
ACCORDO DI MOLTIPLICAZIONE PER LA BIETOLA PORTASEME
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Il giorno 3 agosto 2004 su richiesta delle parti interessate
sono stati convocati dall’Assessorato regionale all’Agricoltura
Ambiente e Sviluppo Sostenibile i rappresentanti del Gruppo sementi
di bietola dell’AIS – Associazione Italiana Sementieri,
ed il C.O.AMS. in rappresentanza delle Associazioni regionali
e moltiplicatori di sementi.
- Visto il precedente accordo del 15 giugno 1991, integrato il
2 novembre 1993;
- Visto quanto espresso dalle Organizzazioni Professionali Agricole
dell’Emilia-Romagna, le quali ritengono che il presente
accordo per la moltiplicazione delle sementi di barbabietola da
zucchero sia un passo importante per la crescita di questo settore;
- Premesso che è impegno delle parti valorizzare la produzione
sementiera regionale e consentire uno sviluppo della moltiplicazione
nelle aree vocate del territorio regionale;
- Valutata la reciproca disponibilità a creare un quadro
di riferimento stabile per la moltiplicazione delle colture da
seme, nel rispetto delle moderne tecniche di produzione, che consentano
di ottenere una elevata qualità del prodotto seme, sia
dal punto di vista fitosanitario, della purezza genetica e di
elevate caratteristiche germinative;
- Acquisito che le Organizzazioni di Produttori, rappresentate
da C.O.AMS., operano per tutelare e rappresentare nella loro attività
gli Agricoltori Moltiplicatori, i quali - al momento della sottoscrizione
dei contratti di coltivazione con le singole Aziende Sementiere
– possono indicare la propria Organizzazione di rappresentanza;
- Considerata l’esigenza di perseguire una soddisfacente
remunerazione della professionalità degli Agricoltori Moltiplicatori,
con redditi che consentano di coprire i costi di produzione e
il relativo rischio di impresa;
- Considerato il positivo supporto della Legge Regionale n°2/98,
volto a tutelare la purezza genetica delle specie moltiplicate,
nonché la gestione dei requisiti minimi di isolamenti spaziali
necessari per mantenere inalterate le caratteristiche genetiche
delle suddette varietà;
- Considerato l’impegno della Regione Emilia Romagna di
sostenere, tutelare e consolidare la moltiplicazione delle colture
da seme nel proprio territorio, anche attraverso il finanziamento
di specifici programmi di valorizzazione, di ricerca e sperimentazione
concordati nell’ambito del tavolo Interprofessionale per
le colture da seme;
Le parti concordano quanto di seguito indicato:
CONDIZIONI COLTIVAZIONE SEME MONOGERME
1. SUPERFICIE
La superficie da coltivarsi a bietola da seme è quella
indicata nel successivo contratto sottoscritto fra l’agricoltore
e la sua O.P. di rappresentanza e la società sementiera
e il coltivatore non potrà coltivare, nell’unità
poderale interessata dal presente contratto, bietole portaseme
che per una sola società sementiera, qui di seguito indicata
in breve come Società.
La Società si riserva il diritto di rinunciare ad una parte
del presente accordo di coltivazione, nel caso in cui i propri
programmi dovessero mutare. In ogni caso la Società ne
darà preavviso al coltivatore entro il 15 novembre, per
le semine con trapianto autunnale, ed entro il 15 febbraio per
le semine con trapianto primaverile, fatte salve cause di forza
maggiore (ad esempio, gelate).
Il coltivatore è tenuto a confermare alla Società
l’esatta superficie investita, non appena ultimate le operazioni
di trapianto.
2. NORME DI COLTIVAZIONE
Il coltivatore:
a) si impegna ad attenersi ed a rispettare le
norme di coltivazione e ad effettuare tempestivamente i trattamenti
necessari per la difesa della coltura di bietola, così
come prescritto dalla Società, nel rispetto dei disciplinari
di produzione e/o delle normative fitosanitarie in vigore per
la coltura;
b) destinerà alla coltura portaseme terreni
esenti da infezioni di rizomania e da infestazioni del nematode
Heterodera schachtii; effettuerà la coltivazione della
barbabietola da zucchero e/o da seme in avvicendamenti almeno
quadriennali con piante non ospiti (cereali, leguminose, liliacee,
ecc.) ed escluderà dall’avvicendamento Crucifere
suscettibili (colza e ravizzone) e chenopodiaceae. Il costo delle
eventuali analisi di verifica richieste dalla Società sono
a carico della medesima.
