DECRETO LEGISLATIVO
3 novembre 2003, n.308
Attuazione delle direttive 2002/53CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE,
2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti
sementieri e il catalogo delle varieta' delle specie di piante agricole.
Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2003
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 febbraio 2003, n. 14, ed in particolare l'art.
1 e l'allegato A;
Vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole;
Vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
Vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
Vista la direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
Vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002,
relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra;
Vista la direttiva 2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002,
che modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla commercializzazione
delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 settembre 2003;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 10 ottobre 2003;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro
delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze
e per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Aggiornamento dei riferimenti normativi)
1. Le disposizioni di attuazione delle direttive 2002/53/CE,
2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE e 2002/57/CE sono contenute nella
legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni, nel
decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065,
e successive modificazioni, e nella legge 20 aprile 1976, n. 195,
e successive modificazioni.
2. I riferimenti alle direttive 66/400/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE,
70/457/CEE e 70/458/CEE, e a quelle che modificano le stesse, contenuti
nella legge n. 1096 del 1971, e successive modificazioni, nel decreto
del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973, e successive modificazioni,
e nella legge n. 195 del 1976, e successive modificazioni, si intendono
fatti alle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE
e 2002/57/CE.
Art. 2
(Classificazione dei prodotti sementieri)
1. All'articolo 7 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
al secondo comma, lettera a), dopo le parole: "materiali di
moltiplicazione" sono inserite le seguenti: ", con esclusione
dei tuberi-seme di patate,".
Art. 3
(Modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del
1973)
1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica
8 ottobre 1973, n. 1065, dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:
"Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
conformemente alle disposizioni adottate in sede comunitaria, è
prevista l'inclusione al primo comma, lettere A) e A-bis), di ibridi
di piante oleaginose e da fibra, diverse da quelle da girasole.".
2. All'articolo 11, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065 del 1973, dopo le parole: "verde per
i miscugli." è inserito il seguente periodo:
"Per le sementi certificate di un'associazione varietale di
ibridi di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta
è di colore blu con una striscia diagonale verde.".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 1065 del 1973,
dopo l'articolo 26-bis è inserito il seguente:
"Art. 26-ter
(Definizioni)
1. E' consentita la commercializzazione di sementi certificate
di piante oleaginose e da fibra nella forma di associazione varietale.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) associazione varietale: un'associazione di sementi certificate
di un determinato ibrido impollinatore-dipendente, ufficialmente
iscritto al registro nazionale delle varietà di piante
agricole, con sementi certificate di uno o più determinati
impollinatori, ugualmente iscritto, e miscelate meccanicamente
in proporzioni stabilite congiuntamente dai responsabili della
conservazione in purezza di tali componenti; ai fini della certificazione
delle sementi, la combinazione dell'associazione varietale deve
essere notificata all'autorità di certificazione;
b) ibrido impollinatore-dipendente: il componente maschiosterile
dell'associazione varietale (componente femminile);
c) impollinatore: il componente che emette polline nell'associazione
varietale (componente maschile).
3. Le sementi dei componenti femminile e maschile sono trattate
con conce di colore differente.".
