 145, e dall'Accordo sugli
aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio
(TRIPS), adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato con
legge 29 dicembre 1994, n. 747.
Riferimenti normativi:
- La legge 26 maggio 1978, n. 260 , reca: «Ratifica ed esecuzione
di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente,
a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970,
a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.».
- La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi,
fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992.».
- La legge 28 marzo 2001,n. 145, reca: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei
diritti dell'uomo e della dignita' dell'essere umano riguardo
all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione
sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4
aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio
1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.».
- La legge 29 dicembre 1994, n. 747, reca: «Ratifica ed
esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay
Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.».
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «materiale biologico»: un materiale
contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace
di riprodursi in un sistema biologico;
b) «procedimento microbiologico»:
qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico,
che comporta un intervento su materiale microbiologico o che produce
un materiale microbiologico.
2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente
biologico quando consiste integralmente in fenomeni naturali quali
l'incrocio o la selezione.
3. La nozione di varieta' vegetale e' definita dall'articolo 5
del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.
Riferimenti normativi:
- Il regolamento (CE) n. 2100/94 e' pubblicato nella GUCE n. L.
227 del 1° settembre 1994.
Art. 3.
Brevettabilita'
1. Sono brevettabili purche' abbiano i requisiti di novita' e
originalita' e siano suscettibili di applicazione industriale
a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente
naturale o prodotto tramite un procedimento tecnico, anche se
preesistente allo stato naturale;
b) un procedimento tecnico attraverso il quale
viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche
se preesistente allo stato naturale;
c) qualsiasi applicazione nuova di un materiale
biologico o di un procedimento tecnico gia' brevettato;
d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal
corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento
tecnico, anche se la sua struttura e' identica a quella di un
elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione
industriale siano concretamente indicate, descritte e specificatamente
rivendicate. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto
(( l'essere umano )) e' capace di mettere in atto e che la natura
di per se stessa non e' in grado di compiere;
e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero
un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato
gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non
e' limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una
determinata varieta' vegetale o specie animale e non siano impiegati,
per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente
biologici, secondo le modalita' previste dall'articolo 5, comma
6.
Art. 4.
Esclusioni
1. Sono esclusi dalla brevettabilita':
a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento
e nei vari stadi del suo sviluppo, nonche' la mera scoperta di
uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza
o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il
diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali
sulla dignita' e l'integrita' (( dell'essere umano )) e dell'ambiente;
b) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico
del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al
corpo umano o animale;
c) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale e'
contrario alla dignita' umana, all'ordine pubblico e al buon costume,
alla tutela della salute, (( dell'ambiente )) e della vita delle
persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della
biodiversita' ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in
conformita' ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo
2, dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale
attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:
1) ogni procedimento tecnologico
di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo
stadio di sviluppo programmato dell'organismo
clonato e la finalita' della clonazione
2) i procedimenti di modificazione
dell'identita' genetica germinale dell'essere umano;
3) ogni utilizzazione di embrioni
umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;
4) i procedimenti di modificazione
dell'identita' genetica degli animali, atti a provocare su questi
ultimi sofferenze senza utilita' medica sostanziale per l'essere
umano o l'animale, nonche' gli animali risultanti da tali procedimenti;
5) le invenzioni riguardanti
protocolli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca
ad una discriminazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su
basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economiche,
ovvero aventi finalita' eugenetiche e non diagnostiche;
d) una semplice sequenza di DNA, una sequenza
parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una
proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la
descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito
dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente
sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza e' considerata
autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte
solamente nelle parti non essenziali all'invenzione;
e) le varieta' vegetali e le razze animali,
nonche' i procedimenti essenzialmente biologici di produzione
di animali o vegetali;
f) le nuove varieta' vegetali rispetto alle
quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica
di altra varieta' vegetale, anche se detta modifica e' il frutto
di procedimento di ingegneria genetica.
2. E', comunque, escluso dalla brevettabilita' ogni procedimento
tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.
Art. 5.
Procedimento
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione
della brevettabilita' di invenzioni biotecnologiche, al fine di
garantire quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c),
puo' richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza
e le biotecnologie.
2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o
vegetale, che sta alla base dell'invenzione, e' dichiarata all'atto
della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine,
consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia
di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo
biologico dal quale e' stato isolato.
3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per
oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere
corredata dell'espresso consenso, libero e informato a tale prelievo
e utilizzazione, della persona da cui e' stato prelevato tale
materiale, in base alla normativa vigente.
