ACCORDO DI MOLTIPLICAZIONE PER LA BIETOLA PORTASEME

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Il giorno 3 agosto 2004 su richiesta delle parti interessate sono stati convocati dall’Assessorato regionale all’Agricoltura Ambiente e Sviluppo Sostenibile i rappresentanti del Gruppo sementi di bietola dell’AIS – Associazione Italiana Sementieri, ed il C.O.AMS. in rappresentanza delle Associazioni regionali e moltiplicatori di sementi.

- Visto il precedente accordo del 15 giugno 1991, integrato il 2 novembre 1993;
- Visto quanto espresso dalle Organizzazioni Professionali Agricole dell’Emilia-Romagna, le quali ritengono che il presente accordo per la moltiplicazione delle sementi di barbabietola da zucchero sia un passo importante per la crescita di questo settore;
- Premesso che è impegno delle parti valorizzare la produzione sementiera regionale e consentire uno sviluppo della moltiplicazione nelle aree vocate del territorio regionale;
- Valutata la reciproca disponibilità a creare un quadro di riferimento stabile per la moltiplicazione delle colture da seme, nel rispetto delle moderne tecniche di produzione, che consentano di ottenere una elevata qualità del prodotto seme, sia dal punto di vista fitosanitario, della purezza genetica e di elevate caratteristiche germinative;
- Acquisito che le Organizzazioni di Produttori, rappresentate da C.O.AMS., operano per tutelare e rappresentare nella loro attività gli Agricoltori Moltiplicatori, i quali - al momento della sottoscrizione dei contratti di coltivazione con le singole Aziende Sementiere – possono indicare la propria Organizzazione di rappresentanza;
- Considerata l’esigenza di perseguire una soddisfacente remunerazione della professionalità degli Agricoltori Moltiplicatori, con redditi che consentano di coprire i costi di produzione e il relativo rischio di impresa;
- Considerato il positivo supporto della Legge Regionale n°2/98, volto a tutelare la purezza genetica delle specie moltiplicate, nonché la gestione dei requisiti minimi di isolamenti spaziali necessari per mantenere inalterate le caratteristiche genetiche delle suddette varietà;
- Considerato l’impegno della Regione Emilia Romagna di sostenere, tutelare e consolidare la moltiplicazione delle colture da seme nel proprio territorio, anche attraverso il finanziamento di specifici programmi di valorizzazione, di ricerca e sperimentazione concordati nell’ambito del tavolo Interprofessionale per le colture da seme;

Le parti concordano quanto di seguito indicato:


CONDIZIONI COLTIVAZIONE SEME MONOGERME

1. SUPERFICIE

La superficie da coltivarsi a bietola da seme è quella indicata nel successivo contratto sottoscritto fra l’agricoltore e la sua O.P. di rappresentanza e la società sementiera e il coltivatore non potrà coltivare, nell’unità poderale interessata dal presente contratto, bietole portaseme che per una sola società sementiera, qui di seguito indicata in breve come Società.
La Società si riserva il diritto di rinunciare ad una parte del presente accordo di coltivazione, nel caso in cui i propri programmi dovessero mutare. In ogni caso la Società ne darà preavviso al coltivatore entro il 15 novembre, per le semine con trapianto autunnale, ed entro il 15 febbraio per le semine con trapianto primaverile, fatte salve cause di forza maggiore (ad esempio, gelate).
Il coltivatore è tenuto a confermare alla Società l’esatta superficie investita, non appena ultimate le operazioni di trapianto.

