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Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.224
Attuazione
della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati.
(GU
n. 194 del 22-8-2003- Suppl. Ordinario n.138)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del
Consiglio;
Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio 2002;
Vista la decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002;
Vista la decisione 2002/813/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1 e l'allegato B;
Visti il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e le relative
norme applicative;
Vista la legge 16 marzo 2001, n. 108, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia
in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno
1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della
salute, del lavoro e delle politiche sociali, delle attivita' produttive,
delle politiche agricole e forestali e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce, nel rispetto del principio
di precauzione, le misure volte a proteggere la salute umana, animale
e l'ambiente relativamente alle attivita' di rilascio di organismi
geneticamente modificati, in seguito denominati OGM, nei confronti
della:
a) emissione deliberata per scopi diversi dall'immissione sul mercato;
b) immissione sul mercato di OGM come tali o contenuti in prodotti.
2. Ai fini del presente decreto, i riferimenti agli OGM vanno intesi
in senso estensivo ricomprendente, oltre ai singoli OGM, come tali
o contenuti in prodotti, anche le loro combinazioni.
3. E' comunque vietata l'emissione deliberata o l'immissione sul
mercato di OGM al di fuori delle ipotesi previste dal presente decreto.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La direttiva 2001/18/CE e' pubblicata in GUCE n. L 106 del 17
aprile 2001.
- La direttiva 90/220/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 117 dell'8
maggio 1990.
- La decisione 2002/623/CE e' pubblicata in GUCE n. L 200 del 30
luglio 2002.
- La decisione 2002/812/CE e' pubblicata in GUCE n. L 280 del 18
ottobre 2002.
- La decisione 2002/813/CE e' pubblicata in GUCE n. L 280 del 18
ottobre 2002.
- Si riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato B della legge 1°
marzo 2002, n. 39, recante: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee.
Legge comunitaria 2001":
"Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
- 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle
direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati
in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia
previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione
delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione
degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti
organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il
parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni
che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo'
emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi
del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano
in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia
ancora in vigore la propria normativa di' attuazione, alla data
di' scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma".
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione
e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno
1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche
per le attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione
e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema
generale di riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea
(FST).
1999/64/CE della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la
direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che le reti di telecomunicazioni
e le reti televisive via cavo appartenenti ad un unico proprietario
siano gestite da persone giuridiche distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono
essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo
2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio
2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri in materia di assicurazione della responsabilita' civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive
73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa'
dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno "direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine
di comprendere i settori e le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno
2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno
2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla
razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti
prodotti dalle navi e i residui del carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni
specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della
febbre catarrale degli ovini. 2000/77/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva
95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un
quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione
e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione
dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del
personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association
of European Airlines (AEA), European Transport Workers' Federation
(ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline
Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa
alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15 febbraio 2001, sulle sostanze
che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti
alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo
2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 maggio
2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio
relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche
professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE,
78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE,
85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le
professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale,
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei
diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti
o di parti di imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore
e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani
e programmi sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa
ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE).
2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio
2001, recante modificazione della direttiva 95/53/CE del Consiglio
che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali
nel settore dell'alimentazione animale e delle direttive 70/524/CEE,
96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio, relative all'alimentazione
animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE
per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali
e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di
altre istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive
vendite dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto
della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori".
- Il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, abrogato dal presente
decreto, recava: "Attuazione della direttiva 90/220/CEE concernente
l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati".
Art. 2.
Autorita' nazionale competente
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
in quanto autorita' nazionale competente, coordina le attivita'
amministrative e tecnico-scientifiche relative all'attuazione delle
misure contenute nel presente decreto, d'intesa, per quanto di rispettiva
competenza, con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche
sociali, delle politiche agricole e forestali, delle attivita' produttive
e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. L'autorita' di cui al comma 1, rilascia il provvedimento di autorizzazione
sulla base:
a) delle verifiche effettuate dalla Commissione di cui all'articolo
6 per accertare che le autorizzazioni all'emissione deliberata nell'ambiente
a scopo sperimentale e alla immissione sul mercato siano conformi
alle disposizioni del presente decreto;
b) delle valutazioni di possibili effetti sulla salute umana, animale
e sull'ambiente con particolare attenzione agli ecosistemi naturali;
c) della compatibilita' dell'emissione deliberata nell'ambiente
o dell'immissione sul mercato con l'esigenza di tutela dell'agrobiodiversita',
dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare, con particolare
riferimento ai prodotti tipici, biologici e di qualita'.
Art. 3.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) organismo: un'entita' biologica capace di riprodursi o di trasferire
materiale genetico;
b) organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo, diverso
da un essere umano, il cui materiale genetico e' stato modificato
in modo diverso da quanto si verifica in natura mediante accoppiamento
o incrocio o con la ricombinazione genetica naturale.
Nell'ambito di tale definizione:
1) una modificazione genetica e' ottenuta almeno mediante l'impiego
delle tecniche elencate nell'allegato I A, parte 1;
2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2, non sono considerate
tecniche che hanno per effetto una modificazione genetica;
c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione intenzionale nell'ambiente
di un OGM per la quale non vengono usate misure specifiche di confinamento
al fine di limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente
e per garantire un livello elevato di sicurezza per questi ultimi;
d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi, dietro
compenso o gratuitamente. Non costituiscono immissione sul mercato
le seguenti operazioni:
1) la messa a disposizione di microrganismi geneticamente modificati
per attivita' disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 206, sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente modificati,
ivi comprese le attivita' che comportano collezioni di colture;
2) la messa a disposizione di OGM diversi dai microrganismi di cui
al punto 1) destinati ad essere impiegati unicamente in attivita'
in cui si attuano misure rigorose e specifiche di confinamento atte
a limitare il contatto di questi organismi con la popolazione e
con l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza per
questi ultimi; tali misure si basano sugli stessi principi di confinamento
stabiliti dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206;
3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi esclusivamente
per emissioni deliberate a norma del Titolo II del presente decreto;
e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia, con l'aggiunta
di una copia per ogni regione e provincia autonoma interessata per
le notifiche di cui al Titolo II, delle informazioni prescritte
nel presente decreto all'autorita' nazionale competente di cui all'articolo
2 effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia scritta,
ovvero la trasmissione di informazioni della stessa natura ad una
autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea;
f) notificante: il soggetto a carico del quale incombe l'obbligo
di notifica;
g) prodotto: un preparato costituito da o contenente OGM, che viene
immesso sul mercato;
h) valutazione del rischio ambientale: la valutazione, effettuata
a norma dell'articolo 5, comma 1, dei rischi per la salute umana,
animale e per l'ambiente, diretti o indiretti, immediati o differiti,
che possono essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione
sul mercato di OGM;
i) consultazione pubblica: la possibilita' offerta a qualunque persona
fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione di
formulare osservazioni o fornire informazioni in merito a ciascuna
notifica.
Nota all'art. 3:
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, reca:
"Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE,
concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati".
Art. 4.
Deroghe
1. Il presente decreto non si applica agli organismi ottenuti
con le tecniche di modificazione genetica di cui all'allegato I
B.
2. Il presente decreto non si applica al trasporto di OGM per ferrovia,
su strada, per vie navigabili interne, per mare o per via aerea.
Art. 5.
Obblighi generali
1. Prima di presentare una notifica ai sensi del Titolo II
o del Titolo III, il notificante effettua una valutazione del rischio
ambientale a norma dell'allegato II: tenendo conto dell'impatto
ambientale in funzione del tipo di organismo introdotto e dell'ambiente
ospite. I potenziali effetti negativi, sia diretti che indiretti
sulla salute umana, animale e sull'ambiente, compresi quelli eventualmente
provocati dal trasferimento di un gene dall'OGM ad altri organismi,
sono attentamente valutati caso per caso. Le informazioni necessarie
all'esecuzione di tale valutazione figurano nell'allegato III. Le
valutazioni effettuate sono oggetto della notifica di cui agli articoli
8, 11, 16 e 20. Ogniqualvolta il notificante e' tenuto a trasmettere
informazioni all'autorita' competente di cui all'articolo 2, deve
inviare la documentazione in quadruplice copia, con l'aggiunta di
una copia per ogni regione e provincia autonoma interessata, relativamente
alle notifiche di cui al Titolo II del presente decreto.
2. L'autorita' nazionale competente, ricevuta la notifica di cui
agli articoli 8, 11, 16 e 20:
a) effettua l'istruttoria preliminare verificando la conformita'
formale della notifica alle disposizioni del presente decreto ed
il pagamento delle tariffe di cui all'articolo 33 e richiedendo,
se del caso, il completamento della documentazione al notificante;
b) dopo l'istruttoria preliminare trasmette copia della notifica
ai Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali,
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici,
di seguito denominata APAT, e, relativamente al Titolo II, ad ogni
regione e provincia autonoma interessata, e la sottopone al parere
della Commissione di cui all'articolo 6;
c) provvede a consultare ed informare il pubblico, senza ulteriori
oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi degli articoli
12 e 26;
d) trasmette ai Ministeri della salute, delle politiche agricole
e forestali, all'APAT e ad ogni regione e provincia autonoma interessata,
copia della relazione conclusiva di cui all'articolo 13 e la sottopone
al parere della Commissione interministeriale di cui all'articolo
6;
e) provvede allo scambio di informazioni con la Commissione europea
e le autorita' competenti degli altri Stati membri in conformita'
alle disposizioni di cui all'articolo 14;
f) informa il notificante di aver ricevuto la notifica di cui agli
articoli 8 e 11 e, successivamente, invia allo stesso l'autorizzazione
o la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 3;
g) informa il notificante di aver ricevuto la notifica di cui agli
articoli 16 e 20 e, successivamente, invia allo stesso la relazione
di valutazione di cui agli articoli 17 e 20;
h) invia alla Commissione europea la relazione di valutazione di
cui alla lettera g);
i) rilascia l'autorizzazione scritta di cui agli articoli 9, 18
e 20;
l) provvede in merito alla riservatezza dei dati, ai sensi dell'articolo
27;
m) prescrive i requisiti di etichettatura e di imballaggio di cui
all'articolo 24;
n) adotta, per quanto di competenza, i provvedimenti di urgenza
di cui all'articolo 25;
o) motiva qualsiasi richiesta di documentazione o di informazioni
supplementari che si renda necessaria ai fini delle valutazioni
previste dal presente decreto.
3. L'autorita' nazionale competente, avvalendosi della Commissione
di cui all'articolo 6:
a) assicura che siano adottate, nel rispetto del principio di precauzione,
tutte le misure atte ad evitare effetti negativi sulla salute umana,
animale e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata
dall'immissione sul mercato di OGM;
b) verifica che le valutazioni di cui al comma 1 siano state effettuate
in conformita' a quanto previsto dal presente decreto e che le conclusioni
siano conformi ai risultati ottenuti;
c) assicura che siano adottate misure idonee a garantire, nel rispetto
dell'allegato IV, la tracciabilita' in tutte le fasi dell'immissione
sul mercato di OGM autorizzati a norma del Titolo
III;
d) al momento della valutazione dei rischi per la salute umana,
animale e per l'ambiente assicura che gli OGM che contengono geni
che esprimono una resistenza agli antibiotici utilizzati per trattamenti
medici o veterinari siano presi in particolare considerazione, fermo
restando che l'eliminazione graduale dei marcatori di resistenza
agli antibiotici deve avvenire, entro il 31 dicembre 2004, per gli
OGM disciplinati al Titolo II, e, entro il 31 dicembre 2008, per
gli OGM disciplinati al Titolo III;
e) valuta ed esprime un parere in merito alla relazione conclusiva
di cui all'art. 13, informandone il notificante;
f) valuta le relazioni concernenti il monitoraggio di cui all'articolo
22;
g) valuta le relazioni di valutazione e le informazioni trasmesse
dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione
europea;
h) presenta eventuali osservazioni alla Commissione europea all'esito
delle valutazioni di cui all'articolo 6, comma 2;
i) valuta tutte le nuove informazioni comunque acquisite in merito
ai rischi di un OGM.
4. L'autorita' nazionale competente adotta le misure necessarie
per porre immediatamente termine all'emissione deliberata nell'ambiente
o all'immissione sul mercato di OGM che non siano stati autorizzati
ai sensi del presente decreto. Detta autorita', sentita la Commissione
di cui all'art. 6, stabilisce le misure necessarie per la messa
in sicurezza, il ripristino e la bonifica dei siti interessati,
nonche' per lo smaltimento dei rifiuti e da' immediata comunicazione
alla Commissione europea, alle autorita' competenti degli altri
Stati membri, ai Ministeri di cui all'articolo 2, alle regioni e
province autonome e al pubblico dei provvedimenti adottati ai sensi
del presente comma.
Art. 6.
Commissione interministeriale di valutazione
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto, e' istituita una Commissione interministeriale
per l'elaborazione dei pareri sulle notifiche e sulle informazioni
di cui agli articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
a) verificare che il contenuto di dette notifiche e informazioni
sia conforme alle disposizioni del presente decreto;
b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche eventualmente
presentata dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e
dal pubblico;
c) valutare i rischi dell'emissione per la salute umana, animale
e per l'ambiente;
d) esaminare le informazioni del notificante di cui agli articoli
8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga necessario, la richiesta
di parere al Consiglio superiore di sanita' e al Comitato nazionale
per la biosicurezza e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
e) disporre, se del caso, la consultazione delle parti sociali,
del pubblico e di ogni altro soggetto interessato, ivi compresi
eventuali comitati scientifici ed etici, sia nazionali che
comunitari;
f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi previsti, la relazione
di valutazione di cui agli articoli 17 e 20.
2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1, esamina le
relazioni di valutazione e le informazioni relative all'emissione
deliberata e all'immissione sul mercato di OGM provenienti dalle
autorita' competenti degli altri Stati membri e dalla Commissione
europea e trasmesse all'autorita' competente ai sensi della direttiva
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
17 aprile 2001, n. L 106, richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni
ed esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione dei
rischi dell'emissione.
3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1 e' presieduta
da un direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, ovvero da un suo sostituto, ed e' composta da rappresentanti
e da esperti di comprovata competenza scientifica designati dalle
amministrazioni interessate, cosi' ripartiti:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero delle attivita' produttive;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali;
f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
h) due esperti del Ministero della salute;
i) due esperti del Ministero delle politiche agricole e forestali;
j) due esperti dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici (APAT);
k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione (INRAN);
l) un esperto del Ministero delle attivita' produttive;
m) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
n) un esperto dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 e' nominato un
membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui al comma 1,
sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
presso il quale la medesima ha sede.
6. La Commissione interministeriale di valutazione, i cui componenti
durano in carica quattro anni, adotta, entro sessanta giorni dalla
data della sua istituzione, un regolamento di funzionamento interno.
7. All'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2001,
n. 206, le parole da "anche per l'esercizio" fino a "decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 92", sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a partire dall'entrata
in vigore del decreto previsto al comma 1. Dalla stessa data il
notificante provvede al versamento delle tariffe di cui all'articolo
33 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo n. 206
del 2001, come modificato dal presente decreto:
"Art. 14 (Commissione interministeriale di valutazione). 1.
Con decreto del Ministro della sanita' e' istituita una commissione
interministeriale di valutazione, composta dal direttore generale
del dipartimento della prevenzione del Ministero della sanita' o
da un suo sostituto, che la presiede, da 11 rappresentanti dei Ministeri
interessati e da 11 esperti di comprovata competenza scientifica,
cosi' suddivisi:
a) due rappresentanti designati dal Ministro della sanita';
b) due rappresentanti designati dal Ministro dell'ambiente;
c) due rappresentanti designati dal Ministro delle politiche agricole
e forestali;
d) due rappresentanti designati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato;
e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;
f) un rappresentante designato dal Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
h) un esperto designato dal Ministro della sanita';
i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente;
j) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole e
forestali;
k) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
l) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanita';
m) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione
ambientale;
n) un esperto designato dall'Agenzia nazionale per la protezione
civile;
o) due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro.
