Deforestazione: escluse le sementi di soia dall’EUDR

L’Unione europea ha approvato il Regolamento UE 2023/1115, noto come EUDR (European Union Deforestation Regulation), con cui mira a ridurre il contributo dell’UE alla deforestazione globale e al degrado forestale. Il provvedimento riguarda soia, bovini, cacao, caffè, olio di palma, gomma naturale e legno.

Con un Atto delegato, adottato a luglio 2026, la Commissione ha escluso le sementi dall’ambito di applicazione del regolamento EUDR, accogliendo la richiesta del settore sementiero. Quest’ultimo, infatti, aveva evidenziato – oltre ai rischi di un onere burocratico eccessivo per le piccole e medie imprese – anche una serie di aspetti essenziali, che giustificano l’esclusione della soia destina alla semina, tra i quali:

  • La mancanza di legami con la deforestazione. Le sementi appartengono a una filiera altamente specializzata, che non incide sui flussi commerciali di materie prime sfuse (commodity) responsabili del cambiamento d’uso del suolo e del disboscamento globale.
  • La tracciabilità ed i controlli già esistenti. Le sementi sono già sottoposte a rigidi sistemi di certificazione, test e controlli specifici che garantiscono qualità e trasparenza.
  • I volumi commerciali irrilevanti. I flussi di soia destinata esclusivamente alla semina rappresentano volumi trascurabili rispetto ai quantitativi commercializzati per l’alimentazione animale o umana.
  • La tutela dell’innovazione e della produzione. L’inclusione delle sementi avrebbe rischiato di limitare l’accesso al materiale genetico per la ricerca (breeding), ostacolando l’innovazione in agricoltura e indebolendo gli sforzi dell’Unione europea per incrementare la produzione interna di proteine vegetali.

Di contro, la soia per alimentazione umana o animale (al pari delle altre materie prime elencate nell’allegato I del Regolamento) rientra nell’ambito di applicazione delle misure dell’EUDR. Per tali prodotti, il provvedimento prevede una serie di obblighi, differenziati a seconda dei soggetti economici e concentrati in particolare sul primo operatore a monte della filiera. L’operatore, per poter importare o mettere a disposizione sul mercato un prodotto pertinente (non precedentemente sottoposto a Due Diligence), è tenuto a:

  1. Raccogliere informazioni sui fornitori, compresa la geolocalizzazione degli appezzamenti utilizzati e la conformità delle produzioni alla legislazione pertinente del paese.
  2. Effettuare una valutazione dei rischi strutturata e tracciabile. Solo i prodotti che presentano un rischio trascurabile possono essere immessi sul mercato dell’UE.
  3. Se la valutazione individua un rischio non trascurabile, adottare adeguate misure di mitigazione.
  4. Presentare una dichiarazione di due diligence (DDS) nel sistema informativo UE.
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