2. NORME DI COLTIVAZIONE

Il coltivatore:
a) si impegna ad attenersi ed a rispettare le norme di coltivazione e ad effettuare tempestivamente i trattamenti necessari per la difesa della coltura di bietola, così come prescritto dalla Società, nel rispetto dei disciplinari di produzione e/o delle normative fitosanitarie in vigore per la coltura;
b) destinerà alla coltura portaseme terreni esenti da infezioni di rizomania e da infestazioni del nematode Heterodera schachtii; effettuerà la coltivazione della barbabietola da zucchero e/o da seme in avvicendamenti almeno quadriennali con piante non ospiti (cereali, leguminose, liliacee, ecc.) ed escluderà dall’avvicendamento Crucifere suscettibili (colza e ravizzone) e chenopodiaceae. Il costo delle eventuali analisi di verifica richieste dalla Società sono a carico della medesima.
c) Effettuerà la coltivazione secondo lo schema indicato dalla Società, entro le date previste nello specifico contratto fra le parti;
d) Dovrà osservare scrupolosamente, in conformità alle norme per la certificazione delle sementi dettate dalla normativa regionale (2/98) e relativi regolamenti di esecuzioni, che l’appezzamento destinato alla riproduzione per conto della Società sia situato, onde evitare inquinamenti di polline durante la fecondazione, ad una distanza minima di:
- m. 600 da colture portaseme di bietole da zucchero di altre varietà o ditte,
- m. 1000 -1500 da colture di bietola da orto o da foraggio;
e) collabora con i tecnici preposti all’osservanza delle distanze minime di isolamento e ne prende atto alla stipulazione del contratto. È tenuto a segnalare tempestivamente alla Società l’eventuale presenza di colture da seme di bietole da zucchero, da foraggio o da orto effettuate in terreni confinanti,
f) qualora il coltivatore non effettui il trapianto nei fondi e/o appezzamenti indicati (nella mappa aziendale allegata e precedentemente indicati nel presente impegno di coltivazione), o cambi destinazione alla coltura senza che ciò sia concordato in anticipo con la Società e venga accertato un isolamento insufficiente, il coltivatore stesso dovrà eliminare la coltura risarcendo eventuali danni alla Società;
g) qualora venga accertato un isolamento insufficiente in contrasto con gli accordi di moltiplicazione approvati secondo i programmi presentati in commissione regionale, la Società responsabile si impegna a distruggere la coltura in qualsiasi momento, risarcendo il danno al coltivatore.
Il coltivatore:
h) dovrà eliminare (e segnalare alla Società) con tempestività, ossia prima della loro fioritura, gli scapi fiorali che eventualmente dovessero sorgere per il fenomeno della prefioritura (spontaneamente) all’interno od all’esterno di altre colture di bietola da orto, foraggio e zucchero, vicino alle colture portaseme, all’interno della sua proprietà; ed informare la Società dell’impossibilità di eliminare le piante prefiorite, nel qual caso verranno attivate le procedure previste dalla legge regionale n°2/98. In caso di constatata inadempienza del coltivatore, la Società avrà il diritto di far eseguire tale operazione a mezzo dei propri incaricati addebitandone le spese al coltivatore,
i) verrà indennizzato, se a seguito di epurazioni la Società eliminerà una percentuale di piantine superiore al 3%;
j) dovrà eliminare tempestivamente all’interno della coltura oggetto del presente contratto le bietole spontanee emergenti. Qualora, poi la coltura dovesse presentare un elevato numero di piante estranee dovute ad inadempienza accertata parte del coltivatore, la Società può ordinare, previa comunicazione all’O.P. di rappresentanza a cui aderisce l’associato, la distruzione della medesima, con risarcimento del danno alla Società.

3. PIANTINE PORTASEME

a) Per la coltivazione verranno usate piantine portaseme fornite dalla Società, in conto moltiplicazione o in conto vendita;
b) si considerano piantine idonee al trapianto quelle sane, integre, indenni dal gelo e che misurano al colletto almeno mm 20 di diametro. Il coltivatore è tenuto a controllare (entro 3 gg. dalla consegna) che le piantine siano rispondenti a detti requisiti e comunicare tempestivamente alla Società eventuali anomalie negative determinate da piantine non idonee al trapianto nelle colture portaseme. Trascorso tale termine, senza osservazione il materiale è considerato idoneo all’uso la Società declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze.


4. VERIFICA DELLE COLTIVAZIONI E CONTROLLI

La Società ha diritto di verificare in qualsiasi momento, a mezzo dei suoi incaricati, la coltura in atto.
Nessun estraneo, a parte il coltivatore o suoi rappresentanti ed i delegati degli Enti pubblici addetti ai controlli possono accedere alla coltura, senza il benestare della Società.

