IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma
6;
Vista la legge 14 febbraio 1994, n. 214, recante la «Ratifica
ed esecuzione della Convenzione sulla biodiversita' fatta a Rio
de Janeiro il 5 giugno 1992»;
Vista la decisione 2002/623/CE della Commissione del 24 luglio
2002 recante note orientative ad integrazione dell'allegato II
della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio;
Visto il protocollo di Cartagena siglato a Nairobi il 24 maggio
2000 e ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27;
Vista la legge quadro 6 dicembre 1992, n. 394, sulle aree protette
e successive modifiche;
Visto l'art. 37 della legge sementiera 25 novembre 1971, n. 1096
modificata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, articolo
10 commi 1 e 3;
Visti il Regolamento 2081/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e il
Regolamento 2082/92/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo
alle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed alimentari;
Visto il Regolamento 2092/91/CEE del Consiglio del 24 giugno 1991
relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli
e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la raccomandazione 2003/556/CE della Commissione del 23
luglio 2003 recante orientamenti per lo sviluppo di strategie
nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra
colture transgeniche, convenzionali e biologiche;
Considerata l'esigenza di tutelare l'agrobiodiversita', i sistemi
agrari e la filiera agroalimentare in caso di emissione deliberata
nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione
sul mercato;
Considerato che la gestione dei campi sperimentali presso siti
pubblici consente di garantire nel corso degli anni la tracciabilita'
delle diverse pratiche colturali predisposte e di disporre di
informazioni scientifiche aggiornate;
Ritenuto necessario procedere secondo quanto previsto dall'Allegato
II del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, di recepimento
della direttiva 2001/18/CE ad una valutazione del rischio «caso
per caso»;
Ritenuto opportuno definire i protocolli tecnici per la gestione
del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare in caso di emissione deliberata nell'ambiente di
OGM;
Considerate le esigenze di consultazione ed informazione pubblica
di cui all'art. 12 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
Acquisito l'assenso al concerto da parte del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio in data 1° aprile 2004;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 20 maggio 2004;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione e finalita'
1. Ai sensi del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, art. 8, comma 6, il presente
decreto definisce le prescrizioni ai fini della valutazione dei
rischi per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare, connessi con l'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati, in seguito denominati OGM,
per qualsiasi fine diverso dall'immissione sul mercato.
2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisito
il parere favorevole del Comitato di cui all'art. 4, definisce
con proprio decreto i protocolli tecnici operativi per la gestione
del rischio delle singole specie GM. Detti protocolli saranno
aggiornati e/o modificati sulla base di ulteriori conoscenze scientifiche.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto, ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224, si intende per:
a) Protocolli tecnici operativi per la gestione del rischio:
schede che individuano le caratteristiche della specie considerata,
le modalita' operative e le misure da adottare all'atto dell'emissione
deliberata di OGM, volte alla tutela dell'agrobiodiversita', dei
sistemi agrari e della filiera agroalimentare;
b) Autorita' nazionale competente: Il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, ai sensi dell'art. 2 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
c) Autorita' regionale o provinciale competente: la struttura
che ogni singola regione e provincia autonoma designa per gli
adempimenti derivanti dal presente decreto;
d) Sito: terreni di proprieta' e/o gestiti da istituti di ricerca
pubblici, universita', enti di sviluppo agricolo, sistema delle
agenzie per la protezione dell'ambiente (APAT-ARPA), regioni e
province autonome, enti locali.
Art. 3.
Obblighi generali
1. Fatte salve le disposizioni del Titolo
II del decreto legislativo 8 luglio 2003, o. 224, chiunque intenda
effettuare una emissione deliberata di OGM nell'ambiente per qualsiasi
fine diverso dall'immissione sul mercato e' tenuto a:
a) effettuare l'emissione deliberata nei siti individuati dalle
singole regioni e province autonome;
b) effettuare un'analisi e valutazione del rischio che l'emissione
comporta nello specifico sistema agroecologico regionale secondo
quanto previsto nell'allegato del presente decreto;
c) effettuare l'emissione deliberata in conformita' alle indicazioni
contenute nei protocolli tecnici operativi di cui all'art. 1,
comma 2.
