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Tutela varietale, privativa comunitaria e brevettiCosì come in campo industriale è possibile brevettare una novità scientifica o tecnologica, facendo valere i propri diritti economici su di essa, anche in campo vegetale è prevista la richiesta dei diritti di tutela per le nuove varietà vegetali.
La Convenzione internazionale UPOVL'UPOV è una organizzazione intergovernativa, con sede a Ginevra, fondata nel 1961 in occasione della Convenzione Internazionale di Parigi per la protezione delle nuove varietà di piante. Entrata in vigore nel 1968, è stata poi oggetto di successive revisioni nel 1972, 1978 e 1991 (quest'ultimo in vigore dal 24/4/1998). Scopo dell'UPOV è quello di promuovere un efficente sistema di protezione sui ritrovati vegetali ed assicurare che i membri dell'Unione riconoscano i risultati raggiunti dai costitutori vegetali, concedendogli un diritto di proprietà intellettuale. Inoltre assiste i paesi membri nel processo di implementazione nella propria legislazione nazionale. Attualmente (luglio 2003) aderiscono all'UPOV 53 paesi, fra cui anche l'italia. Per essere idonee alla protezione, le varietà devono rispondere a requisiti di: novità e ditinguibilità dalle varietà già esistenti, uniformità e stabilità. I costitutori vegetali (breeders) che operano in Italia hanno
due possibilità alternative per tutelare le proprie novità
vegetali:
La tutela nazionale Un titolo di tutela varietale valido solo per il territorio
italiano può essere chiesto ed ottenuto in base al Decreto
Legislativo 10 febbraio 2005, n.30
La privativa comunitariaCon il regolamento (CE) n. 2100/94, l’Unione Europea ha istituito un regime comunitario di tutela per le varietà vegetali che si ispira alla Convenzione UPOV. E’ un regime specifico, valido su tutto il territorio della Comunità Europea: con una sola domanda, il costitutore ottiene la tutela e diventa titolare di un unico diritto di proprietà intellettuale valido in tutto il territorio europeo. La durata della protezione è di 25 anni, elevata a 30 anni per le specie viticole, arboree e per la patata. L’attuazione e l’applicazione del regime di protezione comunitaria sono di pertinenza dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), che ha sede ad Angers, in Francia. Prima dell'introduzione di questo regime, chi aveva costituito una nuova varietà vegetale e desiderava tutelarla sull'intero territorio dell'Unione europea, doveva presentare una domanda particolare in ciascuno Stato membro dell'Unione. Oggi, invece, per ottenere lo stesso livello di tutela in tutti gli stati membri è sufficente presentare una sola domanda al CPVO La privativa comunitaria per i ritrovati vegetali non può essere però cumulata con una privativa nazionale o con un brevetto. Qualora la privativa comunitaria venga accordata dopo la concessione di una privativa nazionale o di un brevetto, l'effetto della privativa nazionale o del brevetto è sospeso per la durata della tutela comunitaria. La procedura di concessione di una privativa implica la realizzazione di un esame tecnico in merito alla distinzione, all'omogeneità e alla stabilità (DHS) della varietà in questione, da parte di stazioni sperimentali specializzate. Per evitare un'inutile ripetizione degli esami, il CPVO può utilizzare i risultati di esami DHS effettuati in precedenza, da parte dei competenti uffici degli stati membri.
Il seme aziendaleCon l'ultima revisione nel 1991 della Convenzione UPOV, è stata introdotta la facoltà, per i paesi aderenti di riconoscere il cosidetto "privilegio dell'agricoltore", che in precedenza non era previsto nella Convenzione. Anche il regolamento 2100/94 ha riconosciuto questo "privilegio", solo per determinate specie (frumenti, riso, patata, colza, ecc.). Tuttavia, gli agricoltori che si avvalgono del cosiddetto "privilegio", cioè reimpiegano seme aziendale di varietà tutelate, sono comunque tenuti a pagare al costitutore una equa remunerazione, comunque inferiore all'importo di norma richiesto. Da questo obbligo sono esclusi gli agricoltori che non coltivano cereali su una superfice maggiore di quella necessaria per produrre 92 tonn. di cereali.
Regolamento (CE) N. 1768/95 della Commissione
La normativa italianaProtezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche: attuazione della direttiva 98/44/CE (Legge 22 febbraio 2006 n.78, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006 n.3) Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30: nuovo "Codice della proprietà industriale" La normativa comunitariaRegolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali con le successive modifiche ed integrazioni. Regolamento
(CE) N. 1238/95 Regolamento (CE) N. 1239/95 della Commissione recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali con le successive modifiche ed integrazioni. Direttiva (CE) n. 98/44/CE del Consiglio sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ASSOSEMEL'elenco, dei diritti dovuti ai costitutori od ai loro delegati, sulle sementi ufficialmente certificate di cereali a paglia e di foraggere. Position papersESA_02.0009on Plant Variety Protection ISF View on Intellectual Property, 2003 DocumentiEssential Derivation Link |