2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, e' nominato un
membro supplente di comprovata esperienza e competenza.
3. La commissione di cui al comma 1 e' integrata da un rappresentante
designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome, con facolta' di delega.
4. Nello svolgimento dei lavori, la commissione puo' organizzarsi
in sottogruppi ed acquisire, ove ritenuto necessario, pareri di
esperti esterni, secondo la legislazione vigente.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Dipartimento
della prevenzione del Ministero della sanita', presso il quale ha
sede la commissione interministeriale di valutazione.
6. La commissione dura in carica quattro anni ed i componenti possono
essere riconfermati.
7. La commissione svolge i seguenti compiti:
a) esamina le notifiche di cui agli articoli 7, 9, 10 e 12, ed esprime
parere sulle stesse, ai sensi dell'art. 11, individuando i casi
di applicazione dell'art. 15;
b) esprime parere su ogni altra questione relativa agli aspetti
considerati dal presente decreto;
c) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta di parere al
Consiglio superiore di sanita' e al Comitato nazionale per la biosicurezza
e le biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. La commissione di cui al presente articolo, sostituisce la commissione
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,
abrogato con l'art. 24. Tutti i riferimenti al predetto art. 15,
contenuti in atti normativi, si intendono pertanto sostituiti con
i riferimenti al presente articolo".
Titolo
II
Emissione deliberata nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso
dall'immissione sul mercato
Art. 7.
Preparati medicinali
1. Gli articoli da 8 a 14 non si applicano alle sostanze e
ai preparati medicinali per uso umano contenenti o consistenti in
un OGM purche' la loro emissione deliberata a fini diversi dalla
immissione sul mercato sia autorizzata da una normativa che faccia
riferimento al presente decreto e che preveda:
a) quantomeno una valutazione specifica del rischio ambientale ai
sensi dell'allegato II, sulla base delle informazioni specificate
all'allegato III;
b) l'autorizzazione alla sperimentazione;
c) un piano di sorveglianza conforme a quanto previsto dall'allegato
III A, parte E, punti 1, 2 e 4, allo scopo di individuare gli effetti
dello o degli OGM sulla salute umana, animale e sull'ambiente;
d) disposizioni relative al trattamento di nuove informazioni, informazione
al pubblico, informazione sui risultati delle emissioni, scambi
di informazioni almeno equivalenti a quelle contenute nel presente
decreto;
e) la necessita' del consenso esplicito da parte dei soggetti sottoposti
alla sperimentazione.
2. La valutazione dei rischi per l'ambiente presentati dalle sostanze
e dai preparati di cui al comma 1 e' effettuata dalla Commissione
di cui all'articolo 6 e comunicata al Ministero della salute per
i provvedimenti di competenza.
Art. 8.
Notifica
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, chiunque intende
effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un OGM e' tenuto
a presentare preventivamente una notifica all'autorita' nazionale
competente.
2. La notifica comprende:
a) un fascicolo tecnico, su supporto cartaceo ed informatico, contenente
le informazioni di cui all'allegato III necessarie per valutare
il rischio ambientale connesso all'emissione deliberata
dell'OGM e in particolare:
1) informazioni generali, comprese quelle relative al personale
e alla sua formazione;
2) informazioni relative all'OGM;
3) informazioni relative alle condizioni di emissione e al potenziale
ambiente ospite;
4) informazioni sulle interazioni tra OGM e ambiente;
5) un piano di monitoraggio conforme alle pertinenti parti dell'allegato
III e diretto a individuare gli effetti dell'OGM sulla salute umana,
animale e sull'ambiente;
6) informazioni relative ai piani di controllo, ai metodi di bonifica,
al trattamento dei rifiuti e ai piani di intervento in caso di emergenza;
7) una sintesi delle informazioni di cui ai punti precedenti, redatta
nelle lingue italiana ed inglese in conformita' alle linee guida
di cui alla decisione 2002/813/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
18 ottobre 2002, n. L 280, che contenga anche tutte le informazioni
di cui all'articolo 27, comma 4.
b) la valutazione del rischio ambientale e le conclusioni prescritte
dall'allegato II, parte D, con i riferimenti bibliografici e l'indicazione
dei metodi utilizzati, su supporto cartaceo ed
informatico;
c) la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi
agrari e la filiera agroalimentare, in conformita' alle prescrizioni
stabilite dal decreto di cui al comma 6.
3. Il notificante puo' rinviare a dati o risultati di notifiche
gia' presentate anche da altri notificanti o puo' presentare ulteriori
informazioni, a suo avviso pertinenti, a condizione che
tali informazioni, dati e risultati siano relativi a rilasci effettuati
in siti o in ecosistemi del tutto simili a quelli oggetto della
notifica. Tali informazioni, dati o risultati, se di terzi e dichiarati
di carattere riservato, devono essere accompagnati da una lettera
di accesso rilasciata dal titolare della relativa proprieta' intellettuale.
4. L'autorita' nazionale competente puo' accettare che le emissioni
dello stesso OGM in uno stesso luogo o in luoghi diversi per lo
stesso scopo e in un periodo determinato di tempo possano essere
comunicate con un'unica notifica.
5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM, precedentemente
notificato come parte dello stesso programma di ricerca, il notificante
e' tenuto ad inviare una nuova notifica. In questo caso, il notificante
puo' fare riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o
ai risultati relativi ad emissioni precedenti.
6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
sono definite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, le prescrizioni ai fini della valutazione del rischio di
cui al comma 2, lettera c).
Nota all'art. 8:
- Per la decisione 2002/813/CE vedi note alle premesse.
Art. 9.
Istruttoria della notifica
1. Ricevuta la notifica di cui all'articolo 8 ed effettuata
l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera
a), l'autorita' nazionale competente, non appena possibile e, comunque,
non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa:
a) trasmette copia della notifica come previsto dall'articolo 5,
comma 2, lettera b);
b) avvia, ai sensi dell'articolo 5, la consultazione pubblica di
cui all'articolo 12.
2. La Commissione di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni dalla
conclusione della consultazione pubblica di cui all'articolo 12,
effettua la valutazione della notifica e, tenuto conto delle osservazioni
eventualmente pervenute nel corso della consultazione stessa, nonche'
delle specifiche esigenze di prevenzione ambientale e di tutela
della salute umana, individuate rispettivamente dal Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e dal Ministero della salute, e delle
condizioni per la protezione dei sistemi agrari proposte dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, redige e trasmette all'autorita'
nazionale competente le proprie conclusioni.
3. Entro quindici giorni dalla scadenza di cui al comma 2, sentiti,
per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e
delle politiche agricole e forestali, l'autorita' nazionale competente:
a) rilascia al notificante una autorizzazione scritta all'emissione,
precisandone le condizioni che, comunque, non possono essere meno
restrittive di quelle contenute nelle conclusioni di cui al comma
2, provvedendo contestualmente a darne comunicazione alle regioni
e alle province autonome interessate; ovvero
b) comunica per iscritto al notificante i motivi del diniego.
4. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non e' computato
il periodo di tempo durante il quale l'autorita' nazionale competente
o la Commissione di cui all'articolo 6 sono in attesa di ulteriori
informazioni eventualmente richieste al notificante.
5. Nel calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non e', altresi',
computato il periodo di tempo necessario all'autorita' nazionale
competente o alla Commissione di cui all'articolo 6, per l'esame
delle nuove informazioni trasmesse dal notificante, o comunque acquisite,
che prevedono una nuova valutazione. Tale periodo non puo' superare
la durata di trenta giorni.
6. Il notificante puo' procedere all'emissione solamente dopo il
rilascio del provvedimento di autorizzazione dell'autorita' nazionale
competente, rispettando tutte le condizioni in essa precisate.
Art. 10.
Procedure differenziate e semplificate
1. L'autorita' nazionale competente, ove siano disponibili
sufficienti evidenze scientifiche riguardo alle emissioni di taluni
OGM in determinati ecosistemi e se gli OGM in questione soddisfano
i criteri enunciati nell'allegato V, acquisito il parere della Commissione
di cui all'articolo 6 e dei Ministeri di cui all'articolo 2, per
quanto di rispettiva competenza, puo' presentare alla Commissione
europea una proposta motivata al fine di ottenere un'autorizzazione
alla applicazione di procedure differenziate o semplificate per
tali tipi di OGM.
Art. 11.
Modifiche e nuove informazioni sulle notifiche
1. Il notificante, prima di adottare qualsiasi modifica dell'emissione
deliberata di un OGM gia' autorizzata oppure nel caso di una variazione
non intenzionale della stessa, con possibili conseguenze sui rischi
per la salute umana, animale e per l'ambiente, ovvero nel caso in
cui si rendono disponibili nuove informazioni su detti rischi mentre
e' in corso l'esame della notifica o dopo che sia stata rilasciata
l'autorizzazione, provvede immediatamente a:
a) effettuare una nuova valutazione del rischio, in conformita'
ai principi indicati nell'allegato II, basata sui nuovi od ulteriori
elementi acquisiti;
b) riesaminare le misure specificate nella notifica, ovvero, nel
caso sia gia' stata rilasciata l'autorizzazione all'emissione deliberata,
quelle eventualmente specificate in quest'ultima al fine di adeguarla
alle nuove esigenze;
c) adottare comunque le misure di carattere urgente necessarie per
la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente;
d) informare l'autorita' nazionale competente e le regioni e province
autonome interessate mediante apposita comunicazione che contempli
le nuove informazioni e le valutazioni di cui ai punti a) e b),
nonche' le eventuali misure adottate di cui al punto c); la comunicazione
deve essere inviata prima di adottare qualsiasi modifica di carattere
non urgente o non appena la variazione non intenzionale sia nota
o le nuove informazioni siano disponibili.
2. Se l'autorita' nazionale competente viene a conoscenza, direttamente
o tramite i Ministeri di cui all'articolo 2 o da altra fonte, di
nuove informazioni ritenute rilevanti ai fini dell'esistenza di
nuovi o maggiori rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente
o delle circostanze di cui al comma 1, le valuta, avvalendosi della
Commissione di cui all'articolo 6, le comunica alle regioni e alle
province autonome interessate, le rende accessibili al pubblico
e impone al notificante, ove necessario, di modificare le modalita'
dell'emissione deliberata, di sospenderla o di interromperla definitivamente,
informandone il pubblico.
Art. 12.
Consultazione e informazione pubblica
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 27, l'autorita'
nazionale competente provvede, secondo le modalita' indicate nell'allegato
VIII, ad effettuare la consultazione pubblica e a garantire l'accesso
alle informazioni in merito alle notifiche e alle emissioni deliberate
nell'ambiente di OGM contemplate nel Titolo II.
2. Sono oggetto di consultazione pubblica, ai sensi del comma 1,
i seguenti documenti ed informazioni forniti dal notificante:
a) la sintesi del fascicolo di cui all'articolo 8, comma 2, lettera
a), punto 7;
b) la valutazione del rischio ambientale di cui all'articolo 8,
comma 2, lettera b);
c) ogni nuova informazione di cui all'articolo 11, comma 2.
3. I documenti e le informazioni di cui al comma 2 restano disponibili
per la consultazione pubblica secondo le modalita' dell'allegato
VIII per un periodo di trenta giorni.
4. L'autorita' nazionale competente, al termine del periodo di cui
al comma 3 raccoglie e trasmette alla Commissione di cui all'articolo
6, tutte le osservazioni eventualmente pervenute nel corso della
consultazione;
5. L'autorita' nazionale competente rende pubbliche, secondo le
modalita' dell'allegato VIII, le informazioni concernenti:
a) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
b) gli esiti dei controlli del piano di monitoraggio di cui all'articolo
8, comma 2, lettera a), punto 5);
c) le conclusioni della valutazione di cui all'articolo 9, comma
2;
d) il provvedimento di autorizzazione o di diniego di cui all'articolo
9, comma 3;
e) le proposte di cui all'articolo 10, ove non gia' rese pubbliche
dalla Commissione europea;
f) la relazione conclusiva ed il parere sull'emissione di cui all'articolo
13.
6. Chiunque coltiva piante geneticamente modificate appone adeguati
cartelli di segnalazione che indicano chiaramente la presenza di
OGM.
Art. 13.
Relazione conclusiva sull'emissione
1. All'esito di ciascuna emissione e alle scadenze eventualmente
fissate nel provvedimento di autorizzazione, il notificante invia
all'autorita' nazionale competente una relazione conclusiva sull'emissione
stessa nella quale sono riportati i risultati della verifica sperimentale
sui possibili rischi ed impatti per la salute umana, animale e per
l'ambiente.
2. L'autorita' nazionale competente trasmette copia della relazione
di cui al comma 1 ai Ministeri della salute, delle politiche agricole
e forestali, all'APAT ed alle regioni e province autonome interessate.
3. L'autorita' nazionale competente, avvalendosi della Commissione
di cui all'articolo 6, effettua una valutazione della relazione
di cui al comma 1, elaborando sulla stessa un parere che deve essere
comunicato al notificante ed alle regioni e province autonome interessate.
Art. 14.
Scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri
Stati membri e con la Commissione europea
1. L'autorita' nazionale competente invia alla Commissione europea,
entro trenta giorni dal ricevimento, una sintesi di ogni notifica
ricevuta a norma dell'articolo 8.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'autorita' nazionale
competente informa le autorita' competenti degli altri Stati membri
e la Commissione europea delle decisioni definitive adottate a norma
dell'articolo 9, comma 3, comprese eventualmente le ragioni per
le quali una notifica e' stata respinta, nonche' dei risultati delle
emissioni pervenuti a norma dell'articolo 13, comma 1.
3. L'autorita' nazionale competente, ricevuta dalla Commissione
europea comunicazione in merito ad una decisione che ammette una
procedura differenziata o semplificata per taluni OGM, sentita la
Commissione di cui all'articolo 6, comunica alla Commissione europea
medesima se intende o meno avvalersi di tale procedura.
4. L'autorita' nazionale competente una volta all'anno trasmette
alla Commissione europea un elenco degli OGM il cui rilascio e'
stato autorizzato mediante le procedure differenziate e semplificate
autorizzate dalla Commissione europea, nonche' un elenco degli OGM
i cui rilasci non sono stati autorizzati.
Titolo
III
Immissione sul mercato di ogm come tali o contenuti in prodotti
Art. 15.
Normativa settoriale
1. Gli articoli da 16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati
in base ad atti comunitari adottati successivamente alla direttiva
2001/18/CE che contengono esplicito riferimento alla stessa e che
prescrivono, salvi gli altri obblighi previsti dai suddetti atti:
a) una valutazione del rischio ambientale specifico effettuata secondo
i principi stabiliti nell'allegato II e sulla base delle informazioni
di cui all'allegato III;
b) obblighi in materia di gestione del rischio, di etichettatura,
di monitoraggio, di informazione del pubblico e di clausole di salvaguardia
almeno equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.
2. Gli articoli da 16 a 26 non si applicano agli OGM autorizzati
dal regolamento CEE del Consiglio n. 2309/93, a condizione che la
valutazione specifica di rischio ambientale sia compiuta secondo
i principi di cui all'allegato II e sulla base del tipo di informazioni
indicate nell'allegato III, fatti salvi altri obblighi pertinenti
in materia di valutazione del rischio, di gestione del rischio,
di etichettatura, di monitoraggio, di informazione del pubblico
e di clausola di salvaguardia previsti dalla normativa comunitaria
relativa ai medicinali per uso umano e veterinario.
Note all'art. 15:
- Per la direttiva 2001/18/CE vedi note alle premesse.
