DECRETO 27 novembre 2003
Campagna di semina - Modalità di controllo delle sementi
di mais e soia per la presenza di organismi geneticamente modificati
Gazzetta Ufficiale N. 281 del 3 Dicembre 2003
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
- Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni,
ed in particolare l'art. 12, che prevede per le sementi di mais
e soia l'obbligo di iscrizione nel registro nazionale ovvero nel
catalogo comune europeo;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modificazioni, ed in particolare le norme
relative ai requisiti minimi di purezza varietale per le diverse
specie;
- Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, ed in particolare
l'art. 5, punto 11, che prevede che il Ministro delle politiche
agricole e forestali determini con proprio decreto le indicazioni
da riportare sul cartellino del produttore apposto sugli imballaggi;
- Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con il quale
e' stata recepita la direttiva (CE) del Parlamento europee e del
Consiglio n. 2001/18 del 12 marzo 2001 sull'emissione deliberata
degli OGM;
- Considerata la necessita' di garantire ai produttori informazioni
complete sull'assenza di OGM nelle sementi di mais e soia acquistate;
- Considerato che, nel rispetto degli obblighi di legge in materia
di etichettatura e di norme di purezza, ai sensi dell'art. 5,
comma 11, del citato decreto legislativo n. 212/2001, e' necessario
prevedere che nel cartellino del produttore di sementi apposto
sugli imballaggi sia con chiarezza riportata l'indicazione in
ordine all'assenza di OGM;
- Considerato che, a causa dei tempi ristretti, per la campagna
di semina 2004 non e' possibile da parte degli operatori predisporre
i cartellini con tale indicazione;
- Ritenuto comunque necessario assicurare tale informazione, per
la campagna di semina 2004, attraverso l'indicazione relativa
all'assenza di OGM che puo' essere fornita anche attraverso una
dichiarazione che accompagna ciascun lotto di sementi di mais
e soia circolante sul territorio nazionale;
- Considerata la necessita' di attivare adeguati controlli finalizzati
alla verifica della conformita' alla normativa vigente delle sementi
di mais e soia immesse in commercio con riferimento all'assenza
di OGM;
- Ritenuto che il programma di controllo e' finalizzato all'accertamento
dell'assenza di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle
provenienti dai Paesi dell'Unione europea ed in quelle provenienti
dai Paesi terzi in modo da evitare il rischio di ogni forma di
contaminazione;
- Ritenuto che il piano di controllo debba essere effettuato nelle
fasi della produzione, della stoccaggio delle sementi provenienti
dal Paesi dell'Unione europea e dai Paesi terzi e dell'introduzione
nel territorio italiano attraverso i punti di entrata autorizzati;
- Considerato che, per prassi comunitaria, per tutte le tipologie
di controlli a sondaggio e' fissato un limite del 5% di campionamento;
- Visti i risultati del programma coordinato di controlli nella
compagna 2003, messo a punto dall'Ispettorato centrale repressioni
frodi ed effettuato su un campione del 10% del lotti di sementi
circolanti in Italia;
- Ritenuto necessario garantire maggiormente la commercializzazione
di sementi con assenza di OGM, aumentando tale limite per il campionamento
e la successiva analisi fino al 20% dei lotti di sementi di mais
e soia circolanti sul territorio nazionale per essere destinati
alle semine;
- Considerato che, al fine di armonizzare le analisi per l'individuazione
della presenza degli OGM nelle sementi campionate, il programma
di controlli e' effettuato sulla base della procedura definita
dall'Ente nazionale sementi elette (ENSE);
- Vista la nota del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari
e dei servizi del 24 novembre 2003, n. 1697, con la quale e' stato
richiesto all'ENSE la stesura del protocollo per le «procedure
per l'esecuzione delle analisi» relativi alla presenza di
sementi geneticamente modificate in lotti di sementi convenzionali
di mais e soia;
- Vista la nota dell'ENSE del 26 novembre 2003, prot. n. S/1653/AZ/mv,
con la quale l'Organo nazionale di certificazione delle sementi
ha trasmesso la procedura di analisi da adottare per gli accertamenti
relativi alla presenza di sementi geneticamente modificate in
lotti di sementi convenzionali di mais e soia;
- Ritenuto che i lotti campionati non debbano essere messi in
commercio prima dell'esito degli accertamenti analitici;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
coordina e da' attuazione ad un programma annuale di controlli
delle sementi di mais e soia finalizzato all'accertamento dell'assenza
di OGM nelle sementi prodotte in Italia, in quelle provenienti
dai Paesi dell'Unione europea ed in quelle provenienti dai Paesi
terzi.
