Tutela della proprietà intellettuale
Introduzione

Il settore sementiero contribuisce a raggiugere obiettivi di produzione e di sicurezza alimentare perché è in grado di assicurare, attraverso l’immissione in commercio di novità varietali, il progresso innovativo di cui il settore primario e le filiere produttive necessitano.
A beneficiare dell’innovazione sono anzitutto gli agricoltori, che nel corso degli anni hanno sempre potuto contare su varietà più tolleranti nei confronti di avversità biotiche e abiotiche in grado di contenere i costi di produzione; in secondo luogo, le industrie di prima trasformazione e alimentare che hanno avuto accesso a materie prime facilmente lavorabili e con caratteristiche di interesse per il mercato e per il consumatore finale; quest’ultimo, infine, che ha potuto trovare sul mercato una crescente quantità di cibi sani, nutrienti e gustosi.
A beneficiare dell’innovazione varietale è anche l’ambiente, grazie alla crescente tolleranza che i nuovi genotipi hanno sviluppato nei confronti di malattie e stress pedoclimatici quali siccità, alte temperature e terreni poco fertili, che ha permesso di limitare gli input chimici e idrici.
Per poter realizzare tali obiettivi la ricerca necessita di tempi e di risorse economiche significativi. I costitutori di nuove varietà vegetali (i cosiddetti “breeders” o “costitutori”) possono arrivare ad investire nello sviluppo di nuove varietà fino al 20% del fatturato annuale, una quota spesso più elevata di quella ascrivibile alla maggior parte delle industrie impegnate in ricerca ed innovazione.

Il materiale biologico risultante dall’attività di breeding, una volta immesso sul mercato sotto forma di novità vegetale, è però particolarmente semplice da replicare, essendo in genere auto-riproducibile. Ne consegue che per continuare a mantenere viva l’attività di ricerca e sviluppo, i costitutori necessitano da un lato, di un efficace sistema di protezione della proprietà intellettuale e dall’altro della certezza di operare in contesti di legalità in grado di garantire l’origine delle sementi.
Parimenti, è essenziale che i costitutori possano avere accesso alla più ampia diversità genetica, sia essa proveniente da banche del germoplasma, sia da varietà commerciali, eventualmente a loro volta già protette.
Contesto normativo
La tutela delle varietà vegetali ha lo scopo di proteggere e quindi di incentivare la creazione di varietà nuove e migliorate, riconoscendo al costitutore un’esclusiva commerciale che, anche se limitata nel tempo, gli consente di sostenersi con i frutti economici dei propri risultati. Nel settore vegetale coesistono a tal fine due sistemi di tutela, concepiti per finalità distinte. La privativa vegetale, che si basa sulla Convenzione UPOV del 1991, protegge la varietà nel suo complesso; il brevetto, che trova fondamento nella direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, tutela invece un’invenzione di carattere tecnico, quale un gene, un marcatore molecolare o un metodo di laboratorio. Nessuno dei due sistemi è in grado, da solo, di coprire l’intera gamma delle innovazioni del settore e, in taluni casi, i rispettivi ambiti si sovrappongono.
La tutela di una varietà mediante privativa è oggi possibile secondo due vie. La prima si estende all’intero territorio dell’Unione europea e si fonda sul Regolamento (CE) n. 2100/94, applicato dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), con sede ad Angers, in Francia. La seconda ha carattere esclusivamente nazionale e fa riferimento, per quanto riguarda il nostro Paese, al codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30); in Italia la privativa è gestita dall’Ufficio italiano brevetti e marchi (all’interno del MIMIT). Entrambi gli strumenti recepiscono i principi della Convenzione UPOV.
A livello nazionale l’UIBM si avvale, per valutare la novità della varietà, delle prove già eseguite nell’ambito del registro varietale; a livello europeo il CPVO ricorre ad alcune delle stazioni di esame situate nei vari Paesi dell’Unione, le stesse che conducono le prove ufficiali per l’iscrizione delle varietà vegetali nel proprio registro nazionale. Per ottenere rapidamente la tutela europea è perciò conveniente scegliere, per l’iscrizione al registro, un Paese le cui strutture di esame siano accreditate anche dal CPVO.