2. Le regioni e le province autonome provvedono a:
a) designare entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente
decreto l'Autorita' regionale o provinciale competente;
b) individuare, entro 6 mesi dalla designazione dell'Autorita'
regionale o provinciale competente, previo accordo con i proprietari
e gestori di cui all'art. 2, lettera d), comma 1, i siti del proprio
territorio utilizzabili per la sperimentazione indicando, se del
caso, restrizioni motivate per specifici organismi e/o siti di
rilascio;
c) stabilire tariffe che il notificante e' tenuto a versare per
l'utilizzo dei siti di proprieta' o gestiti direttamente;
d) trasmettere all'Autorita' nazionale competente i risultati
ed ogni ulteriore informazione derivante dai controlli effettuati
anche su propria iniziativa.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati all'Autorita'
nazionale competente e al Ministero delle politiche agricole e
forestali.
Art. 4.
Comitato tecnico di coordinamento
1. Per le finalita' inerenti il presente
decreto, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali
e' istituito, con apposito provvedimento, un Comitato tecnico
di coordinamento, di seguito detto «Il Comitato».
2. Il Comitato, di cui al comma 1, e' cosi' composto:
due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali
di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome.
3. Il Comitato puo' essere coadiuvato da uno o piu' esperti a
titolo consultivo in relazione alle tematiche tecniche trattate
e, ove necessario, per gli aspetti sanitari.
4. Il Comitato in sede di prima convocazione predisporra' il regolamento
di funzionamento.
5. Il Comitato predispone un elenco di esperti di cui al comma
3 ed il relativo aggiornamento.
6. Le spese per la partecipazione ai lavori del Comitato di cui
al comma 1 sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza
di ciascun rappresentante o esperto.
Art. 5.
Deroghe
1. Nelle more dell'individuazione dei
siti da parte delle regioni e province autonome, l'Autorita' nazionale
competente, sulla base della valutazione tecnica espressa dalla
Commissione interministeriale di valutazione (CIV) di cui all'art.
6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e sulla base
del parere obbligatorio espresso dall'Autorita' regionale o provinciale
competente, valutera' l'idoneita' del sito proposto dal notificante.
2. L'autorizzazione ad effettuare la sperimentazione in siti diversi
da quelli indicati nell'art. 3, comma 1, lettera a), potra' essere
rilasciata dall'Autorita' nazionale competente sulla base di una
richiesta motivata presentata dal notificante, della valutazione
tecnica espressa dalla CIV nella quale e' riportato il parere
obbligatorio dell'Autorita' regionale e provinciale competente
della regione interessata e purche' sia garantita nel corso degli
anni la tracciabilita' delle diverse pratiche colturali predisposte.
3. Nel caso in cui le finalita' della sperimentazione richiedano
la modifica di una o piu' delle prescrizioni contenute nei protocolli
tecnici, il notificante dovra' sottoporre una richiesta motivata
all'Autorita' nazionale competente che potra' rilasciare apposita
autorizzazione sulla base della valutazione tecnica espressa dalla
CIV, acquisito il parere del Comitato di cui all'art. 4.
Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per
la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2005
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo
2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 210
Allegato
Prescrizioni per la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita',
i sistemi agrari e la filiera agroalimentare
Il presente allegato descrive a grandi
linee l'obiettivo da raggiungere, gli elementi da considerare
ed i principi e metodologie generali da seguire per effettuare
la valutazione del rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi
agrari e la filiera agroalimentare.
A. Obiettivo.
L'obiettivo di una valutazione del rischio per l'agrobiodiversita',
i sistemi agrari e la filiera agroalimentare e', caso per caso,
quello di individuare e valutare i potenziali effetti negativi
provocati dall'emissione deliberata di OGM siano essi diretti,
indiretti, immediati o differiti, sugli agroecosistemi e sulle
filiere produttive ad essi connessi.
La valutazione del rischio deve essere effettuata al fine di determinare
se e' necessario procedere ad una gestione del rischio e, in caso
affermativo, reperire i metodi piu' appropriati da impiegare.