2. Il programma si realizza attraverso il campionamento fino al
20% del lotti di sementi di mais e soia destinati ad essere commercializzati.
Art. 2.
1. Il programma annuale di controllo e' attuato
entro il 15 febbraio di ogni anno per quanto riguarda il mais
ed il 15 marzo per quanto riguarda la soia dall'Ispettorato centrale
repressioni frodi, dall'ENSE, dall'Agenzia delle dogane e dai
servizi fitosanitari regionali. Per la campagna di semina 2004
l'attuazione del programma decorre dal 1° dicembre 2003.
2. Al fine di garantire il coordinamento nell'attuazione del programma,
nel rispetto delle specifiche competenze gli organismi di cui
al comma 1 assicureranno l'attivita' di controllo prioritariamente:
a) Ispettorato centrale repressioni frodi: nei depositi e
magazzini di stoccaggio delle sementi provenienti da Paesi dell'Unione
europea e da Paesi terzi, e in coordinamento con l'Agenzia delle
dogane, nei punti di entrata terrestri e portuali siti sul territorio
nazionale;
b) ENSE: presso le ditte sementiere che selezionano meccanicamente
lotti di produzione nazionale o provenienti da Paesi dell'Unione
europea o da Paesi terzi, sottoposti a riconfezionamento in
Italia;
c) servizi fitosanitari regionali: nei punti di entrata terrestri
e portuali siti sul territorio nazionale ai fini del rilascio
del relativo nulla osta sementiero anche attraverso il coordinamento
con l'Agenzia delle dogane.
Art. 3.
1. Al fine di armonizzare i sistemi di analisi per l'individuazione
della presenza degli OGM nelle sementi campionate, l'analisi dei
campioni e' effettuato sulla base della procedura per l'esecuzione
delle analisi, relativi alla presenza di sementi geneticamente
modificate in lotti di sementi convenzionali di mais e soia definito
dall'ENSE ed allegato al presente decreto.
2. I lotti campionati possono essere movimentati ed immessi in
commercio solo dopo la comunicazione da parte dell'organismo di
controllo in ordine all'esito delle analisi.
3. In caso di richiesta da parte degli operatori interessati,
l'analisi di seconda istanza e' effettuata dal laboratorio dell'Istituto
sperimentale per cerealicoltura - sezione operativa di Bergamo.
Art. 4.
1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5,
punto 11, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, relativo
alle indicazioni, da riportare nel cartellino del produttore apposto
sugli imballaggi, per la campagna di semina 2004 ciascun lotto
o frazione di lotto di sementi di mais e soia circolante sul territorio
nazionale e destinato alle semine deve essere accompagnato, in
ogni fase della commercializzazione, da un'apposita dichiarazione
rilasciata dalle ditte sementiere che attesti l'assenza di organismi
geneticamente modificati.
2. I risultati delle analisi sono comunicati, ai fini di monitoraggio,
al Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali.
Roma, 27 novembre 2003
Il Ministro: Alemanno
Allegato
Ente nazionale delle sementi elette
PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DELLE ANALISI
1. Macinazione del campione di analisi costituito da 3.000 semi.
2. Due estrazioni indipendenti di DNA per campione (ciascuna da
100 mg di farina).
3. Analisi di 3 repliche per ogni estrazione, utilizzando la metodologia
PCR Real Time (Screening iniziale con promotore 35 S, seguito,
se necessario, da saggio specifico appropriato).
4. Inserimento di tutti i campioni di controllo necessari per
verificare l'affidabilita' dei risultati (campioni standard per
la costruzione della curva di quantificazione - Certified Reference
Materials IRMM, controlli negativi, geni endogeni).
5. Espressione del risultato.
Il risultato dell'analisi viene espresso, per approssimazione
alla prima cifra decimale, come media delle 6 repliche (3 per
ogni estrazione) e viene ritenuto valido se il coefficente di
variazione non supera il 30%. Nel caso in cui il coefficiente
di variazione superi il 30% o i risultati fra le repliche siano
discordanti, si procede ad una riestrazione di DNA dal campione.
Qualora l'esito dell'analisi sia ancora incerto, e' necessario
analizzare un secondo campione di 3000 semi.
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