c) Effettuerà la coltivazione secondo
lo schema indicato dalla Società, entro le date previste
nello specifico contratto fra le parti;
d) Dovrà osservare scrupolosamente, in
conformità alle norme per la certificazione delle sementi
dettate dalla normativa regionale (2/98) e relativi regolamenti
di esecuzioni, che l’appezzamento destinato alla riproduzione
per conto della Società sia situato, onde evitare inquinamenti
di polline durante la fecondazione, ad una distanza minima di:
- m. 600 da colture portaseme di bietole da zucchero di altre
varietà o ditte,
- m. 1000 -1500 da colture di bietola da orto o da foraggio;
e) collabora con i tecnici preposti all’osservanza
delle distanze minime di isolamento e ne prende atto alla stipulazione
del contratto. È tenuto a segnalare tempestivamente alla
Società l’eventuale presenza di colture da seme di
bietole da zucchero, da foraggio o da orto effettuate in terreni
confinanti,
f) qualora il coltivatore non effettui il trapianto
nei fondi e/o appezzamenti indicati (nella mappa aziendale allegata
e precedentemente indicati nel presente impegno di coltivazione),
o cambi destinazione alla coltura senza che ciò sia concordato
in anticipo con la Società e venga accertato un isolamento
insufficiente, il coltivatore stesso dovrà eliminare la
coltura risarcendo eventuali danni alla Società;
g) qualora venga accertato un isolamento insufficiente
in contrasto con gli accordi di moltiplicazione approvati secondo
i programmi presentati in commissione regionale, la Società
responsabile si impegna a distruggere la coltura in qualsiasi
momento, risarcendo il danno al coltivatore.
Il coltivatore:
h) dovrà eliminare (e segnalare alla Società)
con tempestività, ossia prima della loro fioritura, gli
scapi fiorali che eventualmente dovessero sorgere per il fenomeno
della prefioritura (spontaneamente) all’interno od all’esterno
di altre colture di bietola da orto, foraggio e zucchero, vicino
alle colture portaseme, all’interno della sua proprietà;
ed informare la Società dell’impossibilità
di eliminare le piante prefiorite, nel qual caso verranno attivate
le procedure previste dalla legge regionale n°2/98. In caso
di constatata inadempienza del coltivatore, la Società
avrà il diritto di far eseguire tale operazione a mezzo
dei propri incaricati addebitandone le spese al coltivatore,
i) verrà indennizzato, se a seguito di
epurazioni la Società eliminerà una percentuale
di piantine superiore al 3%;
j) dovrà eliminare tempestivamente all’interno
della coltura oggetto del presente contratto le bietole spontanee
emergenti. Qualora, poi la coltura dovesse presentare un elevato
numero di piante estranee dovute ad inadempienza accertata parte
del coltivatore, la Società può ordinare, previa
comunicazione all’O.P. di rappresentanza a cui aderisce
l’associato, la distruzione della medesima, con risarcimento
del danno alla Società.
3. PIANTINE PORTASEME
a) Per la coltivazione verranno usate piantine
portaseme fornite dalla Società, in conto moltiplicazione
o in conto vendita;
b) si considerano piantine idonee al trapianto
quelle sane, integre, indenni dal gelo e che misurano al colletto
almeno mm 20 di diametro. Il coltivatore è tenuto a controllare
(entro 3 gg. dalla consegna) che le piantine siano rispondenti
a detti requisiti e comunicare tempestivamente alla Società
eventuali anomalie negative determinate da piantine non idonee
al trapianto nelle colture portaseme. Trascorso tale termine,
senza osservazione il materiale è considerato idoneo all’uso
la Società declina ogni responsabilità per eventuali
conseguenze.
4. VERIFICA DELLE COLTIVAZIONI E CONTROLLI
La Società ha diritto di verificare in qualsiasi momento,
a mezzo dei suoi incaricati, la coltura in atto.
Nessun estraneo, a parte il coltivatore o suoi rappresentanti
ed i delegati degli Enti pubblici addetti ai controlli possono
accedere alla coltura, senza il benestare della Società.
5. TAGLIO E TREBBIATURA
Il coltivatore è tenuto a preavvertire la Società
con almeno 2 giorni di tempo sulla data proposta delle operazioni
di taglio e trebbiatura (il taglio e la trebbiatura dovranno essere
sempre confermati dal delegato della Società). Le operazioni
si svolgeranno previo consenso e sotto il controllo della Società.