Art. 4
(Clausola di cedevolezza)
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma
, della Costituzione, le norme del presente decreto afferenti materie
di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora provveduto al recepimento
delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE,
2002/57/CE e 2002/68/CE, e delle successive modificazioni, si applicano
fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione
di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 3 novembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle legge, sull'emanazione del
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati
il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della
funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per
tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i
decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- La legge 3 febbraio 2003, n. 14 reca: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002». L'art. 1
e l'allegato A cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme
occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi
di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive
comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia
previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su
di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine,
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari
scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi
e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata
nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle
materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome
nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione,
alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata
da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle
materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti
dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi
recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole
delle disposizioni in essi contenute.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure
comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre
2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del Consiglio relativa
alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano
le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti
attivita' delle amministrazioni marittime;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio
2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente
il oordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa'
di gestione ed i prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio
2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente
il oordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati
tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture,
gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate
all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni
tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che modifica la
direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare, modernizzare e armonizzare
le modalita' di fatturazione previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che modifica la
direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e la direttiva 95/59/CE
per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che
gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002,
che modifica la direttiva 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda
il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione sulla
vita;
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 marzo 2002,
che modifica la direttiva 73/239/CEE del Consiglio per quanto riguarda
il margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione nei rami
diversi dall'assicurazione sulla vita;
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente
la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta
sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e
di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno
2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo
comune delle varieta' delle specie di piante agricole;
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione
delle sementi di barbabietole;
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione
delle sementi di ortaggi;
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione
dei tuberi-seme di patate;
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione
delle sementi di piante oleaginose e da fibra;
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni
specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante
modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia
di Teschen e la peste suina africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che modifica la direttiva
2002/57/CE relativa alla commercializzazione delle sementi di piante
oleaginose e da
fibra.».
- La direttiva 2002/53/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20
luglio 2002.
- La direttiva 2002/54/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20
luglio 2002.
- La direttiva 2002/55/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20
luglio 2002.
- La direttiva 2002/56/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20
luglio 2002.
- La direttiva 2002/57/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 193 del 20
luglio 2002
- La direttiva 2002/68/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 195 del 24
luglio 2002.
- La legge 25 novembre 1971, n. 1096 reca: «Disciplina dell'attivita'
sementiera».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, reca: «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre
1971, n. 1096, concernente la disciplina della produzione e del
commercio delle sementi.».
Note all'art. 1:
- Per le direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE,
2002/57/CE vedi note alle premesse.
- Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, vedi note alle premesse.
- La legge 20 aprile 1976, n. 195, reca: «Modifiche e integrazioni
alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della attivita'
semetiera».
- La direttiva 66/400/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 125 dell'11
luglio 1966.
- La direttiva 66/403/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 125 dell'11
luglio 1966.
- La direttiva 69/208/CEE e' pubblicata in GUCE n. L. 10 luglio
1969.
- Le direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE sono pubblicate in GUCE n.
L. 225 del 12 ottobre 1970.
Note all'art. 2:
- Per la legge 25 novembre 1971, n. 1096, vedi note alle premesse.
Il testo dell'art. 7, cosi' come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 7. - Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i
materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente
articolo si suddividono nelle seguenti categorie:
1ª categoria: di base (elite);
2ª categoria: certificata;
3ª categoria: commerciale.
I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono
i seguenti:
a) categoria di base. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione,
con esclusione dei tuberi-seme di patate,
debbono essere prodotti dal costitutore od aventi causa, direttamente
o sotto la loro personale responsabilita', secondo norme di selezione
che assicurino la conservazione in purezza delle varieta'. Le
sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati
e certificati;
b) categoria certificata. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione
debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base,
in prima o seconda
riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;
c) categoria commerciale. Le sementi ed i materiali di moltiplicazione
non classificati nelle due anzidette categorie appartengono alla
categoria commerciale.
Il regolamento di esecuzione della presente legge potra' prevedere
la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente
articolo.».
Note all'art. 3:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973,
n. 1065, vedi note alle premesse. Il testo dell'art. 26, cosi' come
modificato dal presente decreto cosi' recita:
«Art. 26. - Per le sementi di piante oleaginose e da fibra
le condizioni richieste ai fini della classificazione di cui al
precedente art. 21 sono le seguenti:
A) Sementi di base:
a) che siano prodotte sotto la responsabilita' del costitutore
secondo metodi di selezione per la conservazione della varieta';
b) che sia prevista la destinazione di esse per la produzione
sia di "sementi certificate" che di "sementi certificate
di 1ª o di 2ª riproduzione», o all'occorrenza,
di "sementi certificate di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti
articoli 12 e 20, alle condizioni specificate negli allegati 6
e 7 per le sementi di base;
d) che all'atto di un esame ufficiale sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a),
b) e c).