- Il regolamento CEE del Consiglio n. 2309/93 e' pubblicato in GUCE
n. L 214 del 24 agosto 1993.
Art. 16.
Procedura di notifica
1. Chiunque intenda immettere sul mercato comunitario, per
la prima volta in Italia, un OGM, e' tenuto a darne preventiva notifica
all'autorita' nazionale competente, informandone gli altri ministeri
indicati all'articolo 2, comma 1.
2. L'autorita' nazionale competente:
a) invia immediatamente alla Commissione europea e alle autorita'
competenti degli altri Stati membri, nonche' alle regioni e province
autonome, la sintesi di cui al comma 3, lettera i);
b) trasmette alla Commissione europea copia della notifica, se la
stessa rispetta i requisiti previsti dal comma 3, e, contestualmente,
la relazione di valutazione, a norma dell'articolo 17, comma 3.
3. La notifica comprende:
a) la copia della valutazione della relazione finale relativa all'emissione
deliberata nell'ambiente dell'OGM oggetto della notifica, di cui
all'articolo 13, comma 3;
b) le informazioni di cui agli allegati III e IV che tengono conto
della diversita' dei luoghi di impiego dell'OGM e riportano dati
e risultati relativi agli effetti sulla salute umana, animale e
sull'ambiente delle emissioni effettuate per fini diversi dall'immissione
sul mercato;
c) la valutazione dei rischi ambientali e le conclusioni di cui
all'allegato II, parte D con particolare attenzione ai rischi per
la diversita' degli ecosistemi naturali, l'agrobiodiversita', i
sistemi agrari e la filiera agroalimentare;
d) le condizioni di immissione sul mercato, incluse particolari
condizioni di uso e di manipolazione;
e) la proposta concernente la durata dell'autorizzazione, comunque
non superiore a 10 anni, ai sensi dell'articolo 18, comma 5;
f) il piano di monitoraggio, nel rispetto dell'allegato VII, che
preveda una proposta di durata che puo' essere diversa da quella
dell'autorizzazione;
g) l'etichetta proposta, che deve essere conforme ai requisiti di
cui all'allegato IV e che deve riportare, in ogni caso, la dicitura
"questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati".
h) la proposta di imballaggio di cui all'allegato IV;
i) la sintesi delle informazioni di cui ai punti precedenti, redatta
nelle lingue italiana ed inglese in conformita' alle linee guida
di cui alla, decisione 2002/812/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
18 ottobre 2002, n. L 280, su supporto cartaceo e informatico, che
contenga anche tutte le informazioni di cui all'articolo 27, comma
4.
4. Qualora, in base ai risultati di un'emissione notificata a norma
del Titolo II o in base ad altri fondati motivi scientifici, un
notificante ritenga che l'immissione sul mercato e l'uso di un OGM
non comportino rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,
puo' chiedere all'autorita' nazionale competente di autorizzarlo
a non fornire, in tutto o in parte, le informazioni di cui all'allegato
IV, parte B, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 212, e dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 2001, n. 322.
5. Il notificante include nella notifica le informazioni disponibili
sui dati o sui risultati delle emissioni dello stesso OGM gia' notificate
o in corso di notifica o effettuate dal notificante nella Comunita'
o fuori di essa relative a rilasci effettuati in siti ed ecosistemi
del tutto simili a quelli oggetto della notifica.
6. Il notificante puo' anche rinviare a dati o risultati di notifiche
gia' presentate da altri notificanti o presentare ulteriori informazioni
a suo avviso pertinenti a condizione che tali informazioni, dati
e risultati non siano riservati o che tali notificanti abbiano dato
il loro accordo scritto.
7. Per utilizzare un OGM a fini diversi da quelli gia' indicati
in una notifica occorre presentare una nuova notifica.
8. Il notificante puo' effettuare per la prima volta in Italia l'immissione
sul mercato solo dopo aver ricevuto comunicazione del provvedimento
di autorizzazione dell'autorita' nazionale competente ai sensi dell'articolo
21, comma 2, e nel rispetto delle condizioni ivi previste.
9. Qualora, prima del rilascio dell'autorizzazione scritta, si rendano
disponibili nuove informazioni sui rischi dell'OGM per la salute
umana, animale e per l'ambiente, valgono le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 2 e 3.
Note all'art. 16:
- Per la decisione 2002/812/CE vedi note alle premesse.
- Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, reca:
"Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione
dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varieta' delle
specie di piante agricole e relativi controlli".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322,
reca: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in attuazione delle direttive
98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti
sementieri, il catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole e i relativi controlli".
Art. 17.
Relazione di valutazione
1. Ricevuta la notifica di cui all'articolo 16, comma 3, ed
effettuata l'istruttoria preliminare di cui all'articolo 5, comma
2, lettera a), l'autorita' nazionale competente la sottopone, non
appena possibile, e, comunque, non oltre quindici giorni dal ricevimento
della stessa, alla Commissione di cui all'articolo 6.
2. Entro i settantacinque giorni dalla data di ricevimento della
notifica, la Commissione di cui all'articolo 6 elabora e trasmette
all'autorita' nazionale competente una proposta di relazione di
valutazione in base agli orientamenti di cui all'allegato VI, nella
quale sono riportate le esigenze di misure di prevenzione ambientale
e di misure di tutela della salute umana, indicate rispettivamente
dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal
Ministero della salute, nonche' quelle di tutela dell'agrobiodiversita',
dei sistemi agrari e della filiera agroalimentare proposte dal Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3. Ricevuta la proposta di relazione di cui al comma 2 e sentiti,
per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della salute e
delle politiche agricole e forestali, l'autorita' nazionale competente
elabora la relazione di valutazione che indica se l'OGM puo' essere
immesso o meno sul mercato e, se del caso, a quali condizioni.
4. Per il calcolo dei termini di cui ai commi 1 e 2 non sono computati
i periodi di tempo durante i quali l'autorita' nazionale competente
e' in attesa di ulteriori informazioni eventualmente richieste al
notificante.
5. L'autorita' nazionale competente:
a) nel caso in cui la relazione di valutazione di cui al comma 3,
indica che l'OGM puo essere immesso sul mercato, invia detta relazione,
unitamente alle informazioni di cui al comma 4 ed alle eventuali
altre informazioni su cui si basa la relazione stessa, alla Commissione
europea e al notificante;
b) nel caso in cui la relazione di valutazione di cui al comma 3
indica che l'OGM non puo' essere immesso sul mercato:
1) la trasmette immediatamente al notificante;
2) trascorsi almeno quindici giorni dalla trasmissione al notificante
e, comunque, non oltre centocinque giorni dalla data di ricevimento
della notifica, trasmette la relazione di cui alta lettera b), unitamente
alle informazioni di cui al comma 4 ed alle eventuali altre informazioni
su cui essa si basa, alla Commissione europea.
6. Un successivo ritiro della notifica da parte del notificante
non pregiudica la presentazione di detta notifica all'autorita'
competente di un altro Stato membro.
Art. 18.
Adempimenti successivi alla relazione di valutazione
1. L'autorita' nazionale competente, qualora la relazione di
valutazione di cui all'articolo 17 riporti un parere favorevole
all'immissione sul mercato dell'OGM oggetto della notifica, concede
autorizzazione scritta:
a) trascorsi sessanta giorni dalla data di invio della documentazione
di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), in mancanza di obiezioni
motivate da parte dell'autorita' competente di uno Stato membro
o della Commissione europea;
b) trascorsi centocinque giorni dalla data di invio della documentazione
di cui all'articolo 17, comma 5, lettera a), nei casi in cui siano
state sollevate obiezioni motivate e positivamente risolti gli aspetti
controversi da parte dell'autorita' competente di uno Stato membro
o della Commissione europea.
2. Il provvedimento di autorizzazione e' trasmesso al notificante
ed alle regioni e province autonome e di esso e' data informazione
alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alla Commissione
europea entro trenta giorni.
3. Nei casi in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro
o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta
giorni dalla data di invio della documentazione di cui all'articolo
17, comma 5, lettera a), e non viene raggiunto l'accordo di cui
al comma 1, lettera b), l'autorita' nazionale competente assume
le proprie determinazioni in merito alla otifica oggetto delle obiezioni
in conformita' alla decisione, adottata dalla Commissione europea.
La decisione adottata dall'autorita' nazionale competente e' comunicata
alle autorita' competenti degli altri Stati membri e alla Commissione
europea entro trenta giorni.
4. Il termine di quarantacinque giorni previsto per il raggiungimento
dell'accordo di cui al comma 1, lettera b), e' sospeso per il tempo
necessario all'autorita' nazionale competente per acquisire eventuali
ulteriori informazioni dal notificante.
5. L'autorizzazione e' valida per un periodo massimo di dieci anni
a partire dalla data di rilascio.
6. In tutti i casi in cui l'autorita' nazionale competente rigetta
la richiesta di autorizzazione all'immissione sul mercato di un
OGM ne da' comunicazione al notificante, specificandone i motivi.
7. Nel caso in cui l'autorizzazione per un OGM o un derivato di
un OGM viene richiesta al semplice scopo di commercializzarne i
prodotti sementieri, il periodo della prima autorizzazione e' stabilito
conformemente alle norme contenute nel decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 212, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2001, n. 322, e non puo' comunque essere superiore a dieci anni
a partire dalla data dell'iscrizione della prima varieta' vegetale
contenente tale OGM nel catalogo nazionale delle varieta' vegetali.
8. Per i materiali riproduttivi forestali, la validita' della prima
autorizzazione e' di 10 anni a partire dalla data della prima inclusione
del materiale di base contenente l'OGM nel catalogo nazionale dei
materiali di base.
9. Entro sessanta giorni dal ricevimento di una relazione di valutazione
elaborata dall'autorita' competente di un altro Stato membro, l'autorita'
nazionale competente provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo
6, a trasmettere alla Commissione europea le proprie osservazioni,
compresa l'eventuale richiesta di ulteriori informazioni ovvero,
se del caso, una obiezione motivata all'immissione sul mercato dell'OGM
oggetto della relazione di valutazione.
Nota all'art. 18:
- Per il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 e per il decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, vedi note
all'art. 16.
Art. 19.
Criteri e informazione per determinati OGM
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, commi
5, 6, 7 e 9, nonche' le disposizioni degli articoli 17 e 18, l'autorita'
nazionale competente, sentita la Commissione di cui all'articolo
6, nonche' i Ministeri della salute e delle politiche agricole e
forestali, puo' proporre alla Commissione europea criteri e requisiti
delle informazioni che devono essere contenute nelle notifiche,
in deroga all'articolo 16, comma 3, per l'immissione sul mercato
di taluni tipi di OGM.
2. I criteri e i requisiti delle informazioni di cui al comma 1,
devono, comunque, garantire la sicurezza per la salute umana, animale
e per l'ambiente e devono basarsi su riscontri scientifici e sull'esperienza
maturata in casi analoghi.
Art. 20.
Rinnovo dell'autorizzazione
1. In deroga agli articoli 16, 17 e 18, si applica la procedura
di rinnovo di cui al presente articolo:
a) alle autorizzazioni rilasciate a norma del Titolo III;
b) alle autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM rilasciate
prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
2. Al piu' tardi nove mesi prima della scadenza dell'autorizzazione
di cui al comma 1, il notificante presenta all'autorita' nazionale
competente una notifica che contiene:
a) una copia dell'autorizzazione all'immissione sul mercato dell'OGM
di cui si chiede il rinnovo;
b) una relazione sui risultati del monitoraggio effettuato a norma
dell'articolo 22 ovvero, per le autorizzazioni di cui al comma 1,
lettera b), ogni informazione relativa al monitoraggio
eventualmente effettuato;
c) qualsiasi altra nuova informazione resasi disponibile concernente
i rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente connessi
al prodotto e, se del caso, una proposta recante modifica o integrazione
delle condizioni dell'autorizzazione originaria, tra cui quelle
attinenti al futuro monitoraggio e alla durata di validita' dell'autorizzazione.
3. Ricevuta la notifica di cui ai comma 2 ed effettuata l'istruttoria
preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), l'autorita'
nazionale competente la sottopone, non appena possibile e, comunque,
non oltre quindici giorni dal ricevimento della stessa alla Commissione
di cui all'articolo 6.
4. Entro i sessanta giorni successivi alla data di ricevimento della
notifica, la Commissione di cui all'articolo 6 elabora e trasmette
all'autorita' nazionale competente una proposta di relazione di
valutazione che, alla luce dei dati del monitoraggio effettuato
o delle ulteriori informazioni disponibili, nonche' delle valutazioni
effettuate, per i settori di propria competenza, dai Ministeri dell'ambiente
e della tutela del territorio, della salute, delle politiche agricole
e forestali e dalle regioni e province autonome, indichi la possibilita'
o meno di concedere il rinnovo dell'autorizzazione e le eventuali
modifiche o integrazioni alle
condizioni in essa previste.
5. Ricevuta la proposta di cui al comma 4, l'autorita' nazionale
competente, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri
della salute e delle politiche agricole e forestali, elabora la
relazione di valutazione e la trasmette immediatamente alla Commissione
europea ed al notificante.
6. In assenza di obiezioni motivate presentate da parte delle autorita'
competenti degli altri Stati membri e della Commissione europea
entro sessanta giorni dalla trasmissione della relazione di cui
al comma 5, l'autorita' nazionale competente trasmette per iscritto
al notificante la decisione finale e informa le autorita' competenti
degli altri Stati membri, la Commissione europea e le regioni e
province autonome entro i successivi trenta giorni.
7. Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro
o la Commissione europea chiedono ulteriori informazioni, formulano
osservazioni o presentano obiezioni motivate, entro sessanta giorni
dalla data di trasmissione della relazione di cui al comma 5, e
non viene raggiunto un accordo, entro settantacinque giorni dalla
data di invio di detta relazione, l'autorita' nazionale competente
provvede sulla notifica in conformita' alla decisione adottata in
sede comunitaria a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE.
Nel caso in cui si raggiunge l'accordo, entro il termine di settantacinque
giorni, l'autorita' nazionale competente provvede sulla notifica
in conformita' all'accordo raggiunto. L'autorita' nazionale competente
trasmette per iscritto al notificante la decisione definitiva e
ne informa le autorita' competenti degli altri Stati membri e la
Commissione europea nei successivi trenta giorni.
8. Ogni rinnovo dell'autorizzazione all'immissione sul mercato non
deve superare i dieci anni e puo' essere, se del caso, limitato
o prorogato per motivi specifici.
9. Dopo aver presentato una notifica per il rinnovo di un'autorizzazione,
a norma del comma 2, il notificante puo' continuare a immettere
sul mercato l'OGM, alle condizioni indicate nell'autorizzazione
per la quale ha chiesto il rinnovo, fino alla comunicazione della
autorita' nazionale competente di cui ai commi 6 e 7.
10. Per il rinnovo di una autorizzazione sulla base della relazione
di valutazione elaborata da un altro Stato membro, entro sessanta
giorni dal ricevimento della medesima, l'autorita' nazionale competente
provvede, sentita la Commissione di cui all'articolo 6, a trasmettere
alla Commissione europea le proprie osservazioni, compresa l'eventuale
richiesta di ulteriori informazioni ovvero, se del caso, una obiezione
motivata al rinnovo dell'autorizzazione relativa all'immissione
sul mercato dell'OGM.
Nota all'art. 20:
- Per la direttiva 2001/18/CE vedi note alle premesse.
Art. 21.
Provvedimento di autorizzazione
1. Salvo ulteriori obblighi derivanti da norme contenute in
atti diversi dal presente decreto, un OGM puo' essere utilizzato
se nei suoi confronti e' stato rilasciato un provvedimento di autorizzazione
alla immissione sul mercato da parte dell'autorita' competente di
un altro Stato membro, purche' siano rispettate scrupolosamente
le specifiche condizioni di impiego e le relative restrizioni circa
ambienti e aree geografiche.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il notificante
puo' procedere all'immissione sul mercato di un OGM solo dopo aver
ottenuto dall'autorita' nazionale competente il relativo provvedimento
di autorizzazione di cui agli articoli 18 e 20 del presente decreto,
e purche' siano rispettate tutte le condizioni in esso prescritte.
3. Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 2 deve sempre
indicare:
a) l'esatto oggetto dell'autorizzazione;
b) l'identita' dell'OGM da immettere sul mercato, nonche' l'identificatore
unico;
c) il periodo di validita' dell'autorizzazione;
d) le condizioni per l'immissione sul mercato del prodotto, incluse
le specifiche condizioni di impiego di manipolazione e di imballaggio
dell'OGM, e le misure di tutela per particolari ecosistemi, ambienti
o aree geografiche;
e) l'obbligo per il notificante di mettere a disposizione dell'autorita'
nazionale competente, su richiesta, campioni per il controllo, fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 27;
f) gli obblighi in materia di etichettatura di cui all'articolo
16, comma 3, lettera g);
g) gli obblighi in materia di monitoraggio di cui all'articolo 22,
l'obbligo di riferire alla Commissione europea e alle autorita'
competenti degli altri Stati membri la durata dello stesso, nonche',
se del caso, gli eventuali obblighi per chiunque venda o usi il
prodotto, incluso, per gli OGM destinati alla coltivazione, quello
di fornire informazioni adeguate in merito alla localizzazione delle
coltivazioni.
4. L'autorita' nazionale competente adotta le misure necessarie
a garantire l'accesso del pubblico all'autorizzazione di cui agli
articoli 18, comma 1 e 20, comma 6, e alle decisioni della Commissione
europea di cui agli articoli 18, comma 3 e 20, comma 7, nonche'
ai documenti equipollenti rilasciati dalle autorita' competenti
degli altri Stati membri.
Art. 22.
Monitoraggio e ricerca
1. Dopo l'immissione sul mercato di un OGM, il notificante
provvede affinche' il monitoraggio e la relativa relazione siano
effettuati alle condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione.
Per i provvedimenti di autorizzazione rilasciati dall'autorita'
nazionale competente, le relazioni concernenti il monitoraggio sono
trasmesse alla stessa ed inviate in copia, a cura del notificante,
alla Commissione europea e alle autorita' competenti degli altri
Stati membri.
2. L'autorita' nazionale competente, sentita la Commissione di cui
all'articolo 6, adegua, ove opportuno, il piano di monitoraggio
sulla base dei risultati delle relazioni di cui al comma 1, tenuto
conto delle nuove informazioni di cui all'articolo 23.
3. I risultati del monitoraggio sono resi pubblici in modo da garantirne
la trasparenza.
4. I Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, della
salute, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca assicurano la realizzazione di attivita' di ricerca
sistematica ed indipendente sui rischi potenziali inerenti l'emissione
deliberata nell'ambiente e l'immissione sul mercato di OGM, garantendo
ai ricercatori libero accesso a tutto il materiale pertinente, salvo
quanto disposto dall'articolo 27.
Art. 23.
Gestione delle nuove informazioni
1. Il notificante, qualora acquisisca nuove informazioni in
merito ai rischi di un OGM, e' tenuto a:
a) adottare immediatamente tutte le misure necessarie al fine di
tutelare la salute umana, animale e l'ambiente;
b) comunicare le predette informazioni e le misure adottate all'autorita'
nazionale competente che ne da' informazione alle regioni e province
autonome.
2. Tutte le nuove informazioni in merito ai rischi di un OGM, comunque
acquisite dall'autorita' nazionale competente, sono considerate
ai fini della elaborazione della relazione di valutazione di cui
agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4. I termini di cui all'articolo
17, comma 2, se del caso, possono essere estesi per un periodo non
superiore a trenta giorni, informandone la Commissione europea e
il notificante.
3. Qualora la relazione di cui al comma 2 sia gia' stata trasmessa
alla Commissione europea e il provvedimento di autorizzazione non
ancora concesso, l'autorita' nazionale competente trasmette
immediatamente le informazioni di cui al comma 2 alla Commissione
europea medesima, alle autorita' competenti degli altri Stati membri
e, se del caso, al notificante e, contestualmente, puo' stabilire
di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, ai fini
del ripristino dei tempi previsti per il rilascio del provvedimento
di autorizzazione.
4. Qualora dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul
mercato di un OGM, l'autorita' nazionale competente venga a conoscenza
delle informazioni di cui al comma 2, sentiti la Commissione di
cui all'articolo 6 ed i Ministri della salute e delle politiche
agricole e forestali, le trasmette immediatamente alla Commissione
europea unitamente ad una relazione di valutazione integrativa comprendente,
se del caso, una proposta di modifica delle condizioni imposte nel
provvedimento di autorizzazione ovvero una proposta di revoca dell'autorizzazione
stessa.
5. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui la Commissione europea
ha trasmesso alle autorita' competenti degli Stati membri la documentazione
di cui al comma 4, se non vengono sollevate obiezioni motivate da
parte dell'autorita' competente di altro Stato membro o della Commissione
europea, l'autorita' nazionale competente modifica l'autorizzazione
originaria sulla base della proposta di cui al comma 4, ne trasmette
immediatamente copia al notificante e ne da' notizia alle autorita'
competenti degli altri Stati membri e alla Commissione europea nei
successivi trenta giorni.
6. Nei casi in cui le autorita' competenti di un altro Stato membro
o la Commissione europea sollevano obiezioni motivate, entro sessanta
giorni dalla trasmissione da parte della Commissione europea alle
autorita' competenti degli altri Stati membri della documentazione
integrativa di cui al comma 4, e non viene raggiunto un accordo
entro settantacinque giorni dalla suddetta data di trasmissione,
l'autorita' nazionale competente assume le proprie determinazioni
in merito alla proposta di modifica del provvedimento di autorizzazione
originario in conformita' alla decisione adottata dalla Commissione
europea a norma dell'articolo 18 della direttiva 2001/18/CE. Nel
caso
in cui e' raggiunto l'accordo entro il termine di settantacinque
giorni, l'autorita' nazionale competente provvede sulla notifica
in conformita' all'accordo raggiunto. L'autorita' nazionale competente
trasmette per iscritto al notificante la decisione definitiva e
ne informa le autorita' competenti degli altri Stati membri e la
Commissione europea nei successivi trenta giorni.
7. I termini di cui ai commi 5 e 6 sono sospesi per il tempo necessario
all'autorita' nazionale competente per acquisire eventuali ulteriori
informazioni dal notificante.
Nota all'art. 23:
- Per la direttiva 2001/18/CE vedi note alle premesse.
Art. 24.
Etichettatura
1. Gli organi di vigilanza di cui all'articolo 32 verificano
che, in tutte le fasi dell'immissione sul mercato, l'etichettatura
e l'imballaggio degli OGM immessi sul mercato siano conformi alle
specifiche indicate nelle relative autorizzazioni.
2. Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce
non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati puo'
essere fissata, in conformita' alla normativa comunitaria, una soglia
minima al di sotto della quale tali prodotti non devono essere etichettati
a norma del comma 1, fatta salva la disciplina in materia di sementi.
In ogni caso, la prova della non intenzionalita' e dell'inevitabilita'
tecnica di tale presenza deve essere dimostrata dal produttore.
Art. 25.
Clausola di salvaguardia
1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole
e forestali, per quanto di rispettiva competenza, possono, con provvedimento
d'urgenza, limitare o vietare temporaneamente l'immissione sul mercato,
l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, come tale
o contenuto in un prodotto, qualora, dopo la data di autorizzazione,
sulla base di nuove o ulteriori informazioni che riguardano la valutazione
dei rischi ambientali o a seguito di una nuova valutazione delle
informazioni esistenti basata su nuove o supplementari conoscenze
scientifiche, hanno fondati motivi di ritenere che detto OGM possa
costituire un rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente.
Il provvedimento puo' indicare le misure ritenute necessarie per
ridurre al minimo il rischio ipotizzato ed e' immediatamente comunicato
dai Ministeri della salute e delle politiche agricole all'autorita'
nazionale competente.
2. L'autorita' nazionale competente da' immediata comunicazione
alla Commissione europea e alle autorita' competenti degli altri
Stati membri dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, fornendo
le relative motivazioni basate su una nuova valutazione dei rischi
e indicando se e come le condizioni poste dall'autorizzazione devono
essere modificate o l'autorizzazione stessa deve essere revocata.
Dei predetti provvedimenti l'autorita' nazionale competente da'
idonea informazione al pubblico.
Art. 26.
Informazione pubblica
1. Fatto salvo l'articolo 27, l'autorita' nazionale competente
mette a disposizione del pubblico, non appena ne entra in possesso,
e secondo le modalita' indicate nell'allegato VIII, le relazioni
di valutazione di cui agli articoli 17, comma 2, e 20, comma 4,
nonche' quelle elaborate dalle autorita' competenti degli altri
Stati membri e trasmesse dalla Commissione dell'Unione europea.
2. Per tutti gli OGM sono messi a disposizione del pubblico:
a) una sintesi del fascicolo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera
i), o la sintesi del fascicolo trasmesso dalla Commissione europea;
b) le relazioni di valutazione di cui al comma 1;
c) i pareri dei comitati scientifici consultati;
d) i risultati del monitoraggio di cui all'articolo 22;
e) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 4;
f) i provvedimenti di cui all'articolo 18, commi 1 e 3, e all'articolo
20, commi 6 e 7, ovvero i documenti equipollenti rilasciati dalle
autorita' competenti degli altri Stati membri;
g) l'elenco aggiornato annualmente degli organismi geneticamente
modificati di cui all'articolo 14, comma 4;
h) ogni nuova informazione disponibile di cui all'articolo 23;
i) i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 25;
Titolo IV
Disposizioni finali
Art. 27.
Riservatezza
1. I dati e le informazioni, comunque acquisiti dall'autorita'
nazionale competente, relativi alle notifiche, possono essere utilizzati
solo per gli scopi per i quali sono forniti. Fatto salvo il disposto
del comma 4, chiunque, per motivi di ufficio, abbia accesso agli
atti di notifica o a quelli ad essa inerenti, e' tenuto a non divulgare
le informazioni di cui viene a conoscenza.
2. Il notificante puo' comunicare per iscritto all'autorita' nazionale
competente, fornendo giustificazioni verificabili, le informazioni
contenute nella notifica per le quali richiede la riservatezza,
in quanto la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la sua posizione
concorrenziale.
3. L'autorita' nazionale competente accoglie le richieste di cui
al comma 2 ovvero, previa consultazione del notificante, stabilisce
quali informazioni tenere riservate, dandogliene comunicazione.
4. In nessun caso sono considerate riservate le seguenti informazioni,
se presentate a norma degli articoli 8, 9, 10, 11, 16, 20, 22, 23
e 25:
a) descrizione generale del o degli OGM;
b) nome e indirizzo del notificante;
c) scopo dell'emissione;
d) localita' dell'emissione;
e) usi previsti;
f) metodi e piani di monitoraggio del o degli OGM;
g) piani per gli interventi di emergenza;
h) valutazione del rischio ambientale.
5. La riservatezza delle informazioni fornite permane anche in caso
di ritiro della notifica da parte del notificante per qualsiasi
motivo.
6. Le informazioni riservate ai sensi del comma 3, possono essere
comunicate solo alla Commissione europea nonche', in caso di procedure
amministrative o giudiziarie, alle pubbliche autorita' che ne fanno
richiesta e che sono responsabili dei relativi procedimenti, segnalandone
il carattere di riservatezza.
Art. 28.
Etichettatura degli OGM, diversi dai microrganismi geneticamente
modificati, destinati ad impieghi in ambiente confinato
1. Agli OGM da utilizzare per le operazioni di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), punto 2, si applicano i pertinenti requisiti
in materia di etichettatura di cui all'allegato IV.
Art.
29.
Adeguamento degli allegati al progresso tecnico
1. Gli allegati al presente decreto sono modificati, in conformita'
alle variazioni apportate in sede comunitaria, con apposito regolamento
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa comunicazione ai Ministri della salute e delle politiche
agricole e forestali e delle attivita' produttive; ogni qualvolta
la nuova direttiva prevede poteri discrezionali per il proprio recepimento,
il regolamento e' adottato di concerto con i Ministri della salute,
delle politiche agricole e forestali e delle attivita' produttive,
a seconda dei rispettivi ambiti di competenza.
Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione".
Art. 30.
Pubblici registri
1. Presso l'autorita' nazionale competente e' istituito, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un pubblico
registro informatico dove sono annotate le localizzazioni degli
OGM emessi in virtu' del Titolo II. Sono, altresi', istituiti presso
le regioni e le province autonome registri informatici su cui sono
annotate le localizzazioni degli OGM coltivati in virtu' del Titolo
III, per consentire, in particolare, il controllo del monitoraggio
degli eventuali effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'articolo
21, comma 3, lettera g), e dell'articolo 22, comma 1. Le informazioni
annotate su tali registri sono immediatamente rese pubbliche e l'accesso
ai registri deve essere facilmente garantito al pubblico.
2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e province autonome
competenti per territorio, entro quindici giorni dalla messa in
coltura, la localizzazione delle coltivazioni e conserva per dieci
anni le informazioni relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.
Art. 31.
Informazione alla Commissione europea
1. Ogni tre anni l'autorita' nazionale competente invia alla
Commissione europea, una relazione sulle misure adottate per l'attuazione
del presente decreto. Tale relazione include una illustrazione circostanziata
delle esperienze acquisite in materia di OGM immessi sul mercato.
Art. 32.
Attivita' di vigilanza
1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, l'attivita' di vigilanza
sull'applicazione del presente decreto e' esercitata dall'autorita'
nazionale competente, dalle regioni e province autonome e dagli
enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sulla base di un
piano generale, da adottarsi con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della
salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la conferenza
unificata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Detto piano definisce, in particolare, il numero minimo di ispezioni
da effettuare, le forme di coordinamento tra le amministrazioni
competenti, nonche' i criteri e le modalita' per l'aggiornamento
del piano stesso, da effettuarsi con cadenza annuale.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza le amministrazioni
di cui al comma 1 si avvalgono di ispettori iscritti in apposito
registro nazionale, designati dalle amministrazioni di appartenenza
fra personale con adeguato profilo tecnico-scientifico e nominati
con provvedimento dell'autorita' nazionale competente. Detti ispettori
nell'esercizio dell'attivita' di vigilanza svolgono funzioni di
polizia giudiziaria e sono tenuti agli obblighi di riservatezza
di cui all'articolo 27.
3. L'attivita' di vigilanza e' svolta su incarico delle amministrazioni
di cui al comma 1 e, nel caso di incarico da parte dell'autorita'
nazionale competente, sentita la Commissione cui all'articolo 6.
Art. 33.
Spese
1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli di cui
all'articolo 32, nonche' quelle relative al funzionamento della
Commissione di cui all'articolo 6 e all'espletamento dell'istruttoria
per la verifica delle notifiche di cui agli articoli 5, comma 2,
9, 10, 11, 16, 20, 21 e 23 sono a carico del notificante.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabilite le tariffe, determinate sulla base del costo
effettivo del servizio reso, nonche' le modalita' per il loro versamento.
Le tariffe di cui al presente comma sono aggiornate ogni tre anni.
3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo
di cui all'articolo 32 sono calcolate in base alle disposizioni
sulla indennita' di missione e sul rimborso delle spese di viaggio
previste per il personale statale.
4. I notificanti provvedono al versamento degli importi corrispondenti
alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione ad apposita unita' previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero e della tutela del
territorio per il finanziamento delle attivita' di cui agli articoli
5, comma 2, 6, 9, 10, 11, 16, 20, 21, 23 e 32.
5. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con propri
decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
6. Con disposizioni regionali sono determinate, sulla base del costo
del servizio, le tariffe corrispondenti relative alle attivita'
di competenza e le modalita' di versamento delle stesse tariffe.
Art. 34.
Sanzioni relative al Titolo II
1. Chiunque effettua un'emissione deliberata di un OGM per
scopi diversi dall'immissione sul mercato senza averne dato preventiva
notifica all'autorita' nazionale competente e' punito con l'arresto
da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
2. Se l'emissione e' effettuata dopo la notifica, ma prima del rilascio
del provvedimento di autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione
sia stata rifiutata o revocata ovvero in violazione dei provvedimenti
che dispongono la sospensione o l'interruzione definitiva dell'emissione
o prescrivono modifiche alle modalita' dell'emissione, si applica
l'arresto da sei mesi a due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano per ogni successiva
emissione dello stesso OGM nell'ipotesi prevista dall'articolo 8,
comma 5.
4. Chiunque effettua una emissione deliberata di un OGM per scopi
diversi dall'immissione sul mercato senza osservare le prescrizioni
stabilite nel provvedimento di autorizzazione e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.
5. Chiunque, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 1, non comunica
immediatamente all'autorita' nazionale competente le informazioni
prescritte ovvero non adotta, nello stesso tempo, le misure necessarie
per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente ivi previste,
e' punito, nel primo caso, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 7.800 ad euro 46.500, nel secondo, con l'arresto sino a
due anni o l'ammenda sino ad euro 51.700.
6. Chiunque, all'esito di ciascuna emissione e, successivamente,
alle scadenze fissate nell'autorizzazione, non invia all'autorita'
nazionale competente la relazione conclusiva sull'emissione di cui
all'articolo 13, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.
7. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'articolo 12, comma 6, non
appone adeguati cartelli di segnalazione che indicano chiaramente
la presenza di OGM, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 4.000 ad euro 10.000.
Art. 35.
Sanzioni relative al Titolo III
1. Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto
alla preventiva notifica all'autorita' nazionale competente o all'autorita'
competente di altro Stato membro della Comunita' europea nel quale
l'immissione sul mercato comunitario e' avvenuta per la prima volta,
e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino
ad euro 51.700.
2. Se l'immissione sul mercato avviene dopo la notifica, ma prima
del rilascio dell'autorizzazione ovvero dopo che l'autorizzazione
sia stata rifiutata o revocata, si applica l'arresto sino a due
anni o l'ammenda sino ad euro 51.700.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nella
fattispecie di cui all'articolo 16, comma 7.
4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato dall'autorita' nazionale
competente o dall'autorita' competente di altro Stato membro della
Comunita' europea all'immissione sul mercato di un OGM senza aver
provveduto, nei termini previsti, alla notifica per il rinnovo del
provvedimento di autorizzazione, continua, dopo la scadenza di quest'ultimo,
ad immettere sul mercato l'OGM, ovvero, continua a immettere sul
mercato l'OGM dopo che il rinnovo del provvedimento di autorizzazione
sia stato rifiutato o revocato, e' punito, nel primo caso, con le
pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al
comma 2.
5. Chiunque effettua l'immissione sul mercato di un OGM, senza osservare
le prescrizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione o
nel provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione rilasciati dall'autorita'
competente nazionale o dalla autorita' competente di altro Stato
membro della Comunita' europea, ivi comprese quelle sull'etichettatura
e sull'imballaggio, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 7.800 ad euro 46.500.
6. Chiunque, dopo la notifica all'autorita' nazionale competente
o dopo avere ottenuto dalla stessa o dalla autorita' competente
di altro Stato membro della Comunita' europea l'autorizzazione all'immissione
sul mercato di un OGM disponendo di nuove informazioni sui rischi
dell'OGM per la salute umana, animale e per l'ambiente, non adotta
immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la salute
umana, animale e l'ambiente o non comunica all'autorita' nazionale
competente le informazioni predette e le misure adottate e' punito,
nel primo caso, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino
ad euro 51.700, nel secondo, con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 7.800 ad euro 46.500.
7. Gli utenti di un OGM immesso sul mercato a seguito del provvedimento
di autorizzazione o del rinnovo dello stesso rilasciati dall'autorita'
nazionale competente o dall'autorita' competente di altro Stato
membro della Comunita' europea, che non rispettano le condizioni
specifiche di impiego o le relative restrizioni in ordine agli ambienti
ed alle aree geografiche, previste nel provvedimento di autorizzazione
o di rinnovo dell'autorizzazione, sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1.100 ad euro 6.200.
8. Chiunque, dopo l'immissione sul mercato di un OGM, non effettua
il monitoraggio e la relativa relazione alle condizioni indicate
nel provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'autorita' nazionale
competente o dalla autorita' competente di altro Stato membro della
Comunita' europea ovvero non invia all'autorita' nazionale competente
la relazione concernente il monitoraggio, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro 25.900.
9. Chiunque non osserva i provvedimenti, adottati ai sensi dell'articolo
25, che limitano o vietano temporaneamente l'immissione sul mercato,
l'uso o la vendita sul territorio nazionale di un OGM, e' punito
con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'articolo 30, comma 2, non
comunica alle regioni e alle province autonome competenti per territorio,
entro quindici giorni dalla messa in coltura, la localizzazione
delle coltivazioni degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni
relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle coltivazioni,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000
a euro 12.000.
Art. 36.
Sanzioni per danni provocati alla salute umana e all'ambiente, bonifica
e ripristino ambientale e risarcimento del danno ambientale
1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 34 e
35 e sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato, chi,
nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente di un
OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM, cagiona pericolo
per la salute pubblica ovvero pericolo di degradazione rilevante
e persistente delle risorse naturali biotiche o abiotiche e' punito
con l'arresto sino a tre anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o commissivo,
in violazione delle disposizioni del presente decreto, provoca un
danno alle acque, al suolo, al sottosuolo od alle altre risorse
ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di
inquinamento ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli
interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale
delle aree inquinate: e degli impianti dai quali e' derivato il
danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo
il procedimento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22.
3. Ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349,
e' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno
non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale di cui
al comma 2.
4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa quantificazione
del danno di cui al comma 3, lo stesso si presume, salvo prova contraria,
di ammontare non inferiore alla somma corrispondente alla sanzione
pecuniaria amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto
applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena detentiva,
solo al fine della quantificazione del danno di cui al presente
comma, il ragguaglio fra la stessa e la pena pecuniaria ha luogo
calcolando duecentosei euro per un giorno di pena detentiva.
5. In caso di condanna penale o di emanazione del provvedimento
di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, la cancelleria
del giudice che ha emanato il provvedimento trasmette copia dello
stesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo
11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'articolo 22 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno prontamente notizia dell'avvenuta
erogazione delle sanzioni amministrative al Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.
6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al comma 2 e'
punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da euro
2.600 ad euro 25.900.
Note all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, recante: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio":
"Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati).
- 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita',
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilita' della contaminazione dei suoli, delle
acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed
il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonche' per la redazione
dei progetti di bonifica;
c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere
che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti
di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i
rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26
maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli
impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente
attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie
di rilevazione piu' avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto
dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento
dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto
a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza,
di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli
impianti dai quali deriva il pericolo di
inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia
ed alla regione territorialmente competenti, nonche' agli organi
di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla
lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia
ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di
messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento
o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il
rischio sanitario ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere
presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle
aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento
sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune,
che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi
del comma 2, nonche' alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione
del progetto medesimo e ne da' comunicazione alla regione. L'autorizzazione
indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato,
ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione
per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto
di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in
sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di piu' comuni
il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla
regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto
di bonifica la regione puo' richiedere al comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni
al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici
in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilita' di contaminazione
che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle
migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione
di cui al comma 4 puo' prescrivere l'adozione di misure di sicurezza
volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da
attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonche' limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo
dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici
vigenti, ovvero particolari modalita' per l'utilizzo dell'area medesima.
Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti
urbanistici e dei piani territoriali.
6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere
assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento,
da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento
delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici
connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o
occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano
le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica,
comporta dichiarazione di pubblica utilita', di urgenza e di indifferibilita'
dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni,
le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e
gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione
e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione
del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui
al comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione
rilasciata dalla provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili,
gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente
competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale
anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per
i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale nonche' la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza
costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2
e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della
legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed
il ripristino ambientale delle aree inquinate nonche' per la realizzazione
delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice
civile. Detto privilegio si puo' esercitare anche in pregiudizio
dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese
sono altresi' assistite da privilegio generale mobiliare.
11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro,
l'autorita' giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al
sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica
e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore
propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della
situazione ambientale.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione
d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area
comporti l'applicazione dei limiti di accettabilita' di contaminazione
piu' restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai
necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto
che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento
dell'avvenuta bonifica e' effettuato dalla provincia ai sensi del
comma 8.
13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo
possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.
13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente
dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti
inquinati nonche' dalla natura degli inquinamenti.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale
sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi
e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto
del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e della sanita', d'intesa con la
regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli
effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento
e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la
pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da
realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1
ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla
produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati
di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'universita'
e della ricerca scientifica e tcnologica e con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni
ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese,
cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano
accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo
di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica,
rispettivamente, la lista di priorita' nazionale e regionale dei
siti contaminati da bonificare".
- L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante:
"Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale", cosi' recita:
"Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di
disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge
che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo,
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore
del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1, la giurisdizione
appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti,
di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata
in sede penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti territoriali
sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al
fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti
legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali
dei quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente
legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere
in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione
del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque
conto della gravita' della colpa individuale, del costo necessario
per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in
conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde
nei limiti della piu' propria responsabilita' individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile,
il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti
dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore
dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi
comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell'ambito di
apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche in via di
anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa
in sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le
quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale
delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno
ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma
nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
di cui all'art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure
per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione".
- L'art. 444 del codice di procedura penale, cosi' recita:
"Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato
e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione,
nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva
o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una
pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita
fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena
pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti
per i delitti di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'art. 99,
quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni
soli o congiunti a pena pecuniaria.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la
richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento
a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene
corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e
la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche'
congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione
enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti.
Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla
relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute
dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione
totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'art. 75,
comma 3.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia,
alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo
caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non
puo' essere concessa, rigetta la richiesta".
- Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, reca: "Disposizioni
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole",
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1999, n.
124, s.o.
- L'art. 56, comma 1, del sopracitato decreto legislativo, come
modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n.
258, cosi' recita:
"Art. 56 (Competenza e giurisdizione). - 1. In materia di accertamento
degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie provvede, salvo diversa disposizione delle regioni o
delle province autonome, la regione o la provincia autonoma nel
cui territorio e' stata commessa la violazione, a eccezione delle
sanzioni previste dall'art. 54, commi 8 e 9, per le quali e' competente
il comune, salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche
autorita'.
1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti
in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
e del relativo danno ambientale concorre il Corpo forestale dello
Stato, in qualita' di Forza di polizia specializzata in materia
ambientale.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative
di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui
all'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla entrata in vigore del
presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare
decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone
la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini
dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art.
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689".
Art. 37.
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente decreto non possono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 38.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di OGM rilasciati
a norma del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, prima dell'entrata
in vigore del presente decreto, ove non rinnovate ai sensi dell'articolo
20, si intendono scadute alla data del 17 ottobre 2006.
2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 33, comma 2,
si applicano le tariffe in materia di OGM adottate in attuazione
del citato decreto legislativo n. 92 del 1993.
3. E' abrogato il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 luglio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Sirchia, Ministro della salute
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marzano, Ministro delle attivita' produttive
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Nota all'art. 38:
- Per il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, vedi note alle
premesse.
ALLEGATO I A (articolo 3, comma 1, lettera b) )
TECNICHE DI MODIFICAZIONE GENETICA
PARTE 1
Le tecniche di modificazione genetica di cui all'art. 3, comma 1,
lettera b), punto 1, comprendono, tra l'altro:
1)
tecniche di ricombinazione dell'acido nucleico che comportano
la formazione di nuove combinazioni di materiale genetico mediante
inserimento in un virus, in un plasmide batterico o in qualsiasi
altro vettore, di molecole di acido nucleico prodotte con qualsiasi
mezzo all'esterno di un organismo, nonché la loro incorporazione
in un organismo ospite nel quale non compaiono per natura, ma
nel quale possono replicarsi in maniera continua;
2) tecniche che comportano l'introduzione diretta in un organismo
di materiale ereditabile preparato al suo esterno, tra cui la
microiniezione, la macroiniezione e il microincapsulamento;
3) fusione cellulare, inclusa la fusione di protoplasmi, o tecniche
di ibridazione per la costruzione di cellule vive, che presentano
nuove combinazioni di materiale genetico ereditabile, mediante
fusione di due o più cellule, utilizzando metodi non naturali.
PARTE
2
Tecniche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), punto 2, che
non si ritiene producano modificazioni genetiche, a condizione che
nn comportino l'impiego di molecole di acido nucleico ricombinate
o di organismi geneticamente modificati prodotti con tecniche o
metodi diversi da quelli esclusi dall'allegato I B:
1)
fecondazione in vitro;
2) processi naturali, quali la coniugazione, la traduzione e la
trasformazione;
3) induzione della poliploidia.
ALLEGATO I B (articolo 4, comma 1)
TECNICHE DI MODIFICAZIONE GENETICA
Le tecniche o i metodi di modificazione genetica che implicano
l'esclusione degli organismi dal campo di applicazione del presente
decreto, a condizione che non comportino l'impiego di molecole di
acido nucleico ricombinate o di organismi geneticamente modificati
diversi da quelli prodotti mediante una o più tecniche oppure uno
o più metodi elencati qui di seguito, sono:
1)
la mutagenesi;
2) la fusione cellulare, inclusa la fusione di protoplasmi, di
cellule vegetali di organismi che possono scambiare materiale
genetico anche con metodi di riproduzione tradizionali.
ALLEGATO II (articoli 5, 8, 11 e 16)
PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AMBIENTALE
Il presente allegato descrive, in linea generale, l'obiettivo da
raggiungere, gli elementi da considerare, nonché i principi e le
metodologie generali da seguire per effettuare la valutazione del
rischio ambientale di cui agli articoli 5, 8, 11 e 16, secondo le
note orientative di cui alla Decisione 2002/623/CE della Commissione
de 24 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee del 30 luglio 2002, n. L. 200.
Per assicurare un'interpretazione univoca dei termini "diretti,
indiretti, immediati e differiti" al momento dell'attuazione del
presente allegato, e fatti salvi ulteriori orientamenti in proposito,
in particolare per quanto riguarda la misura in cui si deve o si
può tener conto degli effetti indiretti, tali termini sono descritti
come segue:
1)
"effetti diretti": effetti primari sulla salute umana, animale
e sull'ambiente attribuiti all'OGM e non dovuti ad una serie casuale
di eventi;
2) "effetti indiretti": effetti sulla salute umana, animale e
sull'ambiente dovuti ad una serie casuale di eventi attraverso
meccanismi quali le interazioni con altri organismi, il trasferimento
di materiale genetico o variazioni nell'uso o nelle modalità di
trattamento. Le osservazioni degli effetti indiretti possono verosimilmente
avvenire in tempi successivi;
3) "effetti immediati": effetti sulla salute umana, animale e
sull'ambiente osservati durante il periodo di emissione dell'OGM.
Gli effetti immediati possono essere diretti o indiretti;
4) "effetti differiti": effetti sulla salute umana, animale e
sull'ambiente che possono non essere osservati durante il periodo
di emissione dell'OGM, ma che possono risultare come effetti diretti
o indiretti in una fase successiva o al termine dell'emissione.
