Articolo 1
(Avvio del regime di pagamento unico)
1. Il regime di pagamento unico previsto
dal reg. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 è
applicato a livello nazionale dal 1° gennaio 2005, fatta eccezione
per l’articolo 62 la cui applicazione decorre dal 1°
gennaio 2006.
2. Il regime di pagamento unico viene attuato con le modalità
previste dagli articoli da 33 a 57 e 62 del reg. n. 1782/2003
del Consiglio del 29 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni.
3. Ai sensi dell’articolo 70, comma 1, lettera a), secondo
trattino del reg.(CE) n. 1782/2003 sono esclusi dal regime di
pagamento unico i pagamenti diretti concessi ai sensi dell’articolo
3 del reg. (CE) 2358/71.
Articolo 2
(Gestione della riserva nazionale)
1. Lo Stato si avvale del diritto di adottare
misure in applicazione dell’articolo 42, paragrafi 3 e 5,
del regolamento 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003.
2. Lo Stato applica tutte le disposizioni facoltative previste
dagli articoli 6 e 7 del reg. n. 795/2004 della Commissione del
21 aprile 2004.
3. Le determinazioni sull’utilizzazione della riserva nazionale,
sui criteri oggettivi per le assegnazioni ai sensi dei paragrafi
3 e 5 dell’articolo 42 del regolamento n. 1782/2003, e sulle
altre misure conseguenti ai regolamenti attuativi del regolamento
CE n.1782/2002, sono adottate con decreto del Ministro della Politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
4. La gestione della riserva nazionale di cui all’articolo
42 del reg. (CE) 1782/2003 è affidata all’AGEA che,
al fine di assicurare il rispetto del massimale nazionale ai sensi
dell’art.41 del reg.1782/2003 nonché l’equilibrio
della riserva nazionale e il rispetto delle finalità di
cui ai commi 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 42 del citato regolamento,
procede alle riduzioni lineari degli importi di riferimento dandone
comunicazione agli organismi pagatori riconosciuti.
5. I criteri oggettivi e la definizione delle zone omogenee di
utilizzo della riserva nazionale di cui all’articolo 42
del citato regolamento sono definiti con decreto di cui al comma
3.
Articolo 3
(Criteri di ammissibilità)
1. Nella definizione di “successione
anticipata” di cui all’articolo 33 del regolamento
(CE) n.1782/2003 del Consiglio rientrano:
a) il consolidamento dell’usufrutto in
capo al nudo proprietario;
b) tutti i casi in cui un agricoltore
abbia ricevuto a qualsiasi titolo l’azienda o parte dell’azienda
precedentemente gestita da altro agricoltore, al quale il primo
può succedere per successione legittima.
2. Ai fini dell’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento
(CE) n.1782/2003, rientra nell’ipotesi di cambiamento della
forma giuridica il caso in cui l’agricoltore che gestisce
l’ azienda all’atto dell’avviamento del regime:
a) abbia esercitato attività agricola
come membro compartecipe dell’impresa familiare di cui all’art.
230/bis del codice civile, ovvero sia stato parte attiva in agricoltura
della famiglia che ha esercitato in precedenza il controllo dell’azienda;
b) abbia esercitato, come persona fisica o giuridica,
attività agricola attraverso una società della quale
aveva il controllo secondo quanto previsto dall’art. 2359
del codice civile, ovvero abbia esercitato la medesima attività
come affittuario di società della quale aveva il controllo;
c) abbia esercitato, come società, attività
agricola attraverso uno o più propri soci.
3. Rientra nelle fattispecie di cui al comma 2 anche il caso in
cui l’agricoltore che conduceva l’azienda nel periodo
di riferimento abbia costituito una società che gestisce
l’azienda stessa alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Articolo 4
(Gestione degli importi resi disponibili dalla modulazione)
1. Gli importi totali resi disponibili
dalla modulazione sono ripartiti fra i Piani di sviluppo rurale
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni, sulla base dei parametri
concordati in sede di Comitato nazionale per la sorveglianza sull’attuazione
dei piani di sviluppo rurale, come sostegno supplementare alle
misure dei piani medesimi.
