IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, recante disciplina dell'attivita'
sementiera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della
legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica
e integra la legge n. 1096/1971;
Visto l'art. 37 della legge n. 1096/1971, come
sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 24 aprile 2001,
n. 212 e, in particolare, il comma 4 che prevede l'esclusione
delle specie ortive dalla deroga di cui al comma 1 del medesimo
articolo e per le quali si applica invece l'art. 3-bis della legge
n. 195/1976, introdotto dall'art. 15 del decreto legislativo n.
212/2001;
Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo
24 aprile 2001, n. 212, e l'art. 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, recante la definizione
di commercializzazione;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003,
n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE del 12 marzo
2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati
e che abroga la dir. 90/220/CE del Consiglio;
Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 2005
di applicazione dell'art. 8, comma 6 del decreto legislativo 8
luglio 2003, n. 224, recante prescrizioni per la valutazione del
rischio per l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare relativamente alle attivita' di rilascio deliberato
nell'ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione
sul mercato;
Decreta:
Art. 1.
Modalita' di presentazione della domanda per l'importazione e
la circolazione
a scopi sperimentali delle sementi convenzionali e geneticamente
modificate
1. Al fine di ottenere la deroga di cui all'art. 37, comma 1,
della legge n. 1096/1971 relativa alle sementi convenzionali e
modificate geneticamente di specie erbacee da pieno campo e all'art.
3-bis, comma 1, della legge n. 195/1976 relativa alle sementi
convenzionali di specie ortive, i produttori di sementi aventi
sede in Italia devono presentare apposita domanda al Ministero
delle politiche agricole e forestali, Dipartimento della qualita'
dei prodotti agroalimentari e dei servizi, Direzione generale
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
- QTC VIII Servizio sementi, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma
- redatta come da modello allegato al presente decreto.
2. Nel caso di sementi geneticamente modificate destinate all'emissione
deliberata nell'ambiente a fini sperimentali, il richiedente dovra',
inoltre, allegare alla domanda di cui al comma 1 la copia dell'autorizzazione
rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera a) del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224.
3. Nel caso di sementi geneticamente modificate gia' autorizzate
con specifica decisione della Commissione europea all'immissione
sul mercato, inclusa la coltivazione, per le quali si richiede
l'emissione deliberata nell'ambiente a fini sperimentali oppure
gia' autorizzate all'immissione sul mercato, esclusa la coltivazione,
per le quali si richiede la sperimentazione in ambiente confinato,
il richiedente dovra', inoltre, allegare alla domanda di cui al
comma 1 la specifica decisione della Commissione europea.
Art. 2.
Quantitativi massimi ammessi per singola specie
1. La deroga di cui all'art. 1 e' concessa per le specie ed i
quantitativi massimi indicati nelle tabelle 1 e 2 allegate al
presente decreto.
2. Al di fuori di tali ipotesi la deroga puo' essere concessa
su parere motivato dell'Istituto sperimentale del C.R.A. competente
per il tipo di coltura (tabella 3). In questo caso la richiesta
deve essere indirizzata contemporaneamente all'Ufficio QTC VIII
del Ministero ed all'Istituto sperimentale in questione, il quale
procedera' a verificare l'ammissibilita' e congruita' della richiesta
ed a trasmettere il parere all'Ufficio competente.
Art. 3.
Modalita' di messa in circolazione delle sementi convenzionali
e
geneticamente modificate autorizzate alla sperimentazione
1. I prodotti sementieri per i quali e' concessa la deroga devono
essere posti in circolazione recando, sulle confezioni, l'indicazione
della destinazione a uso sperimentale, gli estremi dell'autorizzazione
ministeriale, ovvero accompagnati da una copia della medesima
autorizzazione e da una copia dell'autorizzazione di cui ai commi
2 o 3 dell'art. 1 nonche', se necessario, da copia della dichiarazione
di cui all'art. 4.
Art. 4.
Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio
1. L'interessato, in caso di importazione e all'atto dello sdoganamento,
deve rilasciare agli uffici competenti presso la dogana d'entrata
apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta
come da modello allegato al presente decreto, attestante la corrispondenza
tra i prodotti sementieri autorizzati e quelli effettivamente
importati.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 marzo 2005
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno
Allegati:
Quantitativi
massimi ammessi (agricole ed ortive) ed Istituti sperimentali
competenti
Richiesta
di autorizzazione
all'importazione e/o circolazione.
Dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà.