Deforestazione: escluse le sementi di soia dall’EUDR

L’Unione europea ha approvato il Regolamento UE 2023/1115, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), con cui mira a ridurre il contributo dell’UE alla deforestazione globale e al degrado forestale. Il provvedimento riguarda soia, bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale e legno.
Con un Atto delegato, adottato a luglio 2026, la Commissione ha escluso le sementi dall’ambito di applicazione del regolamento EUDR, accogliendo la richiesta del settore sementiero. Quest’ultimo, infatti, aveva evidenziato – oltre ai rischi di un onere burocratico eccessivo per le piccole e medie imprese – anche una serie di aspetti essenziali, che giustificano l’esclusione della soia destina alla semina, tra i quali:
- La mancanza di legami con la deforestazione. Le sementi appartengono a una filiera altamente specializzata, che non incide sui flussi commerciali di materie prime sfuse (commodity) responsabili del cambiamento d’uso del suolo e del disboscamento globale.
- La tracciabilità ed i controlli già esistenti. Le sementi sono già sottoposte a rigidi sistemi di certificazione, test e controlli specifici che garantiscono qualità e trasparenza.
- I volumi commerciali irrilevanti. I flussi di soia destinata esclusivamente alla semina rappresentano volumi trascurabili rispetto ai quantitativi commercializzati per l’alimentazione animale o umana.
- La tutela dell’innovazione e della produzione. L’inclusione delle sementi avrebbe rischiato di limitare l’accesso al materiale genetico per la ricerca (breeding), ostacolando l’innovazione in agricoltura e indebolendo gli sforzi dell’Unione europea per incrementare la produzione interna di proteine vegetali.
Di contro, la soia per alimentazione umana o animale (al pari delle altre materie prime elencate nell’allegato I del Regolamento) rientra nell’ambito di applicazione delle misure dell’EUDR. Per tali prodotti, il provvedimento prevede una serie di obblighi, differenziati a seconda dei soggetti economici e concentrati in particolare sul primo operatore a monte della filiera. L’operatore, per poter importare o mettere a disposizione sul mercato un prodotto pertinente (non precedentemente sottoposto a Due Diligence), è tenuto a:
- Raccogliere informazioni sui fornitori, compresa la geolocalizzazione degli appezzamenti utilizzati e la conformità delle produzioni alla legislazione pertinente del paese.
- Effettuare una valutazione dei rischi strutturata e tracciabile. Solo i prodotti che presentano un rischio trascurabile possono essere immessi sul mercato dell’UE.
- Se la valutazione individua un rischio non trascurabile, adottare adeguate misure di mitigazione.
- Presentare una dichiarazione di due diligence (DDS) nel sistema informativo UE.