E’ fatto divieto di usare trebbie che abbiano già
lavorato tipi e varietà diverse di bietole, se non idoneamente
pulite. Le trebbie devono essere munite di crivello inferiore
di forma rotonda pari a mm 3, per la categoria di seme monogerme
a linea e monogerme miscelato; e con crivello inferiore, di forma
rettangolare pari a mm 2,50 per il seme plurigerme. Determinare
partite di seme potranno essere suddivise in lotti, secondo le
indicazioni della Società.
6. CONSEGNA
Il seme dovrà essere maturo, sano e secco con umidità
non superiore al 12%. In caso di umidità superiore o inferiore
le parti contraenti potranno concordare gli interventi necessari
per valorizzare al meglio al meglio la qualità e le successive
modalità della consegna. Tutto il seme consegnato dovrà
essere pesato lotto per lotto, in accordo con le istruzioni ricevute
dalla Società. Gli eventuali imballaggi saranno messi a
disposizione gratuitamente dalla Società.
7. DETERMINAZIONE DELLA QUALITA’ DI SEME PULITO
La determinazione della tara viene effettuata mediante selezione
meccanica su un campione rappresentativo.
a) Da ciascun lotto di seme in natura o prepulito
verrà prelevato un campione rappresentativo non inferiore
a kg. 5 che verrà passato nelle apposite macchine selezionatrici,
rispettando il seguente ordine di passaggio: tappeti, tarara,
ventilatore per la eliminazione dei semi minuti, dei frammenti
di foglie, degli steli, di semi vuoti e qualsiasi altro materiale
estraneo vegetale od inerte, e la calibratura. I semi vuoti saranno
determinati mediante procedura fisica (frantumazione) e saranno
tollerati nella misura del 10% (in un campione di 100 semi). Una
eventuale maggiore presenza comporterà l’aumento
della tara del lotto, moltiplicando per il peso specifico di 0,7
il numero di semi vuoti superiore 10”. Queste operazioni
permetteranno di determinare la tara di ciascun lotto e quindi
la quantità di seme pulito consegnato. Il coltivatore avrà
diritto ad essere informato, ad assistere a tali operazioni o
di delegare la propria Associazione di produttori;
b) La calibratura verrà determinata a
seconda delle seguenti categorie di seme:
– PLURIGERME : crivelli inferiori a fori rettangolari pari
a mm. 2,50;
– MONOGERME (LINEA) : crivelli inferiori a fori tondi pari
a mm. 3,25 crivelli superiori a foro pari a mm. 6;
– MONOGERME MISCELATO : crivelli inferiori a fori tondi
pari a mm. 3,25 crivelli superiori pari a mm. 8;
Eventuali modifiche alle categorie di calibratura verranno effettuate
dietro consenso delle parti;
c) I risultati della selezione dovranno essere
riportati su una scheda di raccolta dati, con intestazione della
azienda sementiera, che dovrà riportare:
• I dati anagrafici del coltivatore e di riconoscimento
del lotto;
• Il peso iniziale del campione in grammi;
• Il procedimento e le macchine di selezione usate;
• I relativi scarti all’uscita di ogni macchina,
in grammi;
• I calibri dei valli usati con a fianco il relativo scarto
di seme, in grammi;
• Un conteggio finale dello scarto e del seme buono con
a fianco l’indicazione della percentuale relativa, sul
peso del campione in natura.
Una copia di tale scheda dovrà essere consegnata al coltivatore
od alla Organizzazione delegata a rappresentarlo.
d) Il coltivatore ha diritto di assistere personalmente,
od incaricare la propria Organizzazione, alle operazioni di determinazione
della purezza fisica, dell’umidità ed a quelle di
campionamento.
8. METODO DI CAMPIONAMENTO
a) campionamento manuale: il campione da kg.
5 verrà prelevato con sonde verticali o similari ed ottenuto
con un minimo di quattro prelievi per ogni partita fino a 20 q.li.