B. Principi generali.
In conformita' a quanto espresso nell'allegato II del decreto
legislativo n. 224/2003 dell'8 luglio e sulla base del principio
precauzionale, all'atto della valutazione del rischio occorre
conformarsi ai seguenti principi generali secondo un approccio
interdisciplinare:
l'utilizzo e le caratteristiche accertate dell'OGM, che potenzialmente
possono causare effetti negativi devono essere
confrontati con quelli propri dell'organismo non modificato da
cui l'OGM e' stato ricavato e col suo uso in situazioni corrispondenti,
in maniera scientificamente valida e trasparente, sulla base dei
dati scientifici e tecnici disponibili; caso per caso, nel senso
che le informazioni richieste possono variare a seconda del tipo
di OGM considerato, dell'uso previsto e dell'ambiente che ne e'
il potenziale destinatario, tenendo conto, tra l'altro, degli
OGM gia' presenti nell'ambiente.
Nel caso in cui si rendano disponibili nuove informazioni sull'OGM
e sui suoi effetti sugli agroecosistemi e sulle filiere produttive,
puo' essere necessario riconsiderare la valutazione del rischio
al fine di:
- determinare se il rischio e' cambiato,
- determinare se e' necessario modificare di conseguenza la gestione
del rischio.
Occorre precisare che per Entita' biologiche affini si intendono
i Taxa che in base alla loro posizione filogenetica, alla struttura
del genoma, al sistema riproduttivo ed a valutazioni di ordine
bioecologico presentano caratteristiche comuni tali da determinare
una interfertilita' anche parziale.
C. Informazioni necessarie
Le informazioni raccolte e organizzate dal notificante secondo
quanto richiesto nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224, forniscono la base conoscitiva per il successivo
sviluppo della valutazione del rischio. Allo scopo di eseguire
la valutazione del rischio riferita all'agrobiodiversita', i sistemi
agrari e le filiere agroalimentari, le informazioni richieste
nell'allegato III del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224
devono essere integrate, se del caso, con le seguenti:
- effetti del prodotto del transgene, con particolare riguardo
alle materie prime destinate alla trasformazione (latte, uve,
ecc);
- distribuzione del transgene e dell'eventuale prodotto genico
nell'ambiente a seguito di precedenti emissioni;
- caratteristiche dell'OGM e delle pratiche agricole ad esso associate
che possono determinare modifiche del microclima e squilibri negli
agroecosistemi, attraverso l'aumento del potenziale biotico di
organismi nocivi all'agricoltura (patogeni, infestanti, artropodi,
uccelli, roditori ecc.), o la modificazione del microclinia e
delle condizioni edafiche, o la riduzione dell'atropopodofauna
utile e degli antagonisti naturali;
- caratteristiche dell'OGM e delle pratiche agricole ad esso associate
che possono renderlo piu' suscettibile o appetibile da parte delle
specie dannose all'agricoltura;
- attitudine del transgene a deprimere le simbiosi di interesse
agroambientale, libere ed associate (azione su rizobi, su agenti
di micorrize, ecc.).
- attitudine dell'OGM ad inselvatichirsi ed a competere con la
flora o la fauna locali (vantaggio ecologico);
- attitudine dell'OGM a sostituire gli organismi non modificati
oggetto di coltivazione e di allevamento tradizionali (vantaggio
economico).
Inoltre, allo scopo di effettuare una valutazione del rischio
che sia concretamente riferita all'area di emissione, devono essere
acquisite informazioni di base riguardanti il territorio con riferimento
all'impatto sul settore agricolo.