La
valutazione del rischio ambientale deve includere, quale principio
generale, la necessità di effettuare un'analisi degli "effetti cumulativi
a lungo termine" correlati all'emissione e all'immissione sul mercato.
Per "effetti cumulativi a lungo termine" si intendono tutti gli
effetti che l'emissione deliberata e l'immissione sul mercato autorizzate
producono, cumulativamente, sulla salute umana, animale e sull'ambiente,
inclusi quelli sulla flora e sulla fauna, sulla fertilità del suolo,
sulla capacità del suolo di degradare materiale organico, sulla
filiera degli alimenti e dei mangimi, sulla diversità biologica
e sui problemi relativi alla resistenza agli antibiotici.
A) Obiettivo
L'obiettivo di una valutazione del rischio ambientale è, caso
per caso, quello di individuare e valutare gli effetti potenzialmente
negativi dell'OGM, sia diretti che indiretti, immediati o differiti,
sulla salute umana, animale e sull'ambiente, provocati dall'emissione
deliberata o dall'immissione sul mercato di OGM. La valutazione
del rischio ambientale deve essere effettuata al fine di determinare
se è necessario avviare un processo di gestione del rischio e, in
caso affermativo, individuarne i metodi più appropriati.
B) Principi generali
In accordo con il principio di precauzione, per effettuare la
valutazione del rischio ambientale è necessario rispettare i seguenti
principi generali:
1)
le caratteristiche accertate dell'OGM ed il suo impiego, che hanno
la capacità potenziale di causare effetti negativi devono essere
confrontati con quelli propri dell'organismo non modificato da
cui l'OGM è stato ricavato e col suo impiego in situazioni corrispondenti;
2) la valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata
in maniera scientificamente valida e trasparente, sulla base dei
dati scientifici e tecnici disponibili;
3) la valutazione del rischio ambientale deve essere effettuata
caso per caso, ovvero le informazioni richieste possono variare
a seconda del tipo di OGM considerato. Dell'uso previsto e dell'ambiente
cui esso è potenzialmente destinato, tenendo conto, tra l'altro,
degli OGM già presenti nell'ambiente;
4) qualora si rendano disponibili nuove informazioni sull'OGM
e sui suoi effetti sulla salute umana, animale e sull'ambiente,
può essere necessario riconsiderare la valutazione del rischio
ambientale al fine di :
a)
determinare se il rischio è cambiato;
b) determinare se è necessario modificare di conseguenza la
gestione del rischio.
C)
Metodologia
1) Caratteristiche dell'OGM e delle emissioni
A seconda dei casi, la valutazione del rischio ambientale deve
tener conto degli elementi di dettaglio, tecnici e scientifici,
relativi alle caratteristiche:
a)
dell'organismo o degli organismi riceventi progenitori;
b) delle modificazioni genetiche, sia nel caso di inclusione che
di delezione di materiale genetico , e delle informazioni relative
al vettore e al donatore;
c) dell'OGM;
f) dell'emissione o dell'uso previsti, inclusa la loro portata;
g) dell'ambiente cui esso è potenzialmente destinato;
h) dell'interazione tra tutti questi elementi.
Per
effettuare le valutazioni del rischio possono risultare utili anche
informazioni tratte da emissioni di organismi simili e organismi
con tratti analoghi, nonché alle loro interazioni con ambienti affini.
2) Fasi della valutazione del rischio ambientale
Nell'elaborare le conclusioni relative alla valutazione del
rischio di cui agli articoli 5, 8, 11 e 16 devono essere considerati
i seguenti aspetti:
a)
identificazione delle caratteristiche che possono causare gli
effetti negativi.
Devono essere identificate tutte le caratteristiche dell'OGM connesse
alla modificazione genetica che possono provocare effetti negativi
sulla salute umana, animale e sull'ambiente. Il confronto delle
caratteristiche di uno o più OGM con quelle dell'organismo non
modificato, in condizioni comparabili di emissioni o uso, aiuterà
ad identificare i potenziali effetti negativi specificamente prodotti
dalla modificazione genetica. Non bisogna trascurare un potenziale
effetto negativo anche se ritenuto improbabile.
1.
I potenziali effetti negativi dell'OGM variano caso per caso
e possono comprendere:
1.1
affezioni per gli esseri umani, inclusi gli effetti tossici
o allergenici; si confrontino, ad esempio, i punti B.1.m e
B.3.b.9 dell'allegato III A ed il punto B.7 dell'allegato
III B;
1.2 malattie per animali o piante, inclusi gli effetti
tossici e, se del caso, gli effetti anallergici; si confrontino,
ad esempio, i punti B.1.m. e B.3.b.9 dell'allegato III A ed
i punti B.7 e D.8 dell'allegato III B;
1.3 effetti sulla dinamica delle popolazioni delle
specie all'interno dell'ambiente cui essi sono destinati e
sulla diversità genetica di ciascuna di tali popolazioni;
si confrontino, ad esempio, i punti D.2.h, i ed n allegato
III A;
1.4 alterazioni della sensibilità agli agenti patogeni
tali da facilitare la diffusione di malattie infettive e creare
nuovi organismi ospiti o vettori;
1.5 ripercussioni negative sui trattamenti profilattici
o terapeutici, medici, veterinari o fitosanitari, per esempio
a causa del trasferimento di geni che conferiscono resistenza
agli antibiotici utilizzati in medicina umana e veterinaria;
si confrontino, ad esempio, i punti B.1.m.5 e B.3.b.9.4 dell'allegato
III A;
1.6 effetti di tipo biogenochimico, ovvero cicli biogenochimici,
in particolare sui cicli del carbonio e dell'azoto derivanti
da modificazioni nella decomposizione di materia organica
nel suolo; si confrontino, ad esempio, i punti B.1.m.6 e D.2.q
dell'allegato III A ed il punto D.11 dell'allegato III B.
2.
Effetti negativi possono essere provocati, direttamente o indirettamente,
da meccanismi quali:
2.1
la dispersione di OGM nell'ambiente;
2.2 trasferimento dell'inserto genetico ad organismi
diversi o allo stesso tipo di organismo, geneticamente o non
geneticamente modificato;
2.3 instabilità fenotipica e genetica;
2.4 interazioni con altri organismi;
2.5 cambiamenti dei modi di impiego, comprese, ove
applicabile, le pratiche agricole.
b)
Valutazione delle potenziali conseguenze di ogni eventuale
affetto negativo, qualora esso si verifichi.
Deve essere valutata l'entità delle conseguenze di ogni potenziale
effetto negativo. Tale valutazione deve partire dal presupposto
che tale effetto negativo si possa verificare. L'entità delle
conseguenze può variare in funzione dell'ambiente in cui si intende
emettere l'OGM e delle modalità di emissione.
c) Valutazione della possibilità del verificarsi di ogni
potenziale effetto negativo identificato.
Un importante fattore per valutare la possibilità o la probabilità
che si verifichi un effetto negativo è rappresentato dalle caratteristiche
dell'ambiente in cui si intende emettere l'OG e dalle modalità
dell'emissione.
d) Stima del rischio collegato a ciascuna caratteristica
identificata dell'OGM.
Per quanto si rende possibile, sulla base delle conoscenze scientifiche
disponibili, occorre procedere ad una stima del rischio per la
salute umana, animale o per l'ambiente per ogni caratteristica
dell'OGM individuata come causa potenziale di effetti negativi.
Tale stima deve essere effettuata combinando le probabilità che
l'effetto negativo si verifichi e l'entità delle possibili conseguenze.
e) Applicazione di strategie di gestione dei rischi derivanti
dall'emissione deliberata nell'ambiente o dalla immissione sul
mercato di OGM.
La valutazione del rischio può identificare rischi che necessitano
di essere gestiti nonché la modalità per gestirli nel modo migliore;
deve inoltre essere definita una strategia di gestione del rischio.
f) Determinazione del rischio complessivo del'OGM.
Occorre procedere alla valutazione del rischio complessivo dell'OGM
tenendo conto delle strategie di gestione dle rischio proposte.
D)
Conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell'emissione o dell'immissione
sul mercato dell'OGM
In base ad una valutazione del rischio ambientale effettuata tenendo
conto dei principi e della metodologia di cui alle parti B e C di
questo allegato, nelle notifiche devono essere inserite, come appropriate,
le informazioni previste nei successivi punti 1 e 2 .
Queste informazioni hanno lo scopo di contribuire all'elaborazione
di conclusioni sul potenziale impatto ambientale dell'emissione
o dell'immissione sul mercato dell'OGM:
1) OGM diversi dalle piante superiori:
a)
probabilità che l'OGM divenga persistente e invasivo in habitat
naturali alle condizioni della o delle emissioni proposte;
b) ogni vantaggio o svantaggio selettivo conferito all'OGM
e probabilità che quest'ultimo venga realizzato alle condizioni
della o delle emissioni proposte;
c) potenziale di trasferimento del gene ad altre specie
alle condizioni dell'emissione proposta dell'OGM e ogni vantaggio
o svantaggio selettivo conferito a tali specie;
d) impatto ambientale immediato e/o differito delle interazioni
dirette o indirette tra OGM e organismi bersaglio, se del caso;
e) impatto ambientale immediato e/o differito delle interazioni
dirette e indirette tra OGM e organismi non bersaglio, compreso
l'impatto sui livelli di popolazione di competitori, ospiti, simbionti,
predatori, parassiti e patogeni;
f) possibili effetti immediati e/o differiti sulla salute
umana risultanti da potenziali interazioni dirette e indirette
fra OGM e persone che li utilizzano o che vengono in contatto
con essi o che siano nelle vicinanze dei siti di emissione dell'OGM;
g) possibili effetti immediati e/o differiti sulla salute
degli animali e conseguenze per la catena alimentare risultante
dal consumo dell'OGM e di ogni prodotto da esso derivato de destinato
ad essere impiegato come alimento per animali;
h) possibili effetti immediati e/o differiti su processi
biogeochimici risultanti da potenziali interazioni dirette e indirette
fra l'OGM e organismi bersaglio e non bersaglio nelle vicinanze
dei siti di emissione dell'OGM;
i) possibili impatti ambientali immediati e/o differiti,
diretti e indiretti delle tecniche specifiche impiegate per la
gestione dell'OGM se diverse da quelle impiegate per non OGM
2)
Piante superiori geneticamente modificate PSGM:
a)
probabilità che la PSGM diventi più persistente delle piante ospiti
o parentali in habitat agricoli oppure più invasiva in habitat
naturali;
b) ogni vantaggio o svantaggio selettivo conferito alla
PSGM;
c) potenzialità del trasferimento genico dalla PSGM, nelle
condizioni in cui essa è coltivata, ad altre specie vegetali identiche
o sessualmente compatibili e ogni vantaggio o svantaggio selettivo
conferito a tali specie vegetali;
d) potenziale impatto ambientale immediato e/o differito
risultante da interazioni dirette e indirette fra la PSGM e organismi
bersaglio, quali predatori, parassitoiodi e patogeni, se del caso;
e) possibile impatto ambientale immediato e/o differito
risultante da interazioni dirette e indirette della PSGM con organismi
non bersaglio, anche tenendo conto di organismi che interagiscono
con organismi bersaglio, compreso l'impatto su livelli delle popolazioni
di competitori, erbivori, simbionti, se del caso, parassiti e
patogeni;
f) possibili effetti immediati e/o differiti sulla salute
umana, risultanti da potenziali interazioni dirette e indirette
della PSGM con persone che li utilizzano, che vengono in contatto
con essi o che si trovano nelle vicinanze dei siti di emissione
di PSGM;
g) possibili effetti immediati e/o differiti sulla salute
degli animali e conseguenze per la catena alimentare risultante
dal consumo dell'OGM e di ogni prodotto da essi derivato se destinato
ad essere impiegato come alimento per animali;
h) possibili effetti immediati e/o differiti sui processi
biogeochimici risultanti da potenziali interazioni dirette e indirette
dell'OGM con organismi bersaglio e non bersaglio in prossimità
dei siti di emissione dell'OGM;
i) possibili impatti ambientali immediati e/o differiti,
diretti e indiretti delle tecniche specifiche di coltivazione,
gestione e raccolta impiegate per le PSGM se diverse da quelle
impegate per le nn PSGM.
ALLEGATO
III (Articoli 8 e 16)
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LA NOTIFICA
La notifica di cui al Titolo II o al Titolo III deve contenere,
secondo i casi, le informazioni specificate nelle sezioni III A
e III B del presente allegato.
Non tutte le informazioni richieste sono applicabili ad ogni notifica,
che dovrà contenere, comunque, quelle ad essa pertinenti.
Le risposte a ciascun gruppo di informazioni devono essere sufficientemente
particolareggiate in funzione della tipologia di OGM oggetto di
notifica, della modificazione genetica proposta, della dimensione
dell'emissione oggetto della notifica.
Ulteriori sviluppi nella modificazione genetica potrebbero rendere
necessario un adeguamento del presente allegato al progresso tecnico
o l'elaborazione di note orientative.
Una successiva modifica delle informazioni richieste per i vari
tipi di OGM, per esempio organismi unicellulari, pesci o insetti,
o per un uso particolare dell'OGM, come lo sviluppo di vaccini,
potrà rendersi necessaria non appena verrà acquistata sufficiente
esperienza con le notifiche per l'emissione di OGM specifici.
La descrizione dei metodi utilizzati o il riferimento a metodi normalizzati
o internazionalmente riconosciuti deve parimenti essere menzionata
nel fascicolo, unitamente al nome del o dei soggetti responsabili
dell'esecuzione degli studi.
L'allegato III A si riferisce all'emissione di tutti i tipi di organismi
geneticamente modificati che non siano piante superiori. L'allegato
III B si riferisce all'emissione di piante superiori geneticamente
modificate.
Il termine "piante superiori" indica le piante appartenenti ai gruppi
tassonomici delle Spermatofite, ovvero le Gimnosperme e le Angiosperme.
ALLEGATO III A
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE RELATIVE ALL'EMISSIONE
DI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI CHE NON SIANO PIANTE SUPERIORI
A. INFORMAZIONI GENERALI
1)
nome e indirizzo del notificante, ovvero società o istituto;
2) nome, qualifica ed esperienza professionale del ricercatore
o dei ricercatori responsabili;
3) titolo del progetto.
B.
INFORMAZIONI SULL'OGM
1)
Caratteristiche dell'organismo o degli organismi donatori; dell'organismo
o degli organismi ospiti; e, se del caso, dell'organismo o degli
organismi progenitori:
a)
nome scientifico;
b) tassonomia;
c) altri nomi, ovvero nome comune, nome del ceppo, ecc.;
d) marcatori fenotipici e genetici;
e) grado di parentela tra donatore e ospite o tra i rispettivi
organismi progenitori;
f) descrizione delle tecniche di individuazione e rilevamento;
g) sensibilità, attendibilità, in termini quantitativi,
e specificità delle tecniche di rilevamento e individuazione;
h) descrizione della distribuzione geografica e dell'habitat
naturale dell'organismo, ivi comprese informazioni sui predatori
naturali, le prede, i parassiti, i competitori, i simbionti
e gli ospiti;
i) organismi con i quali è noto che il trasferimento
di materiale genetico avviene in condizioni naturali,
l) verifica della stabilità genetica dell'organismo
e fattori che la influenzano;
m) caratteristiche patologiche, ecologiche e fisiologiche:
1.
classificazione del rischio secondo le vigenti norme comunitarie
per la tutela della salute umana, animale e dell'ambiente;
2. tempo di generazione negli ecosistemi naturali,
ciclo riproduttivo sessuato e asessuato;
3. informazioni su modalità di diffusione e condizioni
e forme di sopravvivenza, compresa la stagionalità;
4. patogenicità: infettività, tossigenicità, virulenza,
allergenicità, vettore di agenti patogeni, vettori e ospiti
possibili, ivi compresi gli organismi non bersaglio; eventuale
attivazione di virus latenti, ovvero, provirus; capacità di
colonizzare altri organismi;
5. resistenza agli antibiotici e potenziale uso, a
scopo profilattico o terapeutico di questi antibiotici nell'uomo
e negli animali domestici;
6. partecipazione a processi ambientali: produzione
primaria, ricambio nutritivo, decomposizione della materia
organica, respirazione, ecc.
n)
Natura dei vettori indigeni:
1.
sequenza;
2. frequenza di mobilizzazione;
3. specificità;
4. presenza di geni che conferiscono resistenza.
o)
Precedenti modificazioni genetiche.