Articolo 5
(Condizionalità)
1. Le norme quadro inerenti le buone condizioni
agronomiche ed ambientali, e gli obblighi derivanti dai criteri
di gestione obbligatoria, cui devono conformarsi le Regioni e
le Province Autonome, sono definite con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni,
sulla base dello schema riportato negli Allegati III e IV del
regolamento n. 1782/2003, nel rispetto dei principi comunitari,
garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed
evitando distorsioni del mercato e della concorrenza.
2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano definiscono,
con propri provvedimenti, nel rispetto dei principi comunitari,
garantendo la parità di trattamento degli agricoltori ed
evitando distorsioni del mercato e della concorrenza, le buone
condizioni agronomiche ed ambientali e gli obblighi derivanti
dai criteri di gestione obbligatoria entro 60 giorni dalla data
di pubblicazione del decreto di cui al comma 1. In caso di inadempienza,
il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il
potere sostitutivo.
3. L’Agea è responsabile dell’attuazione del
sistema dei controlli di cui ai comma 1 e 2, eseguiti dagli organismi
pagatori e garantisce, attraverso il SIAN il rispetto delle condizioni
di cui all’articolo 9 del reg. (CE) n. 796/2004.
Articolo 6
(Prima assegnazione dei titoli all’aiuto)
1. Possono beneficiare dell’aiuto
gli agricoltori che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo
33 del regolamento n.1782/2003, cosi come specificate dal presente
decreto.
2. Ai sensi dell’articolo 12, par. 1, del reg. (CE) n. 795/2004,
l’AGEA procede all’identificazione degli agricoltori
aventi titolo all’aiuto, definendo tempi e modalità
per la registrazione nel SIAN delle conferme ovvero delle modifiche
aziendali per le fattispecie ricadenti negli artt. 13, 14, 15
e 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, così
come descritte dal presente decreto, nonché dei casi di
forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ai sensi dell’articolo
40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del Decreto
del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 20 luglio 2004
n. 1628.
3. Entro il 31 marzo 2005, gli Organismi Pagatori, provvedono
ad inviare agli agricoltori identificati con la procedura di cui
al comma 2, il modulo di domanda di cui all’articolo 34,
paragrafo 1, del reg. 1782/2003.
4. Entro il 15 maggio 2005, gli agricoltori presentano all’Organismo
Pagatore competente, la domanda di fissazione definitiva dei titoli
all’aiuto e di ammissione al regime di pagamento unico.
5. La domanda è predisposta in coerenza con gli artt. 12
e 13 del Reg. (CE) n. 796/2004, e dovrà altresì
contenere gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di
agricoltore del richiedente ai sensi dell’articolo 2, lett.
a) del reg. n. 1782/2003.
6. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall’art.
42, parr. 3 e 5 del reg. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003, presentano all’Organismo Pagatore competente, domanda
di ammissione al regime di pagamento unico alle condizioni stabilite
nella sezione II del Capitolo II del reg. 795/2004 della Commissione.
7. Gli agricoltori che si trovano nelle condizioni previste dall’art.
42, paragrafo 4 del reg. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre
2003, presentano all’Organismo Pagatore competente, domanda
di ammissione al regime di pagamento unico, nelle fattispecie
previste e alle condizioni stabilite nella sezione III del Capitolo
III del reg. 795/2004 della Commissione.
8. Gli Organismi Pagatori garantiscono all’AGEA, attraverso
il SIAN, la contestuale disponibilità delle domande di
fissazione dei titoli all’aiuto, ai fini del calcolo definitivo
dei titoli stessi, del dimensionamento della riserva nazionale
e del calcolo dei titoli da riserva, che l’AGEA esegue e
rende disponibili, attraverso il SIAN, agli Organismi Pagatori.
Entro il 15 agosto 2004, gli Organismi Pagatori assegnano ai produttori
i titoli all’aiuto definitivi.
9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la
domanda di fissazione dei titoli all’aiuto non possono essere
inferiori a 0, 3 ettari.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano ai titoli
all’aiuto sottoposti a condizioni particolari di cui agli
articoli da 47 a 50 del reg. n. 1782/2003, purché i titolari
mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta
nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame
adulto (UBA).