5. TAGLIO E TREBBIATURA

Il coltivatore è tenuto a preavvertire la Società con almeno 2 giorni di tempo sulla data proposta delle operazioni di taglio e trebbiatura (il taglio e la trebbiatura dovranno essere sempre confermati dal delegato della Società). Le operazioni si svolgeranno previo consenso e sotto il controllo della Società. E’ fatto divieto di usare trebbie che abbiano già lavorato tipi e varietà diverse di bietole, se non idoneamente pulite. Le trebbie devono essere munite di crivello inferiore di forma rotonda pari a mm 3, per la categoria di seme monogerme a linea e monogerme miscelato; e con crivello inferiore, di forma rettangolare pari a mm 2,50 per il seme plurigerme. Determinare partite di seme potranno essere suddivise in lotti, secondo le indicazioni della Società.

6. CONSEGNA

Il seme dovrà essere maturo, sano e secco con umidità non superiore al 12%. In caso di umidità superiore o inferiore le parti contraenti potranno concordare gli interventi necessari per valorizzare al meglio al meglio la qualità e le successive modalità della consegna. Tutto il seme consegnato dovrà essere pesato lotto per lotto, in accordo con le istruzioni ricevute dalla Società. Gli eventuali imballaggi saranno messi a disposizione gratuitamente dalla Società.


7. DETERMINAZIONE DELLA QUALITA’ DI SEME PULITO

La determinazione della tara viene effettuata mediante selezione meccanica su un campione rappresentativo.
a) Da ciascun lotto di seme in natura o prepulito verrà prelevato un campione rappresentativo non inferiore a kg. 5 che verrà passato nelle apposite macchine selezionatrici, rispettando il seguente ordine di passaggio: tappeti, tarara, ventilatore per la eliminazione dei semi minuti, dei frammenti di foglie, degli steli, di semi vuoti e qualsiasi altro materiale estraneo vegetale od inerte, e la calibratura. I semi vuoti saranno determinati mediante procedura fisica (frantumazione) e saranno tollerati nella misura del 10% (in un campione di 100 semi). Una eventuale maggiore presenza comporterà l’aumento della tara del lotto, moltiplicando per il peso specifico di 0,7 il numero di semi vuoti superiore 10”. Queste operazioni permetteranno di determinare la tara di ciascun lotto e quindi la quantità di seme pulito consegnato. Il coltivatore avrà diritto ad essere informato, ad assistere a tali operazioni o di delegare la propria Associazione di produttori;
b) La calibratura verrà determinata a seconda delle seguenti categorie di seme:
– PLURIGERME : crivelli inferiori a fori rettangolari pari a mm. 2,50;
– MONOGERME (LINEA) : crivelli inferiori a fori tondi pari a mm. 3,25 crivelli superiori a foro pari a mm. 6;
– MONOGERME MISCELATO : crivelli inferiori a fori tondi pari a mm. 3,25 crivelli superiori pari a mm. 8;
Eventuali modifiche alle categorie di calibratura verranno effettuate dietro consenso delle parti;
c) I risultati della selezione dovranno essere riportati su una scheda di raccolta dati, con intestazione della azienda sementiera, che dovrà riportare:

• I dati anagrafici del coltivatore e di riconoscimento del lotto;
• Il peso iniziale del campione in grammi;
• Il procedimento e le macchine di selezione usate;
• I relativi scarti all’uscita di ogni macchina, in grammi;
• I calibri dei valli usati con a fianco il relativo scarto di seme, in grammi;
• Un conteggio finale dello scarto e del seme buono con a fianco l’indicazione della percentuale relativa, sul peso del campione in natura.
Una copia di tale scheda dovrà essere consegnata al coltivatore od alla Organizzazione delegata a rappresentarlo.

d) Il coltivatore ha diritto di assistere personalmente, od incaricare la propria Organizzazione, alle operazioni di determinazione della purezza fisica, dell’umidità ed a quelle di campionamento.

8. METODO DI CAMPIONAMENTO

a) campionamento manuale: il campione da kg. 5 verrà prelevato con sonde verticali o similari ed ottenuto con un minimo di quattro prelievi per ogni partita fino a 20 q.li. Per ogni conferimento superiore ai 20 q.li verrà effettuato un prelievo almeno ogni 10 q.li di seme. Miscelando successivamente i vari campioni elementari si preleverà da essi il campione finale da 5 kg.;
b) campionamento automatico: si preleverà un campione da 5 kg. Per ogni partita di seme con un prelievo automatico prima della prepulitura salvo eccezioni;
c) le aziende sementiere provvederanno dopo le operazioni di pulitura al prelevamento di un campione finito di riferimento, pari almeno a 250 gr., da conservarsi da parte del coltivatore o dell’Associazione delegata;
d) la scheda di cui al paragrafo 1 punto c) è contestualmente riconosciuta dopo la firma di accettazione del coltivatore o dell’Associazione.

