
DECRETO
1 dicembre 2005
Disciplina della commercializzazione di sementi di varieta', per
le quali e' stata presentata domanda d'iscrizione ai registri
nazionali (deroga di cui all'articolo 37, comma 2, della legge
25 novembre 1971, n. 1096, e dell'articolo 3-bis, comma 2, della
legge 20 aprile 1976, n. 195). Attuazione della decisione 2004/842/CE,
della Commissione, del 1° dicembre 2004.
(GU n. 286 del 9-12-2005)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina
dell'attivita' sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n.
1065 recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195 che modifica e integra
la legge n. 1096/1971;
Vista la decisione n. 2004/842/CE, della Commissione del 1°
dicembre 2004, relativa alle norme applicative con cui gli Stati
membri possono autorizzare la commercializzazione di sementi appartenenti
a varieta' per le quali sia stata presentata una domanda d'iscrizione
nel catalogo nazionale delle varieta' di specie di piante agricole
e delle specie di ortaggi;
Visto l'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971, sostituito
dall'art. n. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;
Visto l'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976, introdotto
dall'art. 15 del decreto legislativo n. 212/2001;
Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 212, recante la definizione di commercializzazione;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla commercializzazione
di sementi di varieta' per le quali e' stata presentata domanda
d'iscrizione di cui all'art. n. 37, comma 2, della legge n. 1096/1971
e dell'art. n. 3-bis, comma 2, della legge n. 195/1976 i costitutori
(o i loro aventi causa, o i loro rappresentanti legali) aventi
sede sul territorio nazionale devono presentare apposita domanda
al Ministero delle politiche agricole e forestali, Dipartimento
delle politiche di sviluppo, Direzione generale per la qualita'
dei prodotti agroalimentari - QPA VIII Servizio sementi - Via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma. La medesima domanda deve essere
inoltrata, per conoscenza, all'Ente nazionale sementi elette,
via Ugo Bassi, 8 - 20159 Milano.
Art. 2.
1. Le richieste di autorizzazione riguardano solamente le varieta'
per le quali e' stata presentata domanda di iscrizione al registro
nazionale delle varieta' di piante agrarie o al registro nazionale
delle varieta' di piante ortive.
2. Le richieste di autorizzazione possono essere presentate contestualmente
alle relative domande di iscrizione al registro nazionale delle
varieta' e le autorizzazioni sono concesse entro i successivi
2 mesi.
Art. 3.
1. Nel caso delle varieta' di specie agrarie, l'autorizzazione
e' concessa, in relazione alle singole varieta', ed entro i limiti
massimi riportati nella tabella allegata al presente decreto.
Nel caso delle varieta' di specie orticole non sono previsti limiti
quantitativi.
Art. 4.
1. Alle richieste di autorizzazione devono essere allegate le
descrizioni delle varieta' per le quali la richiesta medesima
e' presentata. Tali descrizioni vanno redatte secondo lo schema
contenuto nei protocolli approvati dall'Ufficio comunitario delle
varieta' vegetali o, in assenza di questi, secondo lo schema riportato
dalle guide tecniche dell'UPOV o, in mancanza di entrambe, secondo
i protocolli nazionali. Le descrizioni possono non essere allegate
nel caso in cui le domande d'iscrizione delle varieta' per le
quali si chiede l'autorizzazione, sono corredate di dette descrizioni
redatte secondo le modalita' riportate al presente articolo.
Art. 5.
1. I prodotti sementieri per i quali e' concessa l'autorizzazione
devono essere posti in circolazione recando, sul cartellino ufficiale
o sull'etichetta del produttore, nel caso delle sementi di piante
ortive standard, la denominazione proposta o il riferimento del
costitutore congiuntamente con il codice SIAN (Sistema Informatico
Agricolo Nazionale). Il cartellino ufficiale e l'etichetta del
produttore sono di colore arancio.
Art. 6.
1. Per quanto non espressamente indicato al presente decreto
si rimanda alla decisione della Commissione n. 2004/842/CE, citata
nelle premesse e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea n. L 362 del 9 dicembre 2004.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 1° dicembre 2005
Il Ministro: Alemanno
Allegato: quantitativi
massimi autorizzabili