Articolo 7
(Uso dei titoli all’aiuto)
1. Possono beneficiare del regime di pagamento
unico gli agricoltori che, in possesso in via originaria o derivata
di titoli all’aiuto ai sensi degli articoli da 33 a 43 del
reg.1782/2003, dispongano all’11 novembre 2004 delle parcelle
per le quali presentano domanda di pagamento e su queste esercitino
attività agricola nel rispetto del regolamento (CE) n.1782/2003
del Consiglio, dei regolamenti (CE) n.795/2004 e 796/2004 della
Commissione e di quanto stabilito nel presente decreto, salvo
quanto disposto all’art. 49, par. 2, del regolamento (CE)
n. 1782/2003 del Consiglio e salvi casi di forza maggiore o di
circostanze eccezionali.
Articolo 8
(Tipi specifici di agricoltura previsti dall’articolo 69
del reg. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003)
1. Nel settore dei seminativi e delle carni
bovine e degli ovicaprini viene operata una trattenuta dell’8%
della componente settoriale seminativi, del 7% della componente
settoriale carni bovine e del 5% della componente settoriale ovicaprini
del massimale nazionale di cui all’articolo 41 del reg.
1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, individuate nell’allegato
VI del detto regolamento.
2. Le somme così ottenute sono destinate, settore per settore,
e su base annua, a un pagamento supplementare agli agricoltori
del settore interessato che rispettino le condizioni di ammissibilità
al premio.
3. Le condizioni di ammissibilità al premio supplementare,
che tengono conto della tutela e valorizzazione dell’ambiente
o del miglioramento della qualità e commercializzazione
dei prodotti agricoli, possono essere determinate annualmente
con decreto del Ministero delle Politiche agricole e Forestali,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro il termine
previsto dalla normativa comunitaria avvalendosi anche delle proposte
del Comitato di cui al comma successivo.
4. Per il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse finanziarie
previste a titolo di aiuto supplementare e per la formulazione
di proposte di modifica delle condizioni di ammissibilità
al premio supplementare di cui al comma 3, è istituito
un Comitato paritetico Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
e Regioni e Province autonome, integrato da una rappresentanza
delle Organizzazioni del Tavolo Agroalimentare.
Articolo 9
(Applicazione del pagamento supplementare)
1. Le trattenute di cui al precedente articolo
8 vengono utilizzate per erogare un pagamento supplementare, condizionato
come segue:
a. nel settore dei seminativi un pagamento supplementare ad ettaro
viene erogato agli agricoltori che utilizzano sementi certificate
per la coltivazione di particolari varietà e che adottino
modalità di certificazione, tecniche di coltivazione, stoccaggio,
ed altre pratiche produttive tali da corrispondere a caratteristiche
qualitative richieste dal mercato e che favoriscono la commercializzazione.
b. nel settore delle carni bovine un pagamento supplementare per
capo viene erogato agli allevatori di vacche nutrici, come definite
dal diritto comunitario, di razze specializzate da carne iscritte
nei libri genealogici o agli allevatori di vacche nutrici a duplice
attitudine e/o di bovini allevati secondo metodi estensivi.
c. nel settore delle carni ovine e caprine un pagamento supplementare
a capo viene erogato agli allevatori singoli o associati con più
di 50 capi.
2. In caso di superamento dei plafond relativi al finanziamento
delle misure di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c),
un abbattimento pro rata è applicato ai relativi pagamenti
supplementari per ettaro o per capo.
Articolo 10
(Trasferimento dei titoli agli aiuti)
1. In caso di vendita del titolo all’aiuto,
si applicano le trattenute, da riversare alla Riserva nazionale,
calcolate nelle percentuali massime previste dall’art. 9
del regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione.
2. La cessione del titolo all’aiuto, che avviene secondo
quanto stabilito dall’articolo 25 del regolamento (CE) n.
795/2004 della Commissione, deve avvenire mediante atto con sottoscrizione
autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all’articolo
45 della legge n. 203/82, e deve essere comunicata a pena di nullità
agli organismi pagatori, entro dieci giorni dalla sottoscrizione.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, l’AGEA,
in attuazione dell’articolo 21 del reg. 1782/03, convalida
il trasferimento del titolo notifica, comunicato attraverso il
SIAN dagli organismi pagatori.