I diversi tipi di varieta', compresi i componenti, destinati alla
certificazione alle condizioni della presente norma, possono essere
specificati e definiti conformemente alle procedure di cui all'art.
40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
A-bis) Sementi di base (ibridi di girasole):
1. Sementi di base di linee inbred: sementi:
a) che, fatto salvo l'art. 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono ai requisiti
di cui agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica per le sementi di base e,
b) per le quali al momento di un esame ufficiale sia stato constatato
che esse rispondono ai suddetti requisiti.
2. Sementi di base ed ibridi semplici: sementi
a) destinate alla produzione di ibridi a tre vie o di ibridi
doppi,
b) che, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, rispondono
ai requisiti fissati agli allegati 6 e 7 del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica per le sementi di base e,
c) per le quali all'atto di un esame ufficiale sia stato constatato
che esse rispondono ai suddetti requisiti.
B) Sementi certificate di ravizzone, senape bruna, colza,
senape nera, canapa dioica, cumino, cotone, girasole, papavero e
senape bianca:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta
del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella
delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione
siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale,
alle condizioni previste per le sementi di base agli allegati
6 e 7;
b) che sia prevista la destinazione di esse per una produzione
diversa da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti
articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni
degli allegati 6 e 7 per le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c),
oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni
di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante
un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
C) Sementi certificate di 1ª riproduzione di arachide,
lino tessile, lino oleaginoso, soia e canapa monoica:
a) che provengano direttamente da sementi di base o, a richiesta
del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella
delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione
siano risultate rispondenti, a seguito di un esame ufficiale,
alle condizioni previste dagli allegati 6 e 7 per le sementi di
base;
b) che sia prevista la destinazione sia per la produzione di sementi
della "categoria sementi certificate di 2ª riproduzione"
o all'occorrenza, della categoria "sementi certificate della
3ª riproduzione" che per una produzione diversa da quella
di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per
le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c),
oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni
di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante
un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
D) Sementi certificate di 2ª riproduzione di arachide,
lino tessile, lino oleaginoso e soia:
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di 1ª riproduzione o, a richiesta del costitutore,
da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi
di base, purche' le sementi di detta generazione, a seguito di
un esame ufficiale, siano risultate rispondenti alle condizioni
previste agli allegati 6 e 7 per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa
da quella di sementi piante oleaginose e da fibra, o all'occorrenza,
per la produzione di sementi della categoria "sementi certificate
di 3ª riproduzione";
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per
le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c),
oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni
di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante
un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
E) Sementi certificate di 2ª riproduzione di canapa
monoica:
a) che provengano direttamente da sementi certificate di 1ª
riproduzione, preparate e ufficialmente controllate segnatamente
ai fini della produzione di sementi certificate di 2ª riproduzione;
b) previste per la produzione di canapa destinata ad essere raccolta
nella fase della fioritura;
c) che soddisfino ai requisiti previsti negli allegati 6 e 7 per
le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c),
oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni
di cui all'allegato VII mediante esame ufficiale o mediante un
esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
F) Sementi certificate di 3ª riproduzione di lino
tessile e di lino oleaginoso (fino al termine previsto dalla direttiva
(CEE) n. 69/208 del 30 giugno 1969, e successive modificazioni ed
integrazioni):
a) che provengano direttamente da sementi di base, da sementi
certificate di 1ª o di 2ª riproduzione ovvero, a richiesta
del costitutore, da sementi di una generazione anteriore a quella
delle sementi di base purche' le sementi di detta generazione,
a seguito di un esame ufficiale,
siano risultate rispondenti alle condizioni previste agli allegati
6 e 7 per le sementi di base;
b) che sia prevista la destinazione per una produzione diversa
da quella di sementi di piante oleaginose e da fibra;
c) che siano conformi alle condizioni degli allegati 6 e 7 per
le sementi certificate;
d) per le quali, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata
la rispondenza alle condizioni di cui alle lettere a), b) e c),
oppure per le quali sia stata constatata la rispondenza alle condizioni
di cui all'allegato VII mediante un esame ufficiale o mediante
un esame eseguito sotto sorveglianza ufficiale.