L'analisi delle caratteristiche ambientali, agronomiche e socioeconomiche
del territorio dovra' riportare, almeno, le seguenti informazioni:
- distribuzione delle coltivazioni e degli allevamenti presenti
nel territorio in esame, con particolare riguardo alle specie
interfeconde con l'organismo oggetto di sperimentazione. Nel caso
delle piante va indicata la distanza minima e massima, in quello
degli animali andranno esposte accuratamente le misure di contenzione
degli organismi transgenici studiati;
- presenza e distribuzione di siti di conservazione di risorse
genetiche autoctone di interesse agrario;
presenza nell'area di coltivazioni o allevamenti di pregio, anche
se di specie non affini (tipiche, DOP, IGP, biologiche ecc.);
- presenza nel territorio in esame di aree naturali protette,
di aree critiche e sensibili di qualunque natura;
- presenza di colture e allevamenti sperimentali di altro tipo,
di produzioni da seme, di vivai ecc.;
- presenza nel territorio di giardini storici o giardini pubblici
con presenza di piante di rilevante interesse storico-culturale
e/o ambientale;
- caratteristiche chimico-fisiche e biologiche del suolo;
- presenza di falda, suo andamento e profondita';
- sistemi prevalenti di gestione degli agroecosistemi (gestione
della flora infestante, gestione della difesa fitosanitaria, modalita'
di concimazione e di irrigazione);
- tipologia di gestione degli allevamenti piu' diffusa (livello
di naturalita', ecc.).
- caratteristiche climatiche (temperature medie ed escursioni
termiche, umidita' in rapporto alle tagioni, andamento
termopluviometrico annuo, venti prevalenti, con forza e direzione,
ecc.);
- precedente uso del sito, con particolare riguardo alle sperimentazioni
di OGM e alle colture interfeconde con essi;
- presenza nell'area di artropodofauna utile e altri antagonisti
naturali potenzialmente suscettibili a prodotti genici specifici
degli OGM;
- livello e tipologia di antropizzazione dell'area (densita' di
popolazione, assetto urbanistico, presenza di aree
artigianali-industriali, ecc.) e vie di trasporto antropico di
eventuali materiali di moltiplicazione o di inquinamento genetico
(strade, ferrovie, aeroporti e altre infrastrutture);
- aspetti sociali ed economici del territorio rilevanti per la
valutazione del rischio (attivita' economiche prevalenti collegate
all'agricoltura, molo dell'agricoltura, fatturato a livello nazionale
e regionale della produzione oggetto di sperimentazione) con particolare
riferimento alla componente agraria e zootecnica delle filiere.
D. Metodologia
Ogni processo di valutazione del rischio implica la preventiva
comprensione della natura dei pericoli potenziali, delle loro
implicazioni e delle modalita' di accadimento degli eventuali
effetti negativi.
Premesso che gli effetti sull'agrobiodiversita', i sistemi agrari
e la filiera agroalimentare si' producono in seguito alla permanenza
e/o alla moltiplicazione ed espansione bltre i confini del sito
sperimentale di elementi o cambiamenti dell'agroecosistema imputabili
all'OGM emesso nell'ambiente, tre componenti essenziali devono
essere presenti affinche' il rischio si realizzi:
- fonte (del rischio potenziale) > percorso di migrazione >
recettore
dove si intende per:
-rischio potenziale = la proprieta' intrinseca di un organismo,
che, in particolari circostanze, e' in grado di provocare effetti
negativi sulla salute umana, animale, sulla biodiversita' animale,
vegetale microbica e/o sull'ambiente/ecosistema.
-rischio = rischio associato ad un «rischio potenziale»
e' definito in termini di livello potenziale di effetto negativo
e di probabilita' che tale effetto negativo si realizzi. Il rischio
risulta dalla combinazione dell'entita' e della probabilita' delle
conseguenze determinate da un rischio potenziale. fonte (del rischio
potenziale) = il sito in cui l'organismo come tale o il prodotto
da esso derivato e' rilasciato o messo in condizione di esprimere
la sua capacita' intrinseca di provocare danni o effetti negativi
sulla salute umana, animale, sulla biodiversita' animale, vegetale,
microbica e/o sull'ambiente/ecosistema e sul settore agricolo;
- percorsi di migrazione = modalita' chimico, fisiche e biologiche
con le quali il rischio potenziale e' in grado di migrare dalla
fonte del rischio ai recettori.
-recettore = uomo, animali, piante, microrganismi e altre componenti
ambientali o del settore agricolo.
