(Pubblicato sulla G.U. n.
245 del 20 ottobre 2006)
IL MINISTRO DELLE
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche
ed integrazioni ed in particolare l'art. 69;
Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, modificato da
ultimo dal decreto ministeriale 28 aprile 2006, recante disposizioni
di applicazione della riforma della politica agricola comune;
Ritenuta la necessita' di estendere al 2007 l'attuazione temporale
delle misure relative ai pagamenti supplementari, di cui all'art.
69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, stabilite all'art. 4 del
citato decreto ministeriale 24 settembre 2004;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta
del 27 luglio 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. L'articolo 4 del decreto
ministeriale 24 settembre 2004 e' sostituito dal seguente articolo:
«Art. 4 (Attuazione temporale delle misure). - Le misure
relative ai pagamenti supplementari di cui ai precedenti articoli
1, 1-bis, 2 e 3 sono di attuazione per gli anni 2005, 2006 e 2007».
2. Con successivo provvedimento l'allegato A, di cui all'art.
1, comma 2, lettera a) del decreto 24 settembre 2004, verra' aggiornato
con le varieta' di grano duro certificate.
Il presente decreto sara' trasmesso
alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 agosto 2006
Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 124