DECRETO 15 marzo 2005

Disposizioni per l'attuazione dell'art.99 del Regolamento (CE) n.1782/2003
concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 270 del 23 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 ed in particolare il capitolo 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 345 del 20 ottobre 2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 141 del 30 aprile 2004 recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 141 del 30 aprile 2004, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la circolare 4 aprile 2000, n. 5, concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione delle richiamate norme comunitarie relative agli aiuti
alla produzione di sementi di base o di sementi certificate;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Decreta:

Art. 1.
Aiuto per le sementi

1. Il presente decreto stabilisce le modalita' tecniche ed applicative del capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, concernente il regime di aiuto per le sementi certificate.

Art. 2.
Registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori

1. Ai fini della registrazione, gli stabilimenti di sementi ed i costitutori devono presentare presso l'Organismo pagatore competente,
individuato in base alla sede legale, se l'impresa e' costituita da persona giuridica, o residenza, se la medesima e' costituita da persona fisica, una copia autenticata della licenza sementiera.
2. L'Organismo pagatore, sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, ai fini del riconoscimento, alla registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori.

Art. 3.
Modalita' di presentazione della domanda

1. Il moltiplicatore, che intende richiedere l'aiuto per le sementi, e' tenuto a presentare la domanda unica nel corso dell'anno all'Organismo pagatore competente, secondo le modalita' definite dall'Organismo di coordinamento.
2. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera c) del regolamento (CE) n. 796/2004, l'indicazione della quantita' di sementi certificate prodotte, espressa in chilogrammi, deve essere trasmessa entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto, secondo le modalita' definite da Organismo di coordinamento.
3. L'attestazione dell'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, rilasciate dall'ENSE in carta semplice, deve contenere le seguenti indicazioni:
- a) nominativo e codice fiscale della ditta sementiera contraente;
- b) nome, cognome, indirizzo, codice univoco di identificazione delle aziende agricole (c.u.a.a.) dell'agricoltore moltiplicatore;
- c) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione;
- d) specie, varieta', categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e codice fiscale della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi.
4. Per le sementi raccolte in Italia e spedite in un altro Stato dell'Unione europea, la dichiarazione, in carta semplice, attestante l'avvenuto controllo in campo, rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate, devono essere trasmesse all'Organismo pagatore entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto. Tali dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente registrati presso l'Organismo pagatore competente. Inoltre, deve essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito di sopralluoghi effettuati sui
singoli appezzamenti.
5. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera d) del regolamento (CE) n. 796/2004, copia dei documenti giustificativi attestanti che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate, possono essere trasmesse entro il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto, secondo le modalita' definite dall'Organismo di coordinamento.

Art. 4.
Penalita' per ritardato deposito

1. Ai sensi dell'art. 21 del regolamento (CE) n. 796/2004, in caso di ritardato deposito della domanda entro i venticinque giorni, decorrenti dal termine ultimo del 15 maggio, gli importi dei pagamenti diretti spettanti sono ridotti dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venticinque giorni, la domanda e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso, alla corresponsione dei pagamenti diretti.

Art. 5.
Cause di forza maggiore

1. Possono essere invocate, conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 796/2004, le seguenti cause di forza maggiore:
a) incapacita' professionale di lunga durata del moltiplicatore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare;
b) calamita' naturale;
c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;
d) furti aziendali;
e) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda agricola,
f) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;
g) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;
h) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per societa' agricole;
i) incapacita' dell'agricoltore ad esercitare l'attivita' agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo.
2. La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere notificata, con comunicazione scritta all'Organismo pagatore competente, entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Art. 6.
Commercializzazione delle sementi

1. Ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1973/2004, l'aiuto e' concesso a condizione che le sementi siano state effettivamente commercializzate per la semina. Per le sementi di riso deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione, rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto l'aiuto, che il quantitativo stesso e' stato effettivamente destinato alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale viene erogato l'aiuto. L'effettiva destinazione delle sementi sara' comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento del risone, rilasciata dall'Ente nazionale Risi, ai sensi della legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modifiche. La condizione verra' considerata soddisfatta se risultera' documentata la commercializzazione, come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione delle
sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per le quali viene richiesto l'aiuto.

Art. 7.
C o n t r o l l i

1. L'Organismo pagatore e' tenuto ad effettuare tutti i controlli intesi ad accertare l'adempimento delle condizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 8.
Modalita' di pagamento

1. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti vengono effettuati dall'Organismo pagatore competente, una volta l'anno, tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 9.
A b r o g a z i o n i

1. La circolare 4 aprile 2000, n. 5, citata nelle premesse, e' abrogata a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, fatte salve le cause pendenti originate dalle precedenti disposizioni ed i riconoscimenti accordati in precedenza agli stabilimenti di sementi ed ai costitutori.

Art. 10.
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo di coordinamento.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro: Alemanno


Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 367