4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per
oggetto o utilizza materiale biologico contenente microrganismi
o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da
una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi
riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali
o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al
comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206,
e 8 luglio 2003, n. 224.
5. L'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione
o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale
brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del
Consiglio, del 27 luglio 1994, e secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro delle attivita' produttive.
6. Nel caso in cui la richiesta di brevetto riguardi l'utilizzo
o la modifica delle identita' genetiche di varieta' italiane autoctone
e da conservazione, ai sensi della direttiva 98/95/CE del Consiglio,
del 14 dicembre 1998, del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 212, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, o di materiali biologici vegetali
o animali cui facciano riferimento i disciplinari adottati in
Italia, in conformita' alle disposizioni sulla denominazione di
origine protetta e sulla indicazione geografica protetta di cui
ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del
14 luglio 1992, e alla citata direttiva 98/95/CE, e si riferisca
a fini diversi da quelli diagnostici o terapeutici, e' acquisito
preventivamente il parere del Ministero delle politiche agricole
e forestali; il Ministero si esprime, previa consultazione della
commissione consultiva di cui all'articolo 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, sentite le
associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del citato regolamento
(CEE) n. 2081/92, entro novanta giorni dalla data nella quale
sia pervenuta al Ministero medesimo la relativa richiesta. Decorso
inutilmente il termine anzidetto, il brevetto puo' essere rilasciato.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri della salute e delle attivita' produttive,
da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati
l'ambito e le modalita' per l'esercizio della deroga di cui al
paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita
o altra forma di commercializ-zazione di bestiame di allevamento
o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte
del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare,
il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame
in funzione di un'attivita' di (( riproduzione )) commerciale,
a meno che gli animali dotati delle stesse proprieta' siano stati
ottenuti mediante mezzi esclusivamente biologici e ferma restando
la possibilita' di vendita diretta da parte dell'allevatore per
soggetti da vita rientranti nella normale attivita' agricola.
Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, reca:
«Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva
90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente
modificati, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 133 alla
Gazzetta Ufficiale
italiana n. 126 del 1° giugno 2001)».
- Il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante: «Attuazione
della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, e' pubblicato
nel supplemento ordinario n. 138/L alla Gazzetta Ufficiale italiana
n. 194 del 22 agosto 2003.
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2100/94 si veda nei
riferimenti normativi all'art. 2.
- La direttiva 98/95/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 201 del
17 luglio 1998.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, reca: «Attuazione
delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializ-zazione
dei prodotti cementieri, il catalogo comune delle varieta' delle
specie di piante
agricole e relativi controlli».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
322, reca: «Regolamento recante modifiche al decreto del
Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione
delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione
dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle
specie di piante agricole e i relativi controlli».
- Il Regolamento (CEE) n. 2081/92 e' pubblicato nella GUCE n.
L. 208 del 24 luglio 1992.
- Il regolamento (CEE) n. 2082/92 e' pubblicato nella GUCE n.L.
208 del 24 luglio 1992.
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente
della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, recante: «Norme
per la protezione delle nuove varieta' vegetali, in attuazione
della delega di cui alla legge 16 luglio 1974, n. 722».
«Art. 18. - Per i pareri che il Ministero delle politiche
agricole e forestali deve esprimere in conformita' delle disposizioni
del presente decreto, e' istituita presso il Ministero stesso
una commissione consultiva nominata con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali.
La commissione e' composta:
1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, designato
dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;
2) dal direttore generale della produzione agricola del Ministero
delle politiche agricole e forestali;
3) dal direttore generale per la tutela dei prodotti agricoli
del Ministero delle politiche agricole e forestali;
4) dal direttore generale dell'economia montana e delle foreste
del Ministero delle politiche agricole e forestali;
5) dal direttore dell'istituto conservatore dei registri delle
varieta' dei prodotti sementieri;
6) dal direttore dell'ufficio centrale brevetti;
7) da un professore ordinario della facolta' di agraria di una
Universita', designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica;
8) dal direttore di un istituto agrario sperimentale, designato
dal Ministro delle politiche agricole e forestali;
9) da un esaminatore tecnico dell'ufficio centrale brevetti;
10) da un funzionario del Ministero della sanita'.
I membri di cui ai numeri da 2) a 6) possono essere sostituiti
da funzionari dei rispettivi servizi; per i membri di cui ai numeri
da 7) a 10) deve essere previsto un supplente.