2)
Caratteristiche del vettore:
a)
natura e fonte del vettore;
b) sequenze geniche di trasposoni, vettori e altri segmenti
di geni non codificanti usati per costruire l'OGM, formare il
vettore introdotto e inserire funzioni nell'OGM;
c) frequenza di mobilizzazione del vettore inserito e
capacità di trasferimento di materiale genetico e metodi di
determinazione;
d) informazioni circa la misura in cui il vettore si
limita al DNA necessario per ottenere la funzione desiderata;
3)
Caratteristiche dell'organismo modificato:
a)
Informazioni relative alla modificazione genetica:
1.
metodi utilizzati per effettuare la modificazione;
2. metodi utilizzati per la costruzione e di introduzione
dell'inserto o degli inserti nell'ospite o per una delezione
di sequenza;
3. descrizione dell'inserto e della costruzione del
vettore;
4. purezza dell'inserto d a ogni sequenza non conosciuta
e informazioni sulla misura in cui la sequenza inserita si
limita al DNA necessario per ottenere la funzione desiderata;
5. metodi e criteri di selezione utilizzati;
6. sequenza, identità funzionale e localizzazione del
o dei segmenti di acido nucleico modificati, inseriti o eliminati
con particolare riferimento ad eventuali sequenze notoriamente
dannose.
b)
informazioni sull'OGM oggetto della notifica:
1.
descrizione dei tratti genetici o delle caratteristiche fenotipiche
e, in particolare, di ogni nuovo tratto e caratteristica che
può o non può più esprimersi;
2. struttura e quantità di ciascun vettore e acido
nucleico del donatore che resta nel costrutto finale dell'organismo
modificato;
3. stabilità genetica dell'organismo;
4. velocità e livello di espressione del nuovo materiale
genetico. Metodo di misura e sua sensibilità;
5. attività delle proteine espresse;
6. descrizione delle tecniche di identificazione e
di rilevamento, comprese quelle per identificare e rivelare
le sequenze e i vettori inseriti;
7. sensibilità, attendibilità, intermini quantitativi,
e specificità delle tecniche di rilevamento e di identificazione;
8. precedenti emissioni o utilizzazioni dell'OGM;
9. analisi degli aspetti che possono avere influenza
sulla salute umana e animale, nonché effetti fitosanitari;
9.1.
effetti tossici o allergenici dell'OGM e dei loro prodotti
metabolici;
9.2. confronto dell'organismo modificato con l'organismo
donatore, ospite o, se del caso, progenitore, sotto l'aspetto
patogeno;
9.3. capacità di colonizzazione;
9.4. se l'organismo è patogeno per essere umani
immunocompetenti:
9.4.1.
disturbi causati e meccanismo patogeno, comprese invasività
e virulenza;
9.4.2. trasmissibilità;
9.4.3. dose infettante;
9.4.4. eventualità di alterazione della gamma degli
ospiti possibili;
9.4.5. possibilità di sopravvivenza al di fuori
dell'ospite umano;
9.4.6. presenza di vettori o mezzi di diffusione;
9.4.7. stabilità biologica;
9.4.8. morfologia della resistenza agli antibiotici;
9.4.9. allergenicità;
9.4.10. disponibilità di terapie appropriate;
9.5.
altri rischi insiti nel prodotto.
C) INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI IN CUI AVVIENE L'EMISSIONE DELIBERATA
E SULL'AMBIENTE OSPITE
1)
Informazioni sull'emissione:
a)
descrizione dell'emissione deliberata proposta, inclusi gli
scopi e i prodotti previsti;
b) date previste per l'emissione e calendario della
sperimentazione, comprese la frequenza e la durata delle emissioni;
c) preparazione del sito prima dell'emissione;
d) dimensione del sito;
e) metodo o metodi utilizzati per l'emissione;
f) quantità di OGM da emettere;
g) elementi di perturbazione del sito, ovvero, tipo e
metodo di coltivazione, attività estrattive, irrigazione, altre
attività;
h) misure di protezione degli operatori durante l'emissione;
i) trattamento del sito dopo l'emissione;
l) tecniche previste per eliminare o rendere inattivo
l'OGM a conclusione della sperimentazione;
m) informazioni sulle precedenti emissioni dell'OGM
e relativi risultati, specialmente se effettuate su scale diverse
e in ecosistemi differenti.
2)
Informazioni sull'ambiente, ovvero, sito di emissione e ambiente
circostante:
a)
ubicazione geografica e coordinate del sito o dei siti; in caso
di notifica ai sensi del Titolo III, per sito di emissione si
intendono le località previste per l'uso del prodotto;
b) prossimità fisica o biologica con persone e altri
importanti bioti;
c) prossimità con biotopi significativi o aree protette
o siti di approvvigionamento di acqua potabile;
d) caratteristiche climatiche della regione o delle regioni
che potrebbero essere interessate;
e) caratteristiche geografiche, geologiche e podologiche;
f) flora e fauna, ivi comprese colture, allevamenti
e specie migratorie;
g) descrizione degli ecosistemi bersaglio o non bersaglio
che possono essere interessati;
h) confronto dell'habitat naturale dell'organismo ospite
con i siti proposti per l'emissione;
i) ogni eventuale notizia relativa a piani di sviluppo
o a modifica della destinazione d'uso del suolo nell'area interessata
che potrebbero avere influenza sull'impatto ambientale dell'emissione.
D)
INFORMAZIONI SULLE INTERAZIONI TRA L'OGM E L'AMBIENTE
1. Caratteristiche che hanno influenza sulla sopravvivenza,
sulla moltiplicazione e sulla diffusione:
a)
peculiarità biologiche che incidono sulla sopravivenza,
sulla moltiplicazione e sulla diffusione;
b) condizioni ambientali note o previste che possono
avere influenza sulla sopravvivenza, sulla moltiplicazione e
sulla diffusione, ovvero, vento, acqua, suolo, temperatura,
pH, ecc.;
c) sensibilità ad agenti specifici.
2.
Interazioni con l'ambiente:
a)
prevedibile habitat dell'OGM;
b) studi sull'OGM in ambienti naturali simulati, come
microcosmi, laboratori di coltivazione, serre relativi a :
1.
comportamento;
2. caratteristiche;
3. impatto ecologico;
c)
capacità di trasferimento di materiale genetico dopo l'emissione:
1.
dall'OGM ad organismi negli ecosistemi interessati dall'emissione;
2. da organismi indigeni all'OGM.
d)
probabilità di selezione dopo l'emissione, con conseguente espressione
di tratti imprevisti e indesiderabili nell'organismo modificato;
e) misure intraprese per garantire e verificare la stabilità
genetica e i metodi di verifica adottati. Descrizione dei caratteri
genetici che possono prevenire o ridurre al minimo la diffusione
di materiale genetico;
f) via di diffusione biologica, interazioni note o potenziali
con l'agente di diffusione, incluse l'inalazione, l'ingestione,
il contatto superficiale, la penetrazione, ecc;
g) individuazione e descrizione degli ecosistemi in
cui l'OGM potrebbe essere diffuso;
h) possibilità di incremento eccessivo delle popolazioni
nell'ambiente;
i) vantaggio competitivo dell'OGM rispetto all'organismo
o agli organismi ospiti o progenitori non modificati;
l) identificazione e descrizione degli organismi bersaglio,
qualora essi esistano;
m) meccanismo previsto e risultati dell'interazione
tra l'OGM emesso e l'organismo o gli organismi bersaglio, qualora
essi esistano;
n) identificazione e descrizione degli organismi non
bersaglio che possono essere negativamente interessati dall'emissione
dell'OGM e dei meccanismi previsti di ogni interazione negativa
identificata;
o) probabilità di variazioni, dopo l'emissione, delle
interazioni biologiche o della gamma di possibili ospiti;
p) interazioni note o previste sugli organismi non bersaglio
nell'ambiente, compresi i competitori, le prede, gli ospiti,
i simbionti, i predatori, i parassiti e i patogeni;
q) coinvolgimento noto o previsto in processi biogeochimici;
r) altre potenziali interazioni con l'ambiente.
E)
INFORMAZIONI SUL PIANO DI MONITORAGGIO, DI CONTROLLO E DI TRATTAEMNTO
DEI RIFIUTI E SUL PIANO DI INTERVENTO IN CASO DI EMERGENZA.
1.
Tecniche di monitoraggio:
a)
metodi per rintracciare gli OGM e per distinguerli dagli organismi
donatori, ospiti o, ove possibile, progenitori;
b) metodi per monitorare gli effetti dell'emissione deliberata
proposta, ovvero, sensibilità, specificità e attendibilità;
c) tecniche per rilevare il trasferimento del materiale
genetico donato in altri organismi;
d) durata e frequenza del monitoraggio.
2.
Controllo dell'emissione:
a)
metodi e procedure per evitare e ridurre al minimo la diffusione
dell'OGM oltre il sito d'emissione o dell'area destinata all'impiego;
b) metodi e procedure per proteggere il sito dall'intrusione
di soggetti non autorizzati;
c) metodi e procedure per impedire che altri organismi
penetrino nel sito.
3.
Trattamento dei rifiuti:
a)
tipo di rifiuti prodotti;
b) volume di rifiuti previsto;
c) descrizione del trattamento previsto.
4.
Piani di intervento in caso di emergenza:
a)
metodi e procedure di controllo dell'OGM in caso di dispersione
imprevista;
b) metodi di decontaminazione delle aree colpite, per
esempio eradicazione dell'OGM;
c) metodi di eliminazione o disinfezione per piante,
animali, suoli, ecc., esposti durante o dopo la diffusione;
d) metodi di isolamento della zona interessata dalla
dispersione;
e) piani per la protezione della salute umana, animale
e dell'ambiente in caso di manifestazione di effetti non desiderati.
ALLEGATO
III B
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER LE NOTIFICHE RELATIVE ALL'EMISSOINE
DI PIANTE SUPERIORI GENETICAMENTE MODIFICATE (PSGM) (GIMNOSPERME
ED ANGIOSPERME)
A) INFORMAZIONI GENERALI
1.
nome e indirizzo del notificante, ovvero, società o istituto;
2. nome, qualifica ed esperienza professionale del ricercatore
o dei ricercatori responsabili;
3. titolo del progetto.
B)
INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO OSPITE O, SE DEL CASO, SUI PROGENITORI
1.
Nome completo;
a)
nome di famiglia;
b) genere;
c) specie;
d) sottospecie;
e) cultivar/linea di riproduzione;
f) nome comune.
2.
Informazioni sulla riproduzione:
a)
informazioni generali:
1.
modalità di riproduzione, se sessuata, allogama, autogamia,
asessuata, propagali, stoloni, tuberi ecc;
2. eventuali fattori specifici che influiscono sulla
riproduzione;
3. tempi generazionali;
b)
compatibilità sessuale con altre specie vegetali coltivate
o selvatiche, compresa la distribuzione in Europa ed in Italia
delle specie compatibili;
3.
Capacità di sopravvivenza:
a)
capacità di sviluppare strutture di sopravvivenza o latenza,
inclusa l'indicazione sulla vitalità del seme;
b) fattori ambientali ed altri eventuali fattori specifici
che influiscono sulla capacità di sopravvivenza;
4.
Diffusione:
a)
modalità e portata della diffusione, ad esempio, stima
di come si riducono con la distanza la vitalità del polline
e/o la presenza di semi vitali;
b) eventuali fattori specifici che influiscono sulla
diffusione, per esempio vento, pioggia, insetti, vettori, pratiche
agricole ecc…).
5.
Distribuzione geografica della pianta, inclusa, ove nota, l'identificazione
di centri di origine e di diversità genetica.
6.
In caso di specie vegetali normalmente non presenti in Italia,
descrizione dell'habitat naturale della pianta e di eventuali
organismi, predatori naturali, parassiti, competitori e simbionti.
7.
Altre potenziali interazioni significative per l'OGM, della
pianta con organismi appartenenti al suo ecosistema naturale o
ad ecosistemi diversi.
8.
Informazioni su eventuali effetti tossici per gli esseri umani,
gli animali e altri organismi.
C)
INFORMAZIONI SULLA MODIFICAZIONE GENETICA
1. Descrizione dei metodi utilizzati per effettuare la modificazione
genetica.
2. Natura e origine del vettore utilizzato.
3. Natura e origine, nome dell'organismo o degli organismi
donatori.
4. Dimensioni e funzione prevista di ciascun frammento che
costituisce la regione destinata ad essere inserita.
D) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PIANTA GENETICAMENTE MODIFICATA
1.
Descrizione del o dei tratti e delle caratteristiche introdotte
o modificate, nonché dello scopo dell'introduzione o della modifica.
2.
Informazioni su ciascuna delle sequenze effettivamente inserite
o eliminate:
a)
dimensioni e struttura dell'inserto, ovvero sequenza genica
codificante compresi il promotore ed il terminatore e metodi
utilizzati per caratterizzarla, incluse informazioni su eventuali
pari del vettore introdotte nella PSGM o qualsiasi altra sequenza
di DNA esogeno che rimane nella PSGM;
b) in caso di soppressione, dimensioni e funzioni della/e
regione/i eliminata/e;
c) numero di copie dell'inserto;
d) posizione degli inserti nelle cellule della pianta,
integrati nei cromosomi, cloroplasti o mitocondri, oppure in
maniera non integrata e metodi per determinarla.
3.
Informazioni sull'espressione dell'inserto:
a)
modalità e tempi di espressione dell'inserto durante il
ciclo vitale della pianta;
b) sito di espressione, ad esempio radici, fusto, polline,
ecc.;
c) metodi utilizzati per la caratterizzazione;
4.
Informazioni sulle differenze tra la PSGM e la pianta ospite,
in termini di:
a)
modalità, velocità e capacità di riproduzione;
b) diffusione;
c) capacità di sopravvivenza.
5.
Stabilità genetica dell'inserto e stabilità fenotipica della PSGM.
6. Eventuali modifiche della capacità della PSGM di trasferire
materiale genetico ad altri organismi.
7. Informazioni su eventuali effetti tossici, allergenici
o altri effetti nocivi per la salute umana riconducibili alla
modificazione genetica.
8. Informazioni sulla sicurezza della PSGM per la salute
animale, con particolare riguardo ad eventuali effetti tossici,
allergenici o altri effetti nocivi riconducibili alla modificazione
genetica se si intende impiegare la PSGM negli alimenti per animali.
9. Meccanismi di interazione tra le PSGM e gli organismi
bersaglio, se del caso.
10. Potenziali cambiamenti nelle interazioni ella PSGM
con organismi non bersaglio risultanti dalla modificazione genetica.
11. Potenziali interazioni con l'ambiente abiotico.
12. Descrizione delle tecniche di identificazione e rilevazione
delle PSGM.
13. Informazioni su eventuali precedenti emissioni della
PSGM.
E)
INFORMAZIONI SUL SITO DI EMISSIONE (SOLO PER LE NOTIFICHE PRESENTATE
A NORMA DEL TITOLO II)
1.
Ubicazione e dimensioni del sito o dei siti di emissione.
2. Descrizione dell'ecosistema locale di emissione, inclusi
clima, flora e fauna.