Un titolo di privativa è rilasciato solo dopo l’accertamento di alcuni requisiti, tre dei quali, noti con l’acronimo DUS (Distinguibilità, Uniformità e Stabilità), vengono verificati anche ai fini dell’iscrizione al registro nazionale delle varietà, procedura quest’ultima obbligatoria per potere immettere in commercio la varietà. Ogni nuova varietà per ottenere il titolo di privativa deve pertanto risultare distinta, cioè chiaramente distinguibile da ogni altra varietà notoriamente conosciuta alla data della domanda; omogenea, ossia sufficientemente uniforme nell’espressione dei propri caratteri; stabile, vale a dire invariata dopo ripetute moltiplicazioni.
Occorre inoltre un quarto requisito, la novità commerciale: alla data della domanda la varietà non deve essere stata venduta o ceduta a terzi dal costitutore da più di un anno nell’Unione europea ovvero da più di quattro anni al di fuori di essa, termine elevato a sei anni per le specie arboree e la vite.
Il titolo ha durata di 25 anni a livello europeo e di 20 anni se nazionale. Una volta riconosciuto il titolo, qualunque atto compiuto sui costituenti varietali o sul materiale del raccolto (produzione o riproduzione, condizionamento a fini di moltiplicazione, messa in vendita e commercializzazione, importazione ed esportazione, magazzinaggio per tali scopi) richiede l’autorizzazione del titolare, al quale di norma si riconosce una royalty. La tutela si estende, ove ricorra il caso, alle varietà “essenzialmente derivate”.
Una varietà essenzialmente derivata è una varietà vegetale ottenuta a partire da una varietà protetta già esistente (iniziale), mantenendone quasi intatte le caratteristiche genetiche ed essenziali. È definita e regolamentata dall’UPOV per evitare che plagio o minime modifiche escludano il costitutore originale dai diritti di privativa e dalle relative royalties.
La privativa non si applica invece agli atti compiuti in ambito privato e per scopi non commerciali, a quelli effettuati a fini sperimentali e a quelli volti a costituire, scoprire o sviluppare nuove varietà. Questa deroga, denominata breeder’s exemption e fondamentale per la ricerca, garantisce ai breeder la libertà e la sicurezza necessarie nelle fasi di screening e messa a punto delle novità vegetali. Ne risulta una sorta di «sistema aperto», in grado di accelerare la capacità di innovazione del settore.
Esiste inoltre una seconda deroga, facoltativa e rimessa alla discrezione di ciascun Paese, a favore degli agricoltori, che possono reimpiegare nella propria azienda il prodotto del raccolto di una varietà protetta (farmers’ privilege).
Il brevetto invece è uno strumento nato per proteggere le invenzioni tecnologiche e, applicato alle piante, produce effetti diversi da quelli della privativa. Può avere per oggetto geni, mutazioni, marcatori, cellule, materiale biologico, metodi tecnici e applicazioni biotecnologiche, ma non le varietà vegetali in quanto tali né i processi essenzialmente biologici1.
Richiede novità, attività inventiva e applicazione industriale, ha durata di 20 anni dalla data di deposito e può essere oggetto di licenza. La sua tutela si estende a tutte le piante che possiedono la caratteristica brevettata. In molti ordinamenti nazionali è prevista un’eccezione per la ricerca e la sperimentazione, che non riguarda tuttavia lo sfruttamento commerciale; la direttiva sulle invenzioni biotecnologiche ammette peraltro il privilegio dell’agricoltore.
L’esistenza parallela e in parte sovrapposta di due sistemi indipendenti – la privativa vegetale e il brevetto – pone una sfida di gestione. Le soluzioni da ricercare devono coniugare concorrenza leale e libertà di scelta, tanto per i costitutori quanto per gli agricoltori, quanto soprattutto favorire la diffusione del progresso scientifico e tecnico lungo l’intera filiera.
Va inoltre riconosciuto che le imprese del settore, per dimensione e modello di business, esprimono preferenze diverse per l’uno o per l’altro sistema; tali differenze non impediscono tuttavia di individuare obiettivi comuni.
La situazione italiana
In Italia le risorse destinate alla ricerca sementiera privata provengono esclusivamente dalla vendita del seme e dalle royalty incassate sulle varietà protette. Limitando l’osservazione ai cereali a paglia (frumenti, orzo, riso e simili), si stima che le royalty sulle sementi certificate non superino i 10 milioni di euro all’anno: un importo che non consente di sostenere un numero adeguato di moderni programmi di ricerca di lungo periodo. Concorrono a questo risultato la relativa superficie agricola nazionale, la dimensione media delle aziende agricole e la propensione al reimpiego aziendale, il basso valore unitario delle royalty, legato a rese minori e meno prevedibili nelle aree marginali, e la scarsa diffusione delle varietà italiane negli altri mercati europei e mondiali.