Con provvedimento motivato dal presidente possono essere chiamati
a far parte della commissione, per l'esame delle singole questioni,
anche esperti particolarmente qualificati, in numero non superiore
a tre.
Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da
un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali,
della carriera direttiva, di qualifica non inferiore a direttore
di sezione.
La commissione dura in carica un triennio e i suoi componenti
possono essere confermati.
In caso di mancato tempestivo rinnovo, la commissione continua
a funzionare fino al nuovo provvedimento di nomina.
La commissione, prima di esprimere il proprio parere, puo' sentire
gli interessati o I loro rappresentanti i quali devono in ogni
caso essere convocati quando ne abbiano fatto richiesta».
- La direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni
biotecno-logiche, e' pubblicata nella GUCE n. L. 213 del 30 luglio
1998.
Art. 6.
Licenza obbligatoria
1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza
obbligatoria a favore:
a) del costitutore, per lo sfruttamento non
esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale
licenza sia necessaria allo sfruttamento di una varieta' vegetale;
b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione
biotecnologica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.
2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' condizionato
al pagamento di un canone determinato ai sensi degli articoli
71 e 72 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare
del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali
hanno diritto, reciprocamente, ad una licenza secondo condizioni
che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio
italiano brevetti e marchi.
4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 e' subor-dinato
alla dimostrazione, da parte del richiedente:
a) che si e' rivolto invano al titolare del
brevetto o della privativa sui ritrovati vegetali per ottenere
una licenza contrattuale;
b) che la varieta' vegetale o l'invenzione
costituisce un progresso tecnico significativo, di notevole interesse
economico (( ovvero sanitario o sociale )) rispetto all'invenzione
indicata nel brevetto o alla varieta' vegetale protetta.
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo degli articoli 71 e 72 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, recante:
«Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art.
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».
«Art. 71 (Brevetto dipendente). - 1. Puo' essere concessa
licenza obbligatoria se l'invenzione protetta dal brevetto non
possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi
ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tale
caso, la licenza puo' essere concessa al titolare del brevetto
posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purche'
questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto,
un importante progresso tecnico di conside-revole rilevanza economica.
2. La licenza cosi' ottenuta non e' cedibile se non unitamente
al brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto
sull'invenzione principale ha diritto, a sua volta, alla concessione
di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto
dell'invenzione dipendente.».
«Art. 72 (Disposizioni comuni). - 1. Chiunque domandi la
concessione di una licenza obbligatoria ai sensi degli articoli
70 e 71, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare
del brevetto e di non avere potuto ottenere da questi una licenza
contrattuale ad eque condizioni.
2. La licenza obbligatoria puo' essere concessa soltanto contro
corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare
del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purche'
il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine
ad una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle
condizioni fissate nella licenza medesima.
3. La licenza obbligatoria non puo' essere concessa quando risulti
che il richiedente abbia contraffatto il brevetto, a meno che
non dimostri la sua buona fede.
4. La licenza obbligatoria puo' essere concessa per uno sfruttamento
dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigio-namento
del mercato interno.
5. La licenza obbligatoria e' concessa per durata non superiore
alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del titolare del brevetto o del suo avente causa, puo' essere
trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
6. La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio,
anche da parte del licenziatario, dell'azione giudiziaria circa
la validita' del brevetto o l'estensione dei diritti che ne derivano.
7. Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati
l'ambito la durata, le modalita' per l'attuazione, le garanzie
e le altre condizioni alle quali e' subordinata la concessione
in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalita'
di pagamento del compenso.
In caso di opposizione, la misura e le modalita' di pagamento
del compenso sono determinate a norma dell'art. 80.
8. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministero
delle attivita' produttive, essere variate su richiesta di ognuna
delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.
9. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 80.
10. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia
stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa conceda
a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni piu' vantaggiose
di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni
stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.».
Art. 7.
Nullita'
1. Gli atti giuridici e le operazioni negoziali compiuti in violazione
dei divieti previsti dal presente decreto sono nulli.
Art. 8.
Estensione della tutela
1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale
biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprieta'
si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante
riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata
e dotati delle stesse proprieta'.
2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento
che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto
dell'invenzione, di determinate proprieta' si estende al materiale
biologico direttamente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi
altro materiale biologico derivato dal materiale biologico direttamente
ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica
o differenziata e dotato delle stesse proprieta'.