3. Presenza di specie sessualmente compatibili naturali
o coltivate.
4. Prossimità di biotopi o aree protette ufficialmente
riconosciuti che potrebbero essere interessati dall'emissione.
F)
INFORMAZIONI ONCERNENTI L'EMISSIONE (SOLO PER LE NOTIFICHE PRESENTATE
A NORMA DEL TITOLO II)
1.
Scopo dell'emissione.
2. Date e durata previste.
3. Metodo di emissione delle piante geneticamente modificate.
4. Metodo di preparazione e gestione del sito di emissione,
prima, durante e dopo l'emissione comprese pratiche colturali
e modalità di raccolto.
5. Numero complessivo stimato di piante oppure numero di
piante per m2.
G)
INFORMAZIONI SUI PIANI DI MONITORAGGIO, CONTROLLO E TRATTAMENTO
DEL SITO E DEI RIFIUTI DOPO L'EMISSIONE (SOLO PER LE NOTIFICHE PRESENTATE
A NORMA DEL TITOLO II)
1.
Eventuali misure precauzionali adottate:
a)
distanza da altre specie vegetali selvatiche o coltivate sessualmente
compatibili;
b) eventuali misure per ridurre al minimo o impedire
la dispersione di organi di riproduzione della PSGM, ad es.
polline, semi, tuberi.
2.
Descrizione dei metodi di trattamento del sito di emissione ad
emissione avvenuta.
3. Descrizione dei metodi di trattamento successivo all'emissione
concernenti il materiale vegetale geneticamente modificato, inclusi
i rifiuti.
4. Descrizione dei piani di monitoraggio e relative tecniche.
5. Descrizione di eventuali piani di emergenza.
6. Metodi e procedimenti di protezione del sito.
ALLEGATO
IV
(articoli 16, 24 e 28)
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Il presente allegato descrive in linea generale le informazioni
supplementari da fornire in caso di notifica relativa all'immissione
sul mercato e le informazioni sui requisiti in materia di etichettatura
concernenti gli OGM da immettere sul mercato e gli OGM soggetti
a deroghe a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d). Detto allegato
è integrato da note orientative, riguardanti, tra l'altro, la descrizione
di come va utilizzato il prodotto. I requisiti in materia di etichettatura
degli organismi soggetti a deroghe di cui all'articolo 28 sono soddisfatti
fornendo raccomandazioni appropriate sull'uso, incluse le restrizioni.
A) Nella notifica relativa all'immissione sul mercato di OGM
devono figurare le seguenti informazioni, in aggiunta a quelle specificate
nell'allegato III:
1. Le denominazioni commerciali proposte per i prodotti
e i nomi degli OGM ivi contenuti, e ogni altro specifico elemento,
nome o codice utilizzati dal notificante per l'identificazione
dell'OGM, Dopo l'autorizzazione, eventuali nuove denominazioni
commerciali devono essere fornite all'autorità competente.
2. Nome e indirizzo completo del soggetto stabilito nella
Comunità quale responsabile dell'immissione sul mercato, sia esso
il produttore, l'importatore o il distributore.
3. Nome e indirizzo completo del o dei fornitori dei campioni
di controllo.
4. Descrizione di come si intende utilizzare il prodotto
e l'OGM in quanto tale o contenuto nel prodotto stesso. Devono
essere evidenziate le diversità nell'uso e nella gestione dell'OGM
rispetto a prodotti simili non geneticamente modificati.
5. Descrizione della o delle aree geografiche e dei tipi
di ambiente in cui è previsto l'uso del prodotto, comprese, ove
possibile, le stime sull'entità dell'uso in ciascuna area.
6. Categorie dei possibili utenti del prodotto, ad esempio:
industria, agricoltura, commercio specializzato, pubblico in generale
in qualità di consumatore.
7. Informazioni sulla modificazione genetica ai fini dell'iscrizione
in uno o più registri specifici delle caratteristiche dell'OGM.
Tali requisiti possono essere utilizzati per individuare e identificare
particolari prodotti contenenti OGM al fine di agevolare il monitoraggio
e il controllo successivi all'immissione sul mercato. Queste informazioni
dovrebbero includere, ove appropriato, il deposito presso l'autorità
competente di campioni dell'OGM o del suo materiale genetico e
dati sulle sequenze nucleotidiche o di altre informazioni necessarie
per identificare il prodotto contenente OGM, compresi i dati sperimentali
che dimostrano la specificità della metodologia. Le informazioni
che, per i motivi di riservatezza, non possono essere inserite
nella parte del registro accessibile al pubblico dovrebbero essere
precisate.
8. Etichettatura proposta sia per l'etichetta che per i
documento di accompagnamento. Essa deve contenere almeno, anche
se in forma sintetica, il nome commerciale del prodotto, la dicitura
"Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati",
la denominazione dell'OGM, le informazioni di cui al punto 2 nonché
indicare le modalità di accesso alle informazioni contenute nella
parte del registro accessibile al pubblico.
B)
Le seguenti informazioni devono figurare nella notifica, se pertinenti,
in aggiunta a quelle specificate al punto A del presente allegato,
a norma dell'articolo 16:
1.
Misure di emergenza in caso di emissione accidentale o di uso
improprio.
2. Istruzioni o raccomandazioni particolari per immagazzinamento
o manipolazione.
3. Istruzioni particolari per effettuare il monitoraggio
e la segnalazione al notificante e, se richiesto, all'autorità
competente, affinché l'autorità competente possa essere tempestivamente
informata di eventuali effetti negativi. Queste istruzioni devono
essere coerenti con l'allegato VII, parte C.
4. Restrizioni proposte nell'uso autorizzato dell'OGM,
ad esempio dove e a quali scopi può essere usato il prodotto.
5. Imballaggio proposto.
6. Stima dei quantitativi prodotti e importati nella Comunità
e in Italia.
7. Etichettatura supplementare proposta. L'etichetta può
contenere, almeno in sintesi, le informazioni di cui ai punti
A..4, A..5, B.1, B.2, B.3 e B.4 di questo allegato.
ALLEGATO
V
(articolo 10)
CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DIFFERENZIATE
I criteri per l'applicazione delle procedure differenziate di cui
all'articolo 10 sono di seguito riportati.
A) Devono essere ben conosciute la collocazione tassonomica
e le caratteristiche biologiche, ad esempio le modalità di riproduzione
e di impollinazione, la possibilità di incrocio con specie prossime,
la patogenicità, dell'organismo ospite non modificato.
B) Devono essere conosciuti in modo adeguato gli aspetti
relativi alla sicurezza per la salute umana, animale e per l'ambiente
degli organismi progenitori, se appropriato, e degli organismi riceventi
nell'ambiente ove avviene il rilascio.
C) Devono essere rese disponibili le informazioni relative
ad ogni interazione di particolare interesse ai fini della valutazione
del rischio che coinvolgono l'organismo progenitore, se appropriato,
l'organismo ricevente e altri organismi nell'ecosistema di emissione
sperimentale.
D) Devono essere rese disponibili tutte le informazioni
necessarie a dimostrare che è stato ben caratterizzato tutto il
materiale genetico inserito. Devono essere disponibili informazioni
sulla costruzione di ciascun sistema vettore o sequenza di materiale
genetico utilizzati con il DNA del vettore. Se la modificazione
genetica comporta la delezione di materiale genetico, deve essere
conosciuta l'entità della delezione stessa. Occorre disporre, inoltre,
di informazioni sufficienti sulla modificazione genetica per consentire
l'identificazione dell'OGM e della sua progenie durante l'emissione.
E) Nelle condizioni di emissione sperimentale l'OGM non deve
comportare rischi per la salute umana, animale o per l'ambiente
più numerosi o più rilevanti di quanto avvenga nelle emissioni dei
corrispondenti organismi progenitori, se del caso, e degli organismi
riceventi. L'eventuale capacità di diffusione dell'ambiente e di
invasione di altri ecosistemi non collegati così, come l'eventuale
capacità di trasferimento del materiale genetico in altri organismi
presenti nell'ambiente non devono determinare effetti negativi.
ALLEGATO VI
(articoli 17, 20, 22 e 23)
LINEE GUIDA PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI DI VALUTAZIONE
Nelle relazioni di valutazione di cui agli articoli 17, 20, 22 e
23 deve figurare, in particolare:
A) l'identificazione delle caratteristiche dell'organismo
ospite che siano rilevanti per la valutazione dell'OGM in questione.
L'identificazione di eventuali rischi noti per la salute umana,
animale e per l'ambiente che derivino dall'emissione nell'ambiente
dell'organismo ospite non modificato.
B) la descrizione del risultato della modificazione genetica
nell'organismo modificato.
C) la valutazione circa la sufficiente caratterizzazione
della modificazione genetica ai fini della valutazione di ogni eventuale
rischio per la salute umana, animale e per l'ambiente.
D) l'identificazione di ogni eventuale nuovo rischio per
la salute umana, animale e per l'ambiente che potrebbe derivare
dall'emissione dell'OGM in questione rispetto all'emissione del
corrispondente organismo non modificato in base alla valutazione
del rischio effettuata in conformità dell'Allegato II.
E) Una valutazione conclusiva circa:
1.
la possibilità di immettere sul mercato l'OGM in questione e le
relative condizioni;
2. l'opportunità di non immettere in commercio l'OGM;
3. la necessità di richiedere i pareri alle autorità competenti
degli altri Stati membri e alla Commissione Europea su punti specifici
della valutazione del rischio ambientale.
F)
La valutazione conclusiva deve indicare con chiarezza l'uso
proposto, la gestione del rischio e il piano di monitoraggio proposto.
Qualora si sia giunti ala conclusione che l'OGM non debba essere
immesso sul mercato, l'autorità competente deve motivarne le ragioni.
ALLEGATO VII
(articoli 16, 20, 21 e 22)
PIANI DI MONITORAGGIO
Il presente allegato descrive in generale l'obiettivo da raggiungere
e i principi generali da seguire per definire il piano di monitoraggio
di cui all'articolo 16, comma 3, lettera f), all'articolo 20, comma
2, lettera b, all'articolo 21, comma 3, lettera g) e all'articolo
22. La Decisione 2002/811/CE del Consiglio del 3 ottobre 2002, riporta
le note orientative per l'elaborazione di detto piano di monitoraggio.
A) Obiettivo
L'obiettivo del piano di monitoraggio è:
1.
confermare che le ipotesi relative al verificarsi di potenziali
effetti negativi dell'OGM o del suo impiego ed al loro impatto,
contenute nella relazione di valutazione del rischio ambientale,
sono corrette;
2. individuare il verificarsi di effetti negativi dell'OGM
o del suo impiego sulla salute umana, animale e sull'ambiente
che non siano stati previsti nella valutazione del rischio ambientale.
B)
Principi generali
Il monitoraggio di cui agli articoli 16, 20, 21 e 22 è effettuato
dopo l'autorizzazione all'immissione sul mercato dell'OGM.
I dati raccolti con il monitoraggio devono essere interpretati in
funzione delle altre condizioni ambientali e delle attività esistenti.
Nel caso in cui si osservino modifiche dell'ambiente deve essere
presa in considerazione la possibilità di effettuare un'ulteriore
valutazione per stabilire se esse rappresentino una conseguenza
dell'OGM o del suo impiego, in quanto possono essere dovute a fattori
ambientali diversi dall'immissione sul mercato dell'OGM.
Le esperienze e i dati acquisiti mediante il monitoraggio di emissioni
sperimentali di OGM possono costituire un ausilio nella definizione
del piano di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato
e richiesto per l'immissione sul mercato dell'OGM.
C) Definizione del piano di monitoraggio
Il piano di monitoraggio deve:
1.
avere un grado di dettaglio da definirsi caso per caso, tenuto
conto della valutazione del rischio ambientale;
2. tener conto delle caratteristiche dell'OGM, delle caratteristiche
e delle dimensioni del suo impiego, della gamma delle componenti
ambientali interessate nel luogo dove è prevista l'emissione dell'OGM;
3. comprendere una sorveglianza di carattere generale per
gli effetti negativi imprevisti e, se necessario, un apposito
monitoraggio incentrato sugli effetti negativi identificati nella
valutazione del rischio ambientale mediante:
a)
un'attività di monitoraggio specifica per l'OGM in questione
che deve essere effettuata per un periodo di tempo sufficiente
a individuare gli effetti immediati e diretti, nonché, se appropriato,
differiti ed indiretti identificati nella relazione di valutazione
del rischio ambientale, ovvero
b) un'attività di sorveglianza che possa, se appropriato,
avvalersi delle consuete prassi di sorveglianza già utilizzate,
quali il monitoraggio delle cultivar agricole, dei prodotti
fitosanitari o dei prodotti veterinari e medicinali. Il titolare
dell'autorizzazione deve fornire una spiegazione delle modalità
con le quali otterrà le informazioni necessarie in funzione
degli obiettivi del monitoraggio dalle consuete prassi di sorveglianza;
4.
facilitare l'osservazione sistematica dell'emissione dell'OGM
nell'ambiente ospite e l'interpretazione di tali osservazioni
in relazione alla sicurezza della salute umana, animale e dell'ambiente;
5. identificare le persone, notificante e utilizzatori
che svolgeranno i vari compiti previsti nel piano di monitoraggio
e le persone responsabili per la verifica della sua esecuzione
e corretta attuazione, nonché garantire che siano rispettate le
modalità secondo le quali il titolare dell'autorizzazione e l'autorità
competente saranno informati di ogni effetto negativo osservato
sulla salute umana, animale e sull'ambiente. Devono essere indicati
il calendario e la periodicità delle relazioni relative ai risultati
del monitoraggio;
6. prendere in considerazione i meccanismi per l'identificazione
e la conferma di ogni effetto negativo osservato sulla salute
umana, animale e sull'ambiente e permettere, ove opportuno, al
titolare dell'autorizzazione o all'autorità competente di adottare
le misure necessarie per proteggere la salute umana, animale e
l'ambiente.
ALLEGATO
VIII
(articoli 12 e 26)
CONSULTAZIONE PUBBLICA
La consultazione pubblica e l'accesso alle informazioni in merito
a ciascuna emissione deliberata nell'ambiente di OGM vengono effettuate
mediante la creazione di un'apposita sezione dedicata nel sito web
dell'autorità nazionale competente di cui viene data adeguata pubblicità.
A) Consultazione
1.
Le informazioni oggetto di consultazione pubblica ai sensi
dell'articolo 12, comma 2, sono disponibili e consultabili nel
predetto sito web. Per consultazione pubblica si intende la possibilità
offerta a qualunque persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione
o associazione di formulare osservazioni o fornire informazioni
in merito a ciascuna notifica presentata ai sensi del Titolo II.
2. Per facilitare la partecipazione alle procedure di consultazione
pubblica verrà predisposta una lista di consultazione nella quale
figureranno, oltre ai soggetti istituzionali competenti a livello
centrale e locale, associazioni di categoria, nonché organizzazioni
non governative di protezione ambientale e di tutela del consumatore.
A tale lista potrà accedere, anche in tempi successivi, qualunque
persona fisica o giuridica, istituzione, organizzazione o associazione
che ne faccia richiesta. I componenti di tale lista verranno avvisati
all'avvio di ogni consultazione medesima.
3. La consultazione pubblica ha una durata complessiva
di giorni 30, trascorsi i quali l'autorità nazionale competente
trasmette le osservazioni pervenute alla Commissione di cui all'articolo
6.
B)
Informazione
1.
Nella sezione dedicata del sito web dell'autorità nazionale competente
sono, altresì, rese disponibili le informazioni di cui all'articolo
12, comma 5 e all'articolo 26, comma 2.
2. Sono inoltre disponibili nello stesso sito le relazioni
di valutazione di cui all'articolo 26, comma 1, nonché i pareri
di eventuali comitati scientifici consultabili.
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