Per ogni conferimento superiore ai 20 q.li verrà effettuato
un prelievo almeno ogni 10 q.li di seme. Miscelando successivamente
i vari campioni elementari si preleverà da essi il campione
finale da 5 kg.;
b) campionamento automatico: si preleverà
un campione da 5 kg. Per ogni partita di seme con un prelievo
automatico prima della prepulitura salvo eccezioni;
c) le aziende sementiere provvederanno dopo le
operazioni di pulitura al prelevamento di un campione finito di
riferimento, pari almeno a 250 gr., da conservarsi da parte del
coltivatore o dell’Associazione delegata;
d) la scheda di cui al paragrafo 1 punto c) è
contestualmente riconosciuta dopo la firma di accettazione del
coltivatore o dell’Associazione.
9. ANALISI DELLE GERMINABILITA’
a) La germinabilità non dovrà essere
inferiore all’85% a quattordici giorni. In caso di contestazione
il campione di cui al punto c) verrà inviato ad un laboratorio
ufficialmente riconosciuto dalle parti (ENSE, LaRAS, ecc…);
b) Per partite di seme con germinabilità
inferiore all’85% si prenderà in esame il risultato
dell’analisi di germinabilità, indicante anche il
numero di semi vuoti, per valutare il possibile recupero del lotto
attraverso la selezione (qualora il lotto non sia utilizzabile,
per diretta responsabilità e imperizia dell’agricoltore,
l’azienda sementiera può riservarsi il diritto di
non pagare la partita di seme consegnata, previo verifica delle
caratteristiche genetiche della varietà contestata).
10. DETERMINAZIONE DELL’INQUINAMENTO
L’esame per la determinazione dell’inquinamento per
impollinazioni o incroci indesiderati viene realizzata a cura
dell’azienda sementiera. Per valori di inquinamento superiori
al 2%o (2 per mille) l’azienda sementiera si riserva il
diritto di non pagare il lotto di seme consegnato. Se durante
la coltivazione sono state contestate ufficialmente anomalie nel
rispetto del mansionario di coltivazione od inadempienze da parte
del coltivatore.
11. PRESENZA DI SEMI ESTRANEI
Non è ammessa nel lotto consegnato, la presenza di estranei
appartenenti alle seguenti specie:
• Avena fatua
• Cuscuta spp.
• Fallopia convolvolus
• Helianthus annus
• Myagrum perfoliatum
• Poligonum convolvolum
• Raphanus raphanistrum
• Rapistrum rugosum
• Solanum nigrum
12. CONDIZIONI ECONOMICHE E CONTRATTUALI
Il prezzo definitivo sarà concordato fra le parti che sottoscrivono
un accordo di moltiplicazione, in relazione ai singoli servizi
resi e ai parametri qualitativi .
Le Aziende Sementiere si impegnano a comunicare ad ogni inizio
di campagna alle Associazioni produttori che rappresentano gli
A.M.S. i propri prezzi di riferimento e le condizioni accessorie
praticate.
Alla fine di ogni campagna le parti procederanno a verificare
le rese e ad individuare, - tenuto conto dell’andamento
stagionale, dei risultati aziendali e della situazione del mercato
- eventuali situazioni che richiedono una integrazione economica.
13. MODALITÀ DI PAGAMENTO
– Entro il 30 ottobre un acconto del 50% ed il saldo entro
il 31 di gennaio.
– Le parti si riservano il diritto di procedere ad una verifica
annuale del presente accordo.
– Sono fatte salve le condizioni di miglior favore.
14. ORGANIZZAZIONI E RAPPRESENTANZE
Al fine di favorire una corretta gestione delle attività
di rappresentanza e tutela agricola, le Società sementiere
daranno esecuzione a tutte le deleghe anche di carattere economico
convenute contrattualmente con i coltivatori aderenti alle Associazioni
produttori.
Eventuali servizi e/o attività specifiche richieste dalle
Aziende Sementiere, saranno definite separatamente fra le singole
Aziende e le Organizzazioni di Produttori interessate.
Le Società sementiere si impegnano inoltre ad assicurare
la loro collaborazione, sulla base di specifici accordi con le
Organizzazioni di produttori, al fine di favorire la realizzazione
di iniziative, studi e ricerche relativi al settore della moltiplicazione
della bietola portaseme.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo concordano di definire
annualmente gli importi, utili al cofinanziamento delle azioni
definite a tutela dello sviluppo del settore, attraverso la contribuzione
di tutte le imprese coinvolte nella moltiplicazione delle colture
in oggetto. Le azioni da intraprendere debbono essere definite,
con la relativa aliquota di contribuzione, entro il mese di maggio
dell’anno precedente.
o p. AIS, Gruppo sementi di bietola
o p. C.O.AMS.
o p. Regione Emilia-Romagna