Il confronto con Paesi vicini, quali Francia, Germania e Austria, evidenzia questo svantaggio. Grazie a una migliore organizzazione e a maggiori risorse disponibili, l’innovazione varietale sviluppata in tali Paesi occupa con sempre maggiore incisività, con le proprie varietà, spazi in passato considerati tradizionalmente italiani, come quelli del frumento duro e del frumento tenero. A ciò si aggiungono le criticità evidenziate dalla ricerca pubblica che, pur vantando un glorioso passato e avendo contribuito in misura rilevante, nei decenni scorsi, sia all’introduzione di varietà importanti per lo sviluppo delle produzioni agricole sia all’insediamento dell’attività sementiera, oggi non è in grado di rimanere al passo con i Paesi competitor e sostenere adeguatamente il settore.
Un esempio: la CRIV francese
In Francia, per i cereali a paglia, tutti gli agricoltori versano al momento del conferimento del raccolto una piccola quota, circa 1,05 € per tonnellata.
Il contributo si chiama CRIV (contribution volontaire obligatoire): nasce da un accordo di filiera ed è reso obbligatorio dall’autorità pubblica.
La quota più consistente va ai costitutori delle varietà coltivate, il resto finanzia programmi di selezione su obiettivi specifici, come sostenibilità e resistenza alle malattie.
Su questo quadro incide il privilegio dell’agricoltore.
La Convenzione UPOV, nella revisione del 1991, introdusse un’eccezione facoltativa che consentiva ai Paesi aderenti di limitare i diritti del costitutore sul materiale che l’agricoltore reimpiegava come seme nella propria azienda, utilizzando parte del raccolto ottenuto da una varietà protetta. La disciplina deve mantenere un equilibrio tra i legittimi interessi di agricoltori e costitutori e, in questo ambito, la Convenzione mostra una flessibilità notevole rispetto al sistema dei brevetti, che per sua natura conferisce al titolare un diritto ben più forte.
Limitatamente ai titoli di privativa concessi nell’ambito del Reg. (CE) 2100/1994, l’agricoltore che reimpiega seme di una varietà protetta di determinate specie2 è tenuto a corrispondere al titolare un’equa remunerazione, sensibilmente inferiore all’importo richiesto di norma per la moltiplicazione della semente sotto licenza. I «piccoli agricoltori», ossia coloro che coltivano una superficie in grado di produrre non più di 92 tonnellate di cereali o 185 tonnellate di patate, non sono invece tenuti ad alcuna remunerazione.
Seme certificato e privativa vegetale: due cose diverse
Il seme certificato è una garanzia di qualità.
Assicura che il seme corrisponda alla varietà dichiarata e che abbia i requisiti di purezza, germinabilità e stato sanitario. Rende tracciabile la filiera ed è una garanzia per l’agricoltore, per l’industria di trasformazione e per il consumatore..
La privativa vegetale è un diritto di proprietà intellettuale. Riconosce al costitutore l’esclusiva commerciale sulla varietà per 20 o 25 anni, e quindi le royalty che finanziano la ricerca.
Dove si incontrano. Chi compra seme certificato di una varietà protetta paga la royalty nel prezzo del seme.
Con il reimpiego aziendale il seme non è certificato e la royalty va concordata a parte:
• piccoli agricoltori (fino a 92 ton. di cereali): nessuna remunerazione;
• tutti gli altri, con privativa europea: informare il titolare e pagare un’equa remunerazione;
• privativa solo nazionale: il reimpiego non è ammesso.
Un’analoga previsione non è stata adottata nell’ambito del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), pertanto i titoli di privativa rilasciati solo a titolo nazionale, il cui ombrello di protezione non si estende ad altri Paesi della UE, non ammettono alcuna forma di reimpiego aziendale.
La quasi assoluta preferenza per lo strumento comunitario, se da un lato garantisce una protezione complessiva dei propri materiali nell’intero territorio dell’Unione, dall’altro pone concreti problemi alla riscossione di royalty sul materiale reimpiegato dall’agricoltore. La realtà italiana, caratterizzata da un gran numero di aziende di modeste dimensioni, da areali (es. SUD e ISOLE) con basse rese e un turnover varietale lento e l’impossibilità per il costitutore di essere informato riguardo il reimpiego effettivamente realizzato, rende il recupero di royalty sui propri materiali molto complesso. Vale la pena evidenziare che il tasso di protezione delle varietà sul mercato per diverse specie è comunque significativo: frumento duro (79%), frumento tenero (83%), riso (68%), orzo (85%).