9. ANALISI DELLE GERMINABILITA’

a) La germinabilità non dovrà essere inferiore all’85% a quattordici giorni. In caso di contestazione il campione di cui al punto c) verrà inviato ad un laboratorio ufficialmente riconosciuto dalle parti (ENSE, LaRAS, ecc…);
b) Per partite di seme con germinabilità inferiore all’85% si prenderà in esame il risultato dell’analisi di germinabilità, indicante anche il numero di semi vuoti, per valutare il possibile recupero del lotto attraverso la selezione (qualora il lotto non sia utilizzabile, per diretta responsabilità e imperizia dell’agricoltore, l’azienda sementiera può riservarsi il diritto di non pagare la partita di seme consegnata, previo verifica delle caratteristiche genetiche della varietà contestata).
10. DETERMINAZIONE DELL’INQUINAMENTO

L’esame per la determinazione dell’inquinamento per impollinazioni o incroci indesiderati viene realizzata a cura dell’azienda sementiera. Per valori di inquinamento superiori al 2%o (2 per mille) l’azienda sementiera si riserva il diritto di non pagare il lotto di seme consegnato. Se durante la coltivazione sono state contestate ufficialmente anomalie nel rispetto del mansionario di coltivazione od inadempienze da parte del coltivatore.

11. PRESENZA DI SEMI ESTRANEI

Non è ammessa nel lotto consegnato, la presenza di estranei appartenenti alle seguenti specie:
• Avena fatua
• Cuscuta spp.
• Fallopia convolvolus
• Helianthus annus
• Myagrum perfoliatum
• Poligonum convolvolum
• Raphanus raphanistrum
• Rapistrum rugosum
• Solanum nigrum

12. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI

Il prezzo definitivo sarà concordato fra le parti che sottoscrivono un accordo di moltiplicazione, in relazione ai singoli servizi resi e ai parametri qualitativi .
Le Aziende Sementiere si impegnano a comunicare ad ogni inizio di campagna alle Associazioni produttori che rappresentano gli A.M.S. i propri prezzi di riferimento e le condizioni accessorie praticate.
Alla fine di ogni campagna le parti procederanno a verificare le rese e ad individuare, - tenuto conto dell’andamento stagionale, dei risultati aziendali e della situazione del mercato - eventuali situazioni che richiedono una integrazione economica.

13. MODALITÀ DI PAGAMENTO

– Entro il 30 ottobre un acconto del 50% ed il saldo entro il 31 di gennaio.
– Le parti si riservano il diritto di procedere ad una verifica annuale del presente accordo.
– Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.

14. ORGANIZZAZIONI E RAPPRESENTANZE

Al fine di favorire una corretta gestione delle attività di rappresentanza e tutela agricola, le Società sementiere daranno esecuzione a tutte le deleghe anche di carattere economico convenute contrattualmente con i coltivatori aderenti alle Associazioni produttori.
Eventuali servizi e/o attività specifiche richieste dalle Aziende Sementiere, saranno definite separatamente fra le singole Aziende e le Organizzazioni di Produttori interessate.
Le Società sementiere si impegnano inoltre ad assicurare la loro collaborazione, sulla base di specifici accordi con le Organizzazioni di produttori, al fine di favorire la realizzazione di iniziative, studi e ricerche relativi al settore della moltiplicazione della bietola portaseme.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo concordano di definire annualmente gli importi, utili al cofinanziamento delle azioni definite a tutela dello sviluppo del settore, attraverso la contribuzione di tutte le imprese coinvolte nella moltiplicazione delle colture in oggetto. Le azioni da intraprendere debbono essere definite, con la relativa aliquota di contribuzione, entro il mese di maggio dell’anno precedente.


o p. AIS, Gruppo sementi di bietola
o p. C.O.AMS.
o p. Regione Emilia-Romagna