3. Fatto salvo (( quanto disposto dall'articolo 3 e dall'articolo
4, )) comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto
ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione genetica
si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto e' incorporato
e nel quale l'informazione genetica e' contenuta e svolge la sua
funzione.
Art. 9.
Limiti all'estensione della tutela
1. La protezione di cui all'articolo 8 non si estende al materiale
biologico ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione di
materiale biologico commercializzato nel territorio di uno Stato
membro dal titolare del brevetto o con il suo consenso, qualora
la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione
per la quale il materiale biologico e' stato commercializzato,
purche' il materiale ottenuto non venga utilizzato successivamente
per altre riproduzioni o moltiplicazioni.
Art. 10.
Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico
1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile
al pubblico e che non puo' essere descritto nella domanda di brevetto
in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare
l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la
descrizione e' ritenuta sufficiente per l'applicazione del diritto
dei brevetti soltanto se:
a) il materiale biologico e' stato depositato
presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione
della domanda di brevetto. Sono riconosciuti almeno gli enti di
deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione
ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile
1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento
internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura
in materia di brevetti, di seguito denominato: «Trattato
di Budapest»;
b) sulle caratteristiche del materiale biologico
depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni
rilevanti di cui dispone il depositante;
c) nella domanda di brevetto sono precisati
il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del
deposito.
2. L'accesso al materiale biologico depositato e' garantito mediante
il rilascio di un campione:
a) fino alla prima pubblicazione della domanda
di brevetto, unicamente alle persone autorizzate ai sensi del
diritto nazionale dei brevetti;
b) tra la prima pubblicazione della domanda
e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia
domanda o, se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto
indipendente;
c) dopo la concessione del brevetto e anche
se lo stesso e' stato revocato o annullato, a qualsiasi persona
che ne faccia richiesta.
3. La consegna ha luogo esclusivamente se il richiedente si impegna
per la durata degli effetti del brevetto:
a) a non rendere accessibile a terzi campioni
del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati;
b) ad utilizzare campioni del materiale biologico
depositato o di materiali da esso derivati esclusi-vamente a fini
sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto
non rinunci esplicitamente a tale impegno.
4. In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso
al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante,
ad un esperto indipendente per un periodo di venti anni a decorrere
dalla data del deposito della domanda di brevetto. In tale caso
si applica il comma 3.
5. Le domande del depositante di cui al comma 2, lettera b), e
al comma 4 possono essere presentate soltanto fino alla data in
cui sono considerati ultimati i preparativi tecnici della pubblicazione
della domanda di brevetto.
6. Se il materiale biologico depositato ai sensi (( del presente
articolo )) non e' piu' disponibile presso l'ente di deposito
riconosciuto, e' consentito un nuovo deposito del materiale alle
stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.
7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione
firmata dal depositante attestante che il materiale biologico
che e' oggetto del nuovo deposito e' identico a quello oggetto
del deposito iniziale.
Riferimenti normativi:
- Si riporta l'art. 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile
1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, recante: «Ratifica
ed esecuzione del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale
del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia
di brevetti, con regolamento di esecuzione firmato a Budapest
il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea
dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua
seconda sessione straordinaria:
«Art. 7 (Acquisizione dello status di autorita' internazionale
di deposito). - 1. a) Un'istituzione di deposito acquisisce lo
status di autorita' internazionale di deposito in virtu' di una
comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dello
Stato contraente sul territorio del quale e' situata l'istituzione
di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni
ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuera'
a soddisfare le condizioni elencate nell'art. 6.2). Tale status
puo' parimenti essere acquisito in virtu' di una comunicazione
scritta indirizzata al Direttore generale da un'organizzazione
intergovernativa di proprieta' industriale e comprendente detta
dichiarazione;
b) la comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione
di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e puo'
indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di
autorita' internazionale di deposito.
2. a) Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende
la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste
sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve
scadenza dall'Ufficio internazionale;
b) lo status di autorita' internazionale di deposito si acquista
a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione
o, qualora sia stata indicata una data in virtu' del paragrafo
1. b) e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della
comunicazione, a decorrere da tale data.
3. Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura
contemplata ai paragrafi 1 e 2.».
Art. 11.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i
Ministri della salute, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente
e della tutela del territorio e dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, presenta al Parlamento ogni anno, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, una relazione sull'applicazione del decreto
medesimo.
Art. 12.
Disposizioni finanziarie
(( 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste
dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente. ))
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.