Se viene a mancare una delle sopra citate componenti, il rischio
non si determina mentre, qualora esso si manifesti, ad ognuna
delle tre componenti descritte possono essere applicate le tecniche
di gestione del rischio.
L'analisi deve mettere in evidenza le modalita' e le eventuali
fasi del processo attraverso cui un effetto negativo primario,
diffondendosi e amplificandosi nell'area di emissione, puo' determinare
un impatto negativo sul settore agricolo.
L'analisi deve, altresi', evidenziare come le misure di gestione
del rischio previste siano in grado di eliminare o limitare i
rischi potenziali e gli impatti sul settore agricolo ad essi associati.
D.1 Identificazione dei rischi
potenziali, fonti, percorsi di migrazione, recettori, impatti
L'identificazione dei rischi potenziali si basa sull'analisi
sistematica di tutti i potenziali effetti negativi diretti o
indiretti, correlati alle caratteristiche dell'organismo o riconducibili
a questo, che possono avere un impatto sugli agroecosistemi,
l'agrobiodiversita' e le filiere produttive.
Cio' significa:
1. individuare un effetto negativo
primario, considerando le origini del rischio potenziale (fonte)
e definendo le modalita' con cui gli individui, le popolazioni
e le matrici ambientali (recettori) sono esposte al rischio
potenziale. Anche le vie di migrazione tra le fonti di rischio
potenziale e gli elementi a rischio devono essere identificate.
2. ipotizzare l'impatto che l'effetto negativo primario, ad
esempio una contaminazione genetica di specie infestanti affini
all'OGM, permanendo e amplificandosi nell'area di emissione,
determina per il settore agricolo, ad esempio una maggiore
difficolta' di contenimento delle infestanti contaminate.
L'attenzione agli agroecosistemi dovra' tener conto sia degli
effetti diretti sulla realta' agricola territoriale, sia degli
effetti indiretti legati ad esempio, a cambiamenti nelle pratiche
agricole conseguenti all'emissione dell'OGM.
Le ipotesi di rischio potenziale da considerare, in particolare,
sono le seguenti:
- la possibilita' di impollinazione di piante coltivate, inselvatichite
o spontanee del territorio da parte delle piante oggetto di
sperimentazione;
- la possibilita' di fecondazione di animali della stessa
specie nel caso siano presenti nel territorio;
le perturbazioni sull'ambiente circostante da parte della
pianta transgenica o delle tecniche di coltivazione, con particolare
riguardo al rischio di perdita di biodiversita' (ad esempio
tossine insetticide sull'entomofauna, alterazione della biodiversita'
del suolo, effetti su organismi target e non-target, uso indiscriminato
di erbicidi in presenza di piante resistenti e modifica delle
pratiche agronomiche correnti, possibile utilizzo alimentare
della pianta GM da parte di animali selvatici modificazione
della fitness di piante a cui siano stati trasferiti i transgeni
e quindi dell'equilibrio dell'ecosistema ecc...);
- contaminazione del suolo o dell'ambiente da parte di transgeni
o di suoi prodotti, come le tossine e possibile trasferimento
genico in microrganismi, soprattutto del suolo;
- possibilita' di interferire con le interazioni pianta-patogeni;
- possibilita' di interferire con le interazioni pianta-simbionti;
- rischio di disseminazione nel territorio di sementi della
pianta transgenica o di permanenza di polloni o altri sistemi
di propagazione nel suolo.
Una volta stabiliti i possibili effetti sui recettori e' necessario
effettuare la valutazione dell'impatto economico e sociale,
oltre che ambientale, per l'agricoltura della zona di emissione
nel caso si verificasse uno degli eventi sopra indicati.
