DECRETO 28 FEBBRAIO 2006
Recepimento dell'articolo 22 del decreto legislativo
18 maggio 2001,
n. 228, relativo alla sorveglianza rinforzata
(GU n. 82 del 7-4-2006)
IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096
e successive modificazioni;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;
Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che
in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio
fitosanitario nazionale;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del
19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione
e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997;
Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1997;
Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'art. 1 da 2 a 7 del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 212;
Visto l'art. 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228
concernente «Orientamento e modernizzazione del settore
agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
Visto l'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 212 che ha sostituito l'art. 11 della legge 25 novembre 1971,
n. 1096;
Vista la raccomandazione (CE) n. 787/2004 del 4 ottobre 2004 relativa
a: «Orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di
rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali
ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti
in prodotti nel quadro del reg. n. 1830/2003» che prevede
espressamente l'effettuazione dei controlli sulle sementi convenzionali
sia all'interno dei Paesi membri che presso i punti di entrata
del territorio comunitario (I. Principi generali, comma 3);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001,
n. 322;
Vista la comunicazione effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE
relativa alle norme tecniche;
Considerata la necessita' di garantire la tutela dell'ambiente
e del consumatore, nonche' della qualita' dei sistemi agroalimentari;
Considerato che il vigente sistema normativo regolamenta la produzione
e l'impiego sul territorio nazionale di materiale sementiero di
varieta' geneticamente modificate anche quando commisto con varieta'
convenzionali;
Considerata la necessita' di effettuare uno specifico monitoraggio
territoriale per le sementi composte in tutto o in parte di organismi
geneticamente modificati;
D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raggiunta
nelle sedute del 10 dicembre 2003 e del 3 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
1. Nell'ambito del monitoraggio previsto
dall'art. 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si
dispone, ai fini del comma 2, il controllo delle sementi in importazione
da Paesi terzi, presso i punti di entrata nazionali di cui al
decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativamente a quelle immesse
in libera pratica nel territorio della Repubblica italiana, sulla
base di un programma nazionale stabilito dal MiPAF, d'intesa con
la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Art. 2.
1. I servizi fitosanitari regionali collaborano,
nell'ambito delle proprie competenze con le strutture, di cui
al successivo art. 4, incaricate dei controlli sugli organismi
geneticamente modificati effettuando il prelevamento dei campioni
secondo le disposizioni impartite dal MiPAF con successivo provvedimento.
2. Le partite di sementi non possono essere commercializzate fino
al ricevimento della comunicazione sull'esito delle analisi circa
la presenza di organismi geneticamente modificati.
Art. 3.
1. Gli importatori delle sementi di cui
all'art. 1 provenienti da Paesi terzi, sono tenuti a notificare
al servizio fitosanitario regionale competente per il punto di
entrata, almeno due giorni lavorativi prima dell'introduzione,
l'arrivo della partita in questione nonche' il luogo di stoccaggio.
Art. 4.
1. I servizi fitosanitari regionali inviano
i campioni prelevati all'ENSE o ai laboratori individuati dal
programma nazionale, comunicando all'Ispettorato centrale repressione
frodi gli estremi identificativi dei lotti campionati ed il laboratorio
che effettua le analisi, nonche' il luogo di stoccaggio.
Art. 5.
1. I laboratori comunicano l'esito delle
analisi all'interessato e per conoscenza ai servizi fitosanitari
ed all'Ispettorato centrale repressione frodi.
2. L'Ispettorato centrale repressione frodi effettua il coordinamento
delle attivita' di controllo e informa dell'esito delle analisi
il Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei
servizi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
il Ministero della salute e le regioni e province autonome.
Art. 6.
1. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane
collaborano, per quanto di competenza, al monitoraggio nazionale
coordinandosi con i servizi fitosanitari regionali presso i punti
di entrata nazionali.
Roma, 28 febbraio 2006
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali: Alemanno
Il Ministro della salute: Storace
Il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio: Matteoli