3. Per i trasferimenti dei titoli secondo quanto previsto dall’art.
27 del regolamento (CEE) n. 795/2004 della Commissione le domande
di cedente e cessionario devono essere presentate congiuntamente
agli organismi pagatori.
4. I trasferimenti dei titoli all’aiuto possono avvenire
solo all’interno delle regioni omogenee così come
definite all’articolo 2, comma 5.
Articolo 11
(Clausole relative ai contratti privati di vendita)
1. Ai sensi dell’art.17, paragrafo
3, comma 2, del regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione,
l’acquirente può presentare domanda di fissazione
del titolo all’aiuto a nome del venditore e con l’esplicita
autorizzazione di questo.
2. Ai contratti privati di vendita di cui all’art.17, del
regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione, si applica il paragrafo
5 del medesimo articolo.
Articolo 12
(Disposizioni applicabili agli agricoltori
che si trovano in una situazione particolare)
1. Qualora il contratto d’affitto
di cui agli articoli 20 e 22 del reg. 795/2004 della Commissione
del 21 aprile 2004 o i programmi di cui all’articolo 23
dello stesso regolamento cessino dopo la scadenza del termine
per la presentazione di una domanda nell’ambito del regime
di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, l’agricoltore
interessato può chiedere la fissazione dei propri titoli
all’aiuto, dopo la scadenza del contratto d’affitto
o del programma, entro il termine ultimo di presentazione delle
domande nel quadro del regime di pagamento unico dell’anno
successivo.
2. Anche ai contratti di durata quinquennale, in relazione alla
prassi consolidata in Italia, si applicano le disposizioni previste
per i contratti d’affitto a lungo termine previsti negli
articoli 20, 21 e 22 del reg. 795/2004 della Commissione del 21
aprile 2004.
3. Agli agricoltori di cui all’articolo 20 del reg. 795/2004
della Commissione del 21 aprile 2004 vengono attribuiti titoli
all’aiuto calcolati su un importo di riferimento fissato
secondo criteri definiti con Decreto del Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali, sentita la conferenza Stato regioni.
Articolo 13
(Ritiro dalla produzione)
1. I produttori che abbiano ritirato superfici
dalla produzione a titolo obbligatorio devono lasciarle a riposo
ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (CE) n.795/2004
della Commissione e non possono effettuare le semine prima del
31 agosto per il raccolto dell’anno successivo.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottano
le misure previste dai paragrafi 2 e 3 dell’art. 32 del
regolamento (CE) n.795/2004 della Commissione.
3. 4. In caso di applicazione dell’articolo 33 del regolamento
(CE) n. 795/2004 della Commissione le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano adottano le misure in esso previste. In ogni
Regione o Provincia autonoma le nuove superfici ammissibili non
possono superare le superfici dichiarate inammissibili.
4. 5. Gli scambi previsti nell’art. 33 del regolamento (CE)
n. 795/2004 della Commissione devono essere sottoposti a preventiva
notificazione alla Regione o Provincia autonoma, che provvederà
ad accogliere o respingere la proposta contenuta nell’atto
notificato entro 60 giorni dall’invio dello stesso.
5. Le regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano garantiscono,
attraverso il SIAN, la contestuale disponibilità dei dati
derivanti dall’applicazione del presente articolo.
Articolo 14
(Clausola arbitrale)
1. La domanda presentata al fine di partecipare
al regime di pagamento unico può essere accompagnata da
una dichiarazione irrevocabile di accettazione di una clausola
arbitrale, in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile
controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime
alla Camera arbitrale di cui all’art. 16 del decreto legislativo
n. 99 del 2004.
2. La procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni
contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale
in agricoltura istituita con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 1 luglio 2002, n. 743, confermato dall’articolo
16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
Il Presente decreto è trasmesso
all’Organo di Controllo per la registrazione, e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in
vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 5 agosto 2004
Firmato
(Il Ministro: Alemanno)