Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003
del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee legge n. 270 del 23 ottobre
2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno
diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica
i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001,
(CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n.
1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
Visto il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29
ottobre 2004 ed in particolare il capitolo 10, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 345 del 20 ottobre
2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno
di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici
ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;
Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
legge n. 141 del 30 aprile 2004 recante modalita' di applicazione
del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/03
del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21
aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
legge n. 141 del 30 aprile 2004, recante modalita' di applicazione
della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato
di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola
comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
Visto l'art. 4, comma 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 428,
concernente «disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee
(legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone
che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti
emanati dalla Comunita' europea si provvede con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 137 del
14 giugno 1999, concernente la soppressione dell'Organismo pagatore
e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la circolare 4 aprile 2000, n. 5, concernente l'aiuto comunitario
alla produzione di sementi certificate;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'applicazione
delle richiamate norme comunitarie relative agli aiuti
alla produzione di sementi di base o di sementi certificate;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
espresso nella seduta del 3 marzo 2005;
Decreta:
Art. 1.
Aiuto per le sementi
1. Il presente decreto stabilisce le modalita'
tecniche ed applicative del capitolo 10 del regolamento (CE) n.
1973/2004 della Commissione, concernente il regime di aiuto per
le sementi certificate.
Art. 2.
Registrazione degli stabilimenti di sementi e dei costitutori
1. Ai fini della registrazione, gli stabilimenti
di sementi ed i costitutori devono presentare presso l'Organismo
pagatore competente,
individuato in base alla sede legale, se l'impresa e' costituita
da persona giuridica, o residenza, se la medesima e' costituita
da persona fisica, una copia autenticata della licenza sementiera.
2. L'Organismo pagatore, sulla base dell'esito dell'istruttoria,
provvede, ai fini del riconoscimento, alla registrazione degli
stabilimenti di sementi e dei costitutori.
Art. 3.
Modalita' di presentazione della domanda
1. Il moltiplicatore, che intende richiedere
l'aiuto per le sementi, e' tenuto a presentare la domanda unica
nel corso dell'anno all'Organismo pagatore competente, secondo
le modalita' definite dall'Organismo di coordinamento.
2. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera c) del regolamento
(CE) n. 796/2004, l'indicazione della quantita' di sementi certificate
prodotte, espressa in chilogrammi, deve essere trasmessa entro
il 15 giugno dell'anno successivo al raccolto, secondo le modalita'
definite da Organismo di coordinamento.
3. L'attestazione dell'avvenuto controllo in campo delle colture
e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte,
rilasciate dall'ENSE in carta semplice, deve contenere le seguenti
indicazioni:
- a) nominativo e codice fiscale della ditta sementiera contraente;
- b) nome, cognome, indirizzo, codice univoco di identificazione
delle aziende agricole (c.u.a.a.) dell'agricoltore moltiplicatore;
- c) numero di registrazione del contratto di moltiplicazione;
- d) specie, varieta', categoria, numero e peso effettivo del
lotto certificato, numero delle confezioni, nominativo e codice
fiscale della ditta sementiera selezionatrice che ha lavorato
e confezionato le sementi.
4. Per le sementi raccolte in Italia e spedite in un altro Stato
dell'Unione europea, la dichiarazione, in carta semplice, attestante
l'avvenuto controllo in campo, rilasciata dopo l'acquisizione
della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate,
devono essere trasmesse all'Organismo pagatore entro il 15 giugno
dell'anno successivo al raccolto. Tali dichiarazioni saranno rilasciate
unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di
moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione, preventivamente
registrati presso l'Organismo pagatore competente. Inoltre, deve
essere indicata la superficie verificata ed approvata a seguito
di sopralluoghi effettuati sui
singoli appezzamenti.
5. Ai sensi dell'art. 13, paragrafo 8, lettera d) del regolamento
(CE) n. 796/2004, copia dei documenti giustificativi attestanti
che le sementi dichiarate sono state ufficialmente certificate,
possono essere trasmesse entro il 15 giugno dell'anno successivo
al raccolto, secondo le modalita' definite dall'Organismo di coordinamento.
Art. 4.
Penalita' per ritardato deposito
1. Ai sensi dell'art. 21 del regolamento
(CE) n. 796/2004, in caso di ritardato deposito della domanda
entro i venticinque giorni, decorrenti dal termine ultimo del
15 maggio, gli importi dei pagamenti diretti spettanti sono ridotti
dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non
si applica nel caso di ritardo dovuto a documentate cause di forza
maggiore di cui all'art. 5 del presente decreto.
3. Nell'ipotesi di ritardo superiore a venticinque giorni, la
domanda e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso,
alla corresponsione dei pagamenti diretti.
Art. 5.
Cause di forza maggiore
1. Possono essere invocate, conformemente
alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 796/2004, le
seguenti cause di forza maggiore:
a) incapacita' professionale di lunga durata del moltiplicatore,
ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa
familiare;
b) calamita' naturale;
c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali;
d) furti aziendali;
e) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda
agricola,
f) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;
g) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola,
ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;
h) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per
societa' agricole;
i) incapacita' dell'agricoltore ad esercitare l'attivita' agricola
ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un
terzo.
2. La documentazione, relativa ai casi di forza maggiore di cui
al comma 1 del presente articolo, deve essere notificata, con
comunicazione scritta all'Organismo pagatore competente, entro
il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli
aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.
Art. 6.
Commercializzazione delle sementi
1. Ai sensi dell'art. 49 del regolamento
(CE) n. 1973/2004, l'aiuto e' concesso a condizione che le sementi
siano state effettivamente commercializzate per la semina. Per
le sementi di riso deve essere, inoltre, allegata una dichiarazione,
rilasciata dal produttore selezionatore che ha ottenuto la certificazione
del quantitativo di semente di riso, per la quale viene richiesto
l'aiuto, che il quantitativo stesso e' stato effettivamente destinato
alla semina. La dichiarazione va riferita alla situazione complessiva
del produttore selezionatore dichiarante, relativamente alle sementi
di riso prodotte e commercializzate nella campagna per la quale
viene erogato l'aiuto. L'effettiva destinazione delle sementi
sara' comprovata avvalendosi dei certificati per il trasferimento
del risone, rilasciata dall'Ente nazionale Risi, ai sensi della
legge 21 dicembre 1931, n. 1785 e successive modifiche. La condizione
verra' considerata soddisfatta se risultera' documentata la commercializzazione,
come sementi da semina, da parte di ciascun produttore selezionatore
che ha ottenuto la certificazione delle
sementi stesse, di almeno il 95% del quantitativo di sementi per
le quali viene richiesto l'aiuto.
Art. 7.
C o n t r o l l i
1. L'Organismo pagatore e' tenuto ad effettuare
tutti i controlli intesi ad accertare l'adempimento delle condizioni
previste dalla normativa vigente.
Art. 8.
Modalita' di pagamento
1. Ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2
del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti vengono effettuati
dall'Organismo pagatore competente, una volta l'anno, tra il 1°
dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 9.
A b r o g a z i o n i
1. La circolare 4 aprile 2000, n. 5, citata
nelle premesse, e' abrogata a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente decreto, fatte salve le cause pendenti originate
dalle precedenti disposizioni ed i riconoscimenti accordati in
precedenza agli stabilimenti di sementi ed ai costitutori.
Art. 10.
Disposizioni finali
1. Per quanto non espressamente contemplato
dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni comunitarie
vigenti in materia ed alle procedure di attuazione definite dall'Organismo
di coordinamento.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 15 marzo 2005
Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri
delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 367