Per conciliare le esigenze dei costitutori, che necessitano di certezze sulle risorse per mantenere attivi i programmi di selezione, e quelle degli agricoltori, impegnati a rimanere competitivi sul mercato, in alcuni Paesi le filiere hanno concordato di raccogliere le royalty a valle della filiera con il contributo di tutti gli attori.
La Posizione di Assosementi
Assosementi sostiene il riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale e un’adeguata protezione per ciascuna tipologia di attività inventiva e ritiene che la gestione dei due sistemi di tutela (privativa vegetale e brevetto) debba essere migliorata, anziché porli in contrapposizione.
Il miglioramento genetico svolge un ruolo fondamentale nel trainare l’innovazione del settore primario; per questo deve sempre essere riconosciuto ai costitutori il diritto a una remunerazione per il lavoro svolto. Le istituzioni pubbliche e gli operatori privati dovrebbero pertanto sostenere circoli virtuosi che consentano a chi ha messo a punto novità varietali di riscuotere le royalty in modo semplice e razionale, affinché i programmi di miglioramento genetico continuino a produrre innovazione in agricoltura. Occorre inoltre attivare ogni possibile sinergia per contrastare le diffuse illegalità che minano alla base la possibilità, per i costitutori, di vedersi riconosciuto il proprio lavoro.
Assosementi ritiene necessario rafforzare la privativa vegetale. Il privilegio dell’agricoltore consente di utilizzare nella propria azienda il prodotto del raccolto, a condizione di informare il titolare della privativa e di corrispondere un’equa remunerazione. I costitutori incontrano oggi grandi difficoltà nel far valere i propri diritti sul seme riutilizzato, ed è per questo che occorre migliorare l’applicabilità del sistema. Il reimpiego aziendale, benché ammesso dalla legge, rappresenta un freno all’innovazione e dovrebbe essere limitato ai casi in cui non fosse possibile fare altrimenti. Per operare nella legalità, i produttori agricoli che reimpiegano granella aziendale e non rientrano tra i «piccoli agricoltori» devono sempre contattare il costitutore per concordare il pagamento della royalty ridotta.
Assosementi ritiene inoltre opportuno consolidare il concetto di varietà essenzialmente derivata, a tutela del costitutore originario. Con le tecniche moderne di selezione è infatti sempre più probabile che una nuova varietà, ottenuta a partire da una già esistente, ne conservi di fatto le caratteristiche essenziali: la derivazione essenziale tutela l’impegno del costitutore iniziale e assume particolare rilievo con lo sviluppo di nuove innovazioni genetiche.
Occorre poi circoscrivere la portata dei brevetti. Per salvaguardare la libertà di operare (“freedom to operate”) nelle attività di selezione e incrocio, l’efficacia dei brevetti concessi a invenzioni biotecnologiche vegetali non dovrebbe estendersi al materiale biologico che presenta le stesse proprietà ma che si è originato in natura, da processi non ripetibili o in modo indipendente, senza utilizzare il materiale brevettato e attraverso un processo basato sull’incrocio e sulla selezione.
Assosementi sottolinea infine l’importanza di una piena trasparenza: le informazioni sui caratteri brevettati presenti nelle varietà commercializzate dovrebbero essere complete e pubbliche, ad esempio inserendole nel Catalogo comune europeo delle varietà.
Quanto all’accesso, Assosementi invita i titolari di brevetto ad applicare, nella propria politica di concessione delle licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND), con condizioni più favorevoli per le piccole imprese; le piattaforme di licenza costituiscono uno strumento utile, ma non sono sufficienti da sole.
Sul piano della trasparenza, Euroseeds già oggi sostiene la diffusione delle informazioni attraverso la propria banca dati privata PINTO; si ritiene tuttavia necessario completarla con strumenti pubblici e obbligatori, affinché imprese e agricoltori siano pienamente informati sulla presenza di un carattere brevettato nelle varietà commercializzate.
in sintesi
ASSOSEMENTI CHIEDE REGOLE CHE CONTRIBUISCANO A TUTELARE L’INNOVAZIONE PERMETTENDO LA CONVIVENZA DEI DUE SISTEMI DI PROTEZIONE E CHE GARANTISCANO INSIEME UN GIUSTO RITORNO SUGLI INVESTIMENTI E UN ACCESSO AMPIO ALLA DIVERSITÀ GENETICA.
1 Articolo 2(3) della Direttiva 98/44/CE e regole di implementazione 26-29 della CBE che rinviano alla Direttiva 98/44/CE