G) Sementi commerciali:
a) che siano identificate per la specie;
b) che siano conformi, fatto salvo quanto disposto ai precedenti
articoli 12 e 20, secondo comma e successivi, alle condizioni
dell'allegato 6 per le sementi commerciali;
c) che, all'atto di un esame ufficiale, sia stata constatata la
rispondenza alle condizioni di cui alle precedenti lettere a)
e b).
Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, conformemente alle disposizioni adottate in
sede comunitaria, e' prevista l'inclusione ai primo comma, lettere
A) e A-bis), di girasole ibridi di piante oleaginose e da fibra,
diverse da quelle da girasole.».
- Il testo dell'art. 11, cosi' come modificato dal presente decreto
cosi' recita:
«Art. 11. - Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie
di base, certificata e commerciale nonche' gli imballaggi dei miscugli
di sementi destinati alla
produzione di foraggi o di tappeti erbosi, debbono essere muniti,
in aggiunta al cartellino del produttore o dell'importatore:
a) all'esterno: di un cartellino ufficiale, non utilizzato in
precedenza, conforme, a seconda della specie, all'allegato 5 del
presente regolamento, di colore bianco per le sementi di base,
azzurro per le sementi certificate di prima riproduzione da sementi
di base, rosso per le
sementi certificate delle successive riproduzioni da sementi di
base, bruno per le sementi commerciali e verde per i miscugli.
Per le sementi certificate di un'associazione varietale di ibridi
di piante oleaginose e da fibra, diverse dal girasole, l'etichetta
e' di colore blu con una striscia diagonale verde.
Nel caso di imballaggi trasparenti il cartellino puo' figurare
all'interno quando esso e' leggibile attraverso l'imballaggio.
E' consentito l'impiego di etichette ufficiali adesive;
b) all'interno: di un attestato ufficiale, dello stesso colore
del cartellino, di cui al precedente punto a) che riporti le indicazioni
previste all'allegato 5 del presente regolamento. Esso non e'
indispensabile quando, conformemente al medesimo punto a), il
cartellino figura
all'interno dell'imballaggio trasparente, o e' utilizzata una
etichetta adesiva od, infine, il cartellino sia costituito da
materiale non lacerabile.
Gli imballaggi di sementi di base o di sementi certificate di
produzione nazionale o importate devono essere muniti, in vista
della loro commercializzazione sul territorio, del cartellino
del produttore o dell'importatore. Tale cartellino e' prodotto
in modo da non poter essere confuso con l'etichetta ufficiale
di cui al medesimo art. 11, punto a), del decreto del Presidente
della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.
Per le specie non contemplate nel citato allegato 5 le indicazioni
che dovranno essere riportate sul cartellino e sull'attestato
interno saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle
foreste con il provvedimento di istituzione del registro delle
varieta' di ciascuna delle specie innanzi dette.
Le sementi ed i materiali di moltiplicazione della categoria commerciale
di generi e specie per i quali non e' stato istituito il registro
delle varieta' possono essere ammessi ad un esame ufficiale al
fine della constatazione della identita' della specie e della
rispondenza alle condizioni dell'allegato 6 per le sementi commerciali.
In tal caso gli imballaggi saranno muniti del cartellino ufficiale
conforme all'allegato 5.
Le dimensioni dei cartellini ufficiali non devono essere inferiori
a mm 110\times 67.».
Note all'art. 4:
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione, cosi' recita:
«Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione
e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge
dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere
sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Per le direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE,
2002/57 e 2002/68/CE vedi note alle premesse.
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