E' necessario pertanto considerare eventuali effetti negativi
sugli agroecosistemi e l'agrobiodiversita' quali ad esempio:
- riduzione della fertilita' dei suoli;
- alterazione degli scambi gassosi a livello di chioma o altre
variazioni microclimatiche;
- modifiche della composizione floristica dei pascoli, incolti,
macchie, siepi e zone boschive di pertinenza delle aziende
agricole;
- sviluppo di ceppi di organismi nocivi all'agricoltura piu'
aggressivi o resistenti ai metodi di -
- contenimento comunemente utilizzati, con aumento degli attacchi
parassitari;
- condizioni che favoriscono l'introduzione di nuovi parassiti;
- squilibri negli agroecosistemi a carico dell'entomofauna,
degli antagonisti naturali, degli organismi terricoli, della
micorrizzazione e in genere delle relazioni simbiotiche delle
piante coltivate;
- erosione genetica delle varieta' e razze autoctone o migliorate
presenti nella zona di emissione.
E' necessario considerare, inoltre, eventuali effetti negativi
sul sistema agricolo e sulle filiere alimentari quali, ad
esempio:
- abbandono o sostituzione di colture divenute, in seguito
all'impatto dell'OGM, non piu' adatte o economicamente non
piu' convenienti, con particolare riguardo alle varieta' locali;
- cambiamenti delle tecniche agricole praticate nella zona
di emissione dovuti alla necessita' di compensare effetti
negativi provocati dall'OGM, con peggioramento della sostenibilita'
ambientale dell'attivita' agricola e dei costi di produzione;
- difficolta' o impossibilita' di mantenere nella zona di
emissione le produzioni tipiche e biologiche o altre produzioni
per le quali vi e' il divieto di impiego di OGM;
- cambiamento dei metodi di lavorazione, trasfonnazione e
conservazione dei prodotti agricoli della zona di emissione
causati da variazioni delle caratteristiche chimico-fisiche
e microbiologiche della materia prima o dei fermenti naturalmente
presenti nell'ambiente;
- difficolta' o impossibilita' di mantenere la produzione
di determinati prodotti locali a causa di variazioni chimico-fisiche
e microbiologiche della materia prima o dei fermenti naturalmente
presenti nel'ambiente;
- danni all'immagine dei prodotti locali e/o della zona di
emissione e costi da sostenere per difenderla;
- cambiamento dei percorsi commerciali per i prodotti provenienti
dalla zona di emissione dovuti a impossibilita' di accesso
alla vendita NON-OGM (grande distribuzione, alimenti per lattanti
e bambini) o ad altre tipologie commerciali;
- costi aggiuntivi derivanti dalla separazione delle filiere
e da controlli e analisi specialistiche necessarie a garantire
le filiere NON-OGM;
- difficolta' a mantenere l'allevamento brado e semibrado,
in particolare di razze autoctone adattate alle condizioni
locali preesistenti;
- modificazioni del paesaggio con impatto negativo sull'attivita'
agrituristica;
- modificazione di specie rilevanti per le attivita' artigianali
connesse all'azienda agricola;
- alterazioni delle biocenosi fluviali e lacuali con impatto
negativo sull'acquacoltura;
- abbandono e/o marginalizzazione della zona di emissione
in seguito alla compromissione di forme di agricoltura praticate
nella zona divenute meno redditive in seguito all'impatto
dell'OGM. Per ognuno dei rischi potenziali identificati si
devono successivamente individuare tutti i possibili percorsi
di migrazione, sia sul breve che sul lungo periodo, che possano
eventualmente permettere al rischio potenziale di interagire
con gli specifici recettori individuati.
Una volta stabilito che un rischio potenziale puo' raggiungere
un recettore e determinare un impatto attraverso un determinato
percorso di migrazione, la possibilita' che questo evento
si realizzi concretamente dipende da molteplici fattori quali,
ad esempio: le condizioni di rilascio, la presenza di barriere
fisiche o biologiche che possono impedire la diffusione, le
caratteristiche geografiche, morfologiche e meteorologiche
del territorio, la stabilita' o la capacita' di sopravvivenza
dell'OGM o della sua progenie.
Una rappresentazione schematica da utilizzare a supporto delle
attivita' sopra descritte puo' essere espressa da un diagramma
di flusso, dove a partire dalla fonte (es. il campo coltivato)
i rischi potenziali possono raggiungere i potenziali recettori
e determinare degli effetti negativi seguendo i diversi percorsi
attivi tenendo conto delle modalita' o agenti di diffusione,
delle vie o fattori di migrazione, delle vie di esposizione
utilizzabili nello specifico contesto.
D.2 Stima del rischio
Una volta identificati i potenziali effetti negativi che possono
realizzarsi sui potenziali recettori, bisognera' procedere alla
valutazione delle potenziali conseguenze dei singoli effetti
negativi e alla probabilita' che essi hanno di realizzarsi.
A tal fine e' possibile scegliere di utilizzare la matrice in
Figura 1 che consente di dare unavalutazione dei rischi di tipo
qualitativo; tuttavia, la matrice e' in grado di fornire anche
indicazioni di tipo ponderale sulla base della probabilita'
del verificarsi di un impatto e della gravita' delle conseguenze.
vedere
allegato
La matrice e' a doppio ingresso: su
un asse sono elencate le classi relative alla probabilita' che
l'impatto si verifichi, mentre sull'altro ingresso vengono elencate
le classi che descrivono l'entita' delle possibili conseguenze
dall'effetto negativo. In assenza di dati analitici piu' circostanziati,
le classi di probabilita' proposte, sono: Importante, Moderata,
Ridotta, Trascurabile.
Sulla base di queste quattro classi, vengono individuate 6 classi
di rischi cosi' definite:
Elevato, Elevato/medio, Medio, Medio Thasso, Basso, Trascurabile.
Per quanto riguarda i criteri sulla base dei quali effettuare
la stima del rischio sono da considerare i seguenti aspetti:
a) la probabilita' che l'effetto negativo si verifichi, deve
essere calcolata sulla base di dati di letteratura ove disponibili,
e delle condizioni ambientali specifiche del rilascio;
b) l'entita' delle conseguenze dipendera' da:
(i) dimensione numerica del fenomeno;
(ii) dimensione territoriale-geografica del fenomeno: il fenomeno
puo' avere dimensioni fisiche diverse (in termini di estensione
territoriale) ed e' ovvio che il danno aumentera' in funzione
della superficie delle aree impattate;
(iii) dimensione temporale del fenomeno, maggiore e' la durata
del danno maggiore sara' la sua gravita';
(iv) reversibilita' del danno: un danno irreversibile su un
recettore, ne determina la scomparsa o lo modifica in modo definitivo
e quindi origina la perdita di biodiversita', nell'area interessata;
(v) importanza del recettore colpito: se il recettore e' rappresentato
da una specie rara la gravita' del danno aumenta, il danno puo'
essere ancora piu' elevato quando colpisce specie che svolgono
una funzione «chiave» nell'ambito di un ecosistema,
oppure quando vengono contaminate specie o popolazioni selvatiche
parentali o geneticamente affini a varieta' o razze di interesse
agronomico da esse derivate che rappresentano una risorsa genetica
che puo' essere gravemente compromessa.
Il processo di valutazione del rischio
non puo' limitarsi a riscontri analitici dei singoli rischi derivanti
dall'emissione deliberata di un OGM, ma deve arrivare ad elaborare
un quadro finale complessivo di tutti i rischi considerati insieme,
sulla base del quale si possa decidere se l'autorizzazione alla
sperimentazione in campo sia valutabile positivamente o non dovranno
pertanto essere considerati tutti i potenziali rischi dando un
peso a ciascuno di essi ed infine un peso finale complessivo.
Pertanto, si dovra' prima compilare una matrice per ciascun effetto
negativo individuato che possa impattare un determinato recettore
in modo da stimare ogni singolo rischio.
Successivamente, per ciascun recettore potenzialmente colpito,
si riporteranno i risultati di ogni singola matrice in un'unica
matrice di sintesi in modo da poter avere un quadro generale della
situazione dei recettori impattati ed effettuare la valutazione
complessiva finale del rischio.
Questa matrice (fig. 2) dovra' riportare su un asse le classi
di rischio identificate per ciascun effetto negativo in grado
di impattare un determinato recettore e sull'altro tutti i recettori
potenzialmente interessati dal rilascio ambientale dell'